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Ultimo aggiornamento: 01 Dicembre 2021

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Commenti su News
  • Rapelli Sara
    Rapelli Sara
    Giovedì 18 Agosto 2022, alle ore 08:56
    Ho acquistato il bagno a marzo del 2022.
    Mi hanno applicato lo sconto 75% in fattura , ho pagato il restante tutto subito.
    Il venditore mi ha detto che a fine lavori dovrò firmare la buona riuscita dei lavori e che senza quella firma l'azienda non potrà percepire il restante 75% .
    Può essere vero?
    • Esirico
      Esirico
      Domenica 21 Agosto 2022, alle ore 18:18
      Buon pomeriggio Sara Rapelli, le norme inerenti lo sonto in fattura non ne fanno menzione. Buona domenica.
  • Caiman68
    Caiman68
    Domenica 6 Marzo 2022, alle ore 16:52
    In data 1 marzo 2022 ho ricevuto da: "Cessionedelcredito@post " la seguente comunicazione :
    "A seguito delle verifiche svolte ai sensi della vigente normativa, la Sua pratica di cessione del credito d'imposta a Poste italiane sottoscritta in data 21/12/2021 con ID Pratica A014678184, non può ritenersi perfezionata".
    Direi che la risposta non è per niente esaustiva perché non chiarisce la motivazione della respinta.
    Come devo procedere per ripresentarla ?
    • Federica Ermete
      Federica Ermete
      Lunedì 7 Marzo 2022, alle ore 12:27
      Per avere una risposta più specifica, proverei a rispondere alla mail ricevuta (se possibile e se non "generata automaticamente"). In alternativa, le consiglierei di recarsi direttamente all'ufficio postale a lei più comodo e vicino per chiedere delucidazioni. Di solito, per questioni di tal genere, ovviamente, non si rechi al semplice sportello, ma chieda un appuntamento presso l'ufficio interno dove ci sono appositi responsabili. Spero di esserle stata d'aiuto 
  • Paolo guidara
    Paolo guidara
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 18:50
    Grazie dottoressa, verosimilmente mi sarò spiegato male.Il decreto sostegni ter ha dato una svolta alle frodi dei bonus in particolare al bonus facciate....in pratica le ditte possono fare solo una cessione del credito e non due/tre/quattro cessioni bloccando  in questo modo illeciti e abusi vari.....Domanda se un condominio aveva deliberato lo sconto in fattura e la Ditta aveva fatto le sue cessioni del credito come meglio le pareva opportuno, con l'arrivo del decreto ter non ha potuto fare più di una cessione del credito, ma fino al 16 febbraio il governo aveva dato la possibilità alle ditte di fare più di una cessione , in questo caso la ditta può pretendere che il condominio dia il suo benestare affinché la ditta possa fare più di una cessione??? 
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 20:54
      Buona sera Paolo Guidara, il decreto Sostegni ter, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede che i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche) ma questi non potranno cederlo a loro volta. Allo stesso modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente. Buona serata
  • Paolo guidara
    Paolo guidara
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 13:29
    Buongiorno dottoressa,  ma il decreto sostegni ter è un problema per il Condominio nel senso che è un qualcosa che il condominio si deve adoperare per garantire la cessione del credito alla ditta che ha fatto i lavori....oppure è solo un problema della ditta???
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 16:59
      Bupn pomeriggio Paolo Guidara le regole generali della cessione del credito si applicano anche in caso di lavori condominiali con la differenza che per poter esercitare le opzioni previste, ossia cessione del credito o sconto in fattura, è necessario che l'amministratore raccolga le indicazioni dei condomini in relazione alle scelte personali. In ogni caso, come ribadito anche nella circolare 24/E, ciascun condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. In ogni caso la detrazione spettante va calcolata in riferimento all'ammontare delle somme dovute al condominio a prescindere dal tetto di spesa fissato come massimo dalla normativa in riferimento al numero di unità immobiliari presenti nell'edificio. Come chiarito infatti dalla circolare 24, comunque, “non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante”. Quindi alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Qualunque sia la scelta effettuata i singoli condomini dovranno comunicarla in assemblea o all'amministratore e l'amministratore dovrà effettuare gli adempimenti fiscali conseguenti. Quindi nel caso in cui non si ottenga lo sconto in fattura, l'amministratore dovrà tener conto di quanto indicato dai singoli proprietari al momento dell'invio della Comunicazione di cessione del credito alle Entrate. Per questo il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso di sconto in fattura chiaramente questo passo non è necessario in quanto l'operazione avviene senza alcun esborso economico da parte dei condomini. E' sufficiente, quindi, inviare la Comunicazione. Le auguro buona serata.
  • Francesco
    Francesco
    Martedì 8 Febbraio 2022, alle ore 09:42
    La mia ditta lavori (che ha applicato al costo del mio cantiere lo sconto in fattura con contratto stipulato prima del 12 Novembre 2021) ha emesso un'ultima fattura a saldo proprio il 12 Novembre (ed apparentemente non sono l'unico!).
    A questa fattura non corrisponde un mio diretto pagamento con bonifico parlante ma è appunto solo un "saldo" (pare sia loro usanza), i miei pagamenti sono terminati prima.
    Mi hanno appena richiesto il pagamento della parcella per visto ed asservazione.
    Apprezzerei la sua opinione a riguardo.
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 8 Febbraio 2022, alle ore 19:19
      Buona sera Francesco, vi sono 3 opzioni disponibili per chi commissiona i lavori: modalità diretta, mandato senza rappresentanza e delega di pagamento. Modalità diretta consiste nel mandato con cui il committente conferisce l’incarico al progettista, e di conseguenza viene emessa fattura da parte del professionista al committente. Contro questa procedura c’è il parere degli operatori, che si dicono reticenti in quanto in caso di opzione per lo sconto o la cessione, si estende anche ai professionisti l’onere amministrativo della gestione del credito o, alternativamente, in caso di rinuncia all’opzione, comporta per il beneficiario un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture. Mandato senza rappresentanza ha ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente a un general contractor.
      In questo caso, i servizi vanno fatturati dai professionisti al general contractor che poi li riaddebitta, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. Delega di pagamento prevede il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con la delega di pagamento, i professionisti emettono fattura direttamente al committente e il general contractor. Dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvedono ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente. Le auguro buona serata.
  • Paolo guidara
    Paolo guidara
    Sabato 5 Febbraio 2022, alle ore 18:58
    Salve, si sta facendo il Bonus 90% ovvero pagati tutti i tre sal entro il 31 dicembre 2021,ma i lavori finiranno ai primi di marzo  ..domanda  ....per I primi due sal pagati con sconto in fattura prima dell'anno novembre servono da fare sia l'asseverazione che il visto di conformità??? Per il terzo ed ultimo sal pagato dopo il 12 novembre ossia a metà dicembre penso credo che i due obblighi siano dovuti.    è così   .
    • Esirico
      Esirico
      Sabato 5 Febbraio 2022, alle ore 19:51
      Buona sera Paolo Guidaral’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) che prevede, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’undici novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Buona serata.
      • Paolo guidara
        Paolo guidara
        Domenica 6 Febbraio 2022, alle ore 14:25
        La ringrazio molto per la pronta risposta,  ....ma  non è di facile comprensione per i non addetti ai lavori   .Le chiedo se per le due fatture pagate prima del 12 novembre serve l'asseverazione ed il visto..  mi sembra di capire che non sono necessari.....invece per l'ultima  fattura del bonus facciate pagata il 15 dicembre 2021 è valido lo stesso discorso, ovvero sono esclusi dal pagamento oppure si dovranno eseguire i due obblighi riferiti solo al periodo relativo al pagamento del 15 dicembre???Mi perdoni, se le aggiungo un altro problema....non sembrerebbe chiaro se per chi ha sostenuto l'intero costo entro il 31 dicembre 2021 sia sempre vincolato ad ultimare i lavori entro il 16 marzo del 2022 ovvero ultimo giorno per la trasmissione dati alla agenzia delle entrate ???  La ringrazio tantissimo 
        • Esirico
          Esirico
          Domenica 6 Febbraio 2022, alle ore 16:36
          Buon pomeriggio Paolo Guidara, alcuni tributaristi sostengono che i lavori vadano terminati entro il 16 marzo. Termine di invio della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura/cessione del credito. Altri invece sostengono che i lavori possano essere terminati anche dopo. Magari potrebbe chiedere un consulto in merito ad un esperto in materia. Mentre in merito alla sua domanda sulla fattura pagata dopo il 15 dicembre 2021, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Buona domenica.
  • Rosa75
    Rosa75
    Venerdì 7 Gennaio 2022, alle ore 17:42
    Per fatture pagare e cedute ante Decreto Antifrode, è necessario la "dichiarazione di fine lavori?"
    Per i bonus 50/65/90%?
    • Esirico
      Esirico
      Sabato 8 Gennaio 2022, alle ore 18:50
      Buona sera Rosa 75,  la chiusura dei lavori della Cila, SCIA o permesso di costruire non rappresenta un vincolo temporale rispetto al quale ciascun pagamento effettuato successivamente non sarà più detraibile, ma resta comunque, in generale, il riferimento dell’anno d’imposta che stabilisce in quale dichiarazione potrà essere detratta una certa spesa. Stesso dicasi per il Bonus mobili, Sismabonus e Superbonus. Se i pagamenti avvenissero a avallo di due anni, si dovrà controllare se gli incentivi siano stati prorogati. Le auguro buon proseguimento di serata
      • Rosa75
        Rosa75
        Sabato 8 Gennaio 2022, alle ore 23:08
        Grazie per la risposta, ma forse mi sono espressa male
        siccome noi, come azienda, abbiamo ceduto il credito in banca, quest'ultima non ci liquida il credito delle fatture sopra citate perché dobbiamo produrre la " dichiarazione fine lavori ".
        È corretto?
        • Esirico
          Esirico
          Domenica 9 Gennaio 2022, alle ore 08:52
          Buon giorno Rosa 75, se le è stato richiesto sarebbe opportuno produrlo. Le auguro buona domenica
  • Tommy
    Tommy
    Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 13:15
    Ho pagato la fattura di acconto per sostituzione finestre dell appartamento il 2/11 per un importo di € 2.490, ma fino ad oggi non ho ancora stipulato nessun accordo con la posta per la cessione del credito al 50%.
    Vorrei sapere se con le nuove modifiche apportate nel Bilancio 2022, devo presentare comunque il visto di conformità e l'asseverazione.
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 17:33
      Buon pomeriggio Tommy, il comma della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, interviene in materia di sconto in fattura e cessione del credito pari alla detrazione spettante, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Grazie alla Legge di Bilancio 2022 non è più necessario il visto di conformità e le relative asseverazioni/ attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale novità riguarda le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Federica B.
    Federica B.
    Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 14:46
    Il 3/11 ho pagato fattura per bonus ristrutturazione casa (sostituzione persiane) e in data 23/12 abbiamo ultimato contratto cessione credito con la banca.
    Il mio quesito è se, alla luce delle modifiche del decreto anti frode apportate con legge di bilancio 2022, essendo l'importo della fattura pagata inferiore ai 10.000 euro non è a questo punto necessaria l'asseverazione di congruità dei prezzi?
    • Esirico
      Esirico
      Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 16:58
      Buon pomeriggio Federia B., le esclusioni dall’obbligo le possiamo riscontrare nel D.L. 34/2020 art. 121 c.1-ter lettera b), appunto modificata dalla L. 234/21: b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Da questa nuova disposizione emerge che l’obbligo di visto e di conformità visto di conformità e asseverazioni prezzi non si applica agli interventi: classificati come attività Edilizia Libera ai sensi – dell’articolo 6 del DPR 380/01; – del glossario DM MIT 2 marzo 2018; – delle norme regionali; agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Le auguro buon termine di giornata
      • Federica B.
        Federica B.
        Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 17:19
        Quindi nel mio caso non è necessaria l 'asseverazione tecnica nonostante le mie spese siano datate 2021, corretto?
        • Esirico
          Esirico
          Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 13:33
          Buon giorno Federia B., un consulto con un tecnico sarebbe auspicabile, per avere contezza che non sia o meno neessaria l'asseverazizone tecnica. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Daniele
    Daniele
    Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 12:57
    Bonus ristrutturazioni in cui ho pagato l'ultima fattura al 18/10/21.
    Avevo già preso accordi con la banca per uno screening iniziale per cedere il credito.
    Il contratto era pronto ed in firma il 15/12 ed a seguito delle modifiche ho sospeso la firma in attesa di capire se occorrevano le asseverazione.
    Il 9/12/21 ho firmato il contratto di cessione ma ora mi chiedono l'asseverazione.
    Anche in questo articolo affermate che essendo saldate prima non occorre.
    Qualcuno ha una risposta certa e definitiva?
    • Esirico
      Esirico
      Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 13:10
      Buon giorno Danielel’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) che prevede, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’undici novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Buon proseguimento di giornata
  • Lomellino
    Lomellino
    Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 23:15
    Su un lavoro iniziato a settembre ho già pagato quattro fatture con sconto in fattura già andato a buon fine, l'ultima fattura pagata il 25/11/2021 devo cedere il credito con la stessa modalità delle altre pensa che devo asseverare solo questa fattura (dopo 12/11/2021 ) o tutto il lavoro e quindi le altre 4 fattura gia' pagate dove o ceduto gia' credito?
    • Esirico
      Esirico
      Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 10:52
      Buon giorno Lomellino, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono esenti dall'obbligo i contribuenti che hanno pagato i fornitori prima del 12/11/2021, provi a chiedere anche un consulto specifico in merito. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Tommy
    Tommy
    Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 14:43
    Ho pagato la fattura di acconto per sostituzione finestre il 2 novembre con bonifico per fare cessione del credito con le Poste, ma non ho ancora fatto nessun contratto.
    Devo presentare il visto di conformità e l 'asseverazione?
    • Esirico
      Esirico
      Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 18:01
      Buona sera Tommy, l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). 
  • Rita Naim
    Rita Naim
    Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 10:34
    Io ho richiesto cessione del credito pagando tutte le fatture entro l'11 novembre.
    Avevo richiesto ad ottobre la cessione ma questa si è perfezionata il 17 novembre, data in cui la banca cessionaria ha inviato la pratica all'Agenzia delle Entrate.
    Allo stato attuale mi richiedono visto di conformità e asseverazione delle spese, è possibile che nella finanziaria possa cambiare qualcosa per il mio caso?
    • Esirico
      Esirico
      Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 12:04
      Buon giorno Rita Naim, allo stato attuale è previsto che per tutti gli altri Bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le auguro buon proseguimento di giornata
      • Antonio
        Antonio
        Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 17:55
        Naturalmente se tu entri nel sito dell'A.E. e cerchi di richiedere il Bonus Casa l'Agenzia delle entrate nonostante i lavori sono stati fatti prima del 11/11 ti richiede il visto di conformità.
        Come mai non hanno adeguato la modulistica informatica?
        • Esirico
          Esirico
          Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 10:46
          Buon giorno Antonio, l’obbligo non sussiste per i contribuenti che hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, prima del 12 novembre 2021, anche se la relativa comunicazione non era stata ancora inviata e previsto per consentire la trasmissione di queste comunicazioni, che le procedure telematiche dell’Agenzia dovevano essere aggiornate entro il 26 novembre 2021. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Claudia
    Claudia
    Martedì 14 Dicembre 2021, alle ore 01:00
    Ho iniziato i lavori di ristrutturazione casa ad agosto ho fatto tutto per bene ho un problema che l'ultima fattura per il saldo dei serramenti è del 11 novembre e io ho saldato il 14 ho stipulato accordo con poste per la cessione del credito ma nessuno sa dirmi se devo farmi fare il visto e asseverazione per tutto o solo per l'ultima fattura chiedo aiuto.
    Claudia
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 14 Dicembre 2021, alle ore 10:30
      Buon giorno Claudia, allo stato attuale si deduce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in merito alla sua richiesta magari potrebbe richiedere un consulto specifico. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Paolo
    Paolo
    Domenica 5 Dicembre 2021, alle ore 17:33
    Se pago entro il 31 dicembre ma ricevo la merce,e quindi la fattura dopo il 1 gennaio 2022 ho comunque diritto alla detrazione?
    • Esirico
      Esirico
      Lunedì 6 Dicembre 2021, alle ore 11:31
      Buon giorno Paolo, con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godono di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Nel caso di interventi effettuati dai condomìni (indicati al comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio) la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (indicate nello stesso comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il beneficiario può scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022) oppure optare per lo sconto in fattura applicato dai fornitori, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione snello stesso numero di quote annuali di pari importo in cui sarebbe stata fruita la detrazione. Le auguro buon proseguimento di giornata
  • Paolo
    Paolo
    Venerdì 3 Dicembre 2021, alle ore 11:13
    Ho la fattura del cappotto termico di data 30 ottobre 2021 e il pagamento 12 novembre 2021, rientro nel bonus facciata e voglio cedere il credito.
    • Esirico
      Esirico
      Venerdì 3 Dicembre 2021, alle ore 17:19
      Buon pomeriggio Paolo, l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’undici novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Buon proseguimento di serata
  • Alessandro Racioppo
    Alessandro Racioppo
    Mercoledì 1 Dicembre 2021, alle ore 07:11
    Ho fatto ristrutturare il mio appartamento a marzo 2021 e ho già effettuato tutti i pagamenti entro luglio 2021, ma non ho stipulato ancora nessun contratto con banche per la cessione del mio credito pensando di avere tempo fino a marzo 2022.
    Nel mio caso se vedessi oggi il mio credito a una banca devo farmi fare il visto di conformità.
    • Esirico
      Esirico
      Mercoledì 1 Dicembre 2021, alle ore 11:11
      Buongiorno Alessandro Racioppo, l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) che prevede, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione. Per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’undici novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021. Le auguro buon proseguimento di giornata
      • Rosanna Boschi
        Rosanna Boschi
        Mercoledì 1 Dicembre 2021, alle ore 12:20
        Anche io ho pagato le fatture nei termini previsti dal nuovo decreto, ma il contratto di cessione con la banca è stato stipulato il 22/11 e l’Agenzia Entrate mi chiede il visto di conformità quando invio la comunicazione per via telematica.
        Cosa devo fare per definire la pratica ?
        • Esirico
          Esirico
          Mercoledì 1 Dicembre 2021, alle ore 13:11
          Buon giorno Signora Rosanna Boschi procedere in virtù di quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate, Le auguro buon proseguimento di giornata.
    • Rosanna Boschi
      Rosanna Boschi
      Martedì 7 Dicembre 2021, alle ore 18:10
      Secondo il mio parere devi fare sia il visto di conformità che l'asseverazione della congruità delle spese perchè la cessione del credito avverrà dopo l'11 di novembre.
  • Francesco Villani
    Francesco Villani
    Martedì 30 Novembre 2021, alle ore 05:19
    Chi sono gli addetti al rilascio del visto di conformità?
    Ed inoltre ci vuole anche un professionista che faccia l'asseverazione?
    Nonni è chiaro dove andare a far fare questi documenti.
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 30 Novembre 2021, alle ore 10:45
      Buon giorno Francesco Villani, si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus. Le auguro buon proseguimento di giornata.  
  • Marta
    Marta
    Lunedì 29 Novembre 2021, alle ore 20:05
    Ho preso accordi e firmato un contratto a Settembre con la ditta per la ristrutturazione di un appartamento usufruendo del 50% sconto in fattura.
    La prima fattura è stata emessa e saldata a fine Settembre ma il contratto prevede il saldo a fine ristrutturazione.
    Per la prima fattura è stata già fatta ed approvata la pratica di cessione sul sito dell'agenzia ma per il saldo come dobbiamo procedere?
    Occorre visto ed asseverazione dato che non abbiamo ancora ricevuto fattura?
    O fa fede la data di contratto?
    • Esirico
      Esirico
      Martedì 30 Novembre 2021, alle ore 10:51
      Buon giorno Marta, come indicato dall’Agenzia delle Entrate il 22 novembre scorso, ad essere ancora esentate dall’obbligo di asseverazione delle spese e di visto di conformità, sono le fatture emesse e pagate fino all’undici novembre 2021. Salve anche le fatture, sempre entro la stessa data, per le quali era già stato raggiunto un accordo formale per la cessione del credito mediante la relativa annotazione sul documento stesso. Sbloccate anche le cessioni già accettate e per le quali per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento entro l’undici novembre 2021. Anche in questo caso non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Le auguro buon proseguimento di giornata 
  • Lorenzo
    Lorenzo
    Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 20:23
    Sto terminando i lavori con superbonus110% e bonus ristrutturazione 50% cominciati a febbraio 2021.
    Per entrambi ho sottoscritto accordi con la banca per cessione del credito a Marzo 2021.
    Per il bonus50% ho solo due fatture di saldo con data post 12/11 e pagate sempre post 12/11.
    Serve visto di conformità nel mio caso?
    • Esirico
      Esirico
      Lunedì 29 Novembre 2021, alle ore 12:13
      Buon giorno Lorenzo, il visto di conformità, è richiesto dal 12 novembre 2021, per chi opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i Bonus edilizi, come previsto dal decreto Controlli, ma non riguarda chi ha già ricevuto le fatture e saldato le fatture prima di tale data, né chi ha già stipulato un accordo per la cessione del credito o lo sconto in fattura. E ciò anche se non ha ancora materialmente inviato la comunicazione dell’opzione. L’Agenzia delle Entrate fa riferimento allo stato attuale al periodo ante 12 novembre 2021. Le auguro buon proseguimento di giornata.
  • Rosanna boschi
    Rosanna boschi
    Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 09:50
    Bonus facciate.Ho pagati le fatture il 6/10/2021, il contratto con la banca x la cessione del credito e' stato stipulato il 22/11/2021.L'Agenzia delle Entrate non mi accetta  la richiesta di cessione del credito , mi chiede la conformità. Perché?
    • Esirico
      Esirico
      Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 22:04
      Buona sera Rosanna per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, se il contribuente ha ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti a proprio carico ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (mediante relativa annotazione) prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del Dl 157 del 2021 (Dl anti-frodi), non sussiste l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione. E questo vale anche nel caso in cui si provveda all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dopo il 12 novembre.
      • Alex
        Alex
        Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 06:51
        Non può inviare la comunicazione senza visto poiché la cessione con il cessionario la sta facendo il 22/11, purtroppo c'è un buco normativo hanno dato alla possibilità di non avere il visto solo per queste tre casistiche:
        -fatture pagate entro 11/11 contratto con cessionario o fornitore per lo sconto entro 11/11.
        L'ultimo punto è quello che frega tutti poiché la cessione al cessionario generalmente la chiedi a pagamenti conclusi e non mesi prima.
        Speriamo che escano aggiornamenti in quanto le fatture gonfiate sono di quei contribuenti che hanno lo sconto diretto in fattura e non che ha saldato di tasca sua i lavori.
        • Esirico
          Esirico
          Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 17:48
          Buona sera Alex, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo non sussiste per il periodo ante 12 novembre 2021 come anche lei ha indicato, in attesa di altri eventuali aggiornamenti, Le auguro buon proseguimento di serata.
          • Alex
            Alex
            Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 18:17
            Si se hai stipulato una cessione con il cessionario o lo sconto in fattura antecedente a quella data, ma se stai come la signora Rosanna che la cessione la fa successiva non puoi al momento fare nessuna comunicazione senza visto di conformità.
            Purtroppo come la signora mi ci trovo anche io e ho studiato a fondo la pratica.
            • Esirico
              Esirico
              Lunedì 29 Novembre 2021, alle ore 12:21
              Buon giorno Alex, come da Lei scritto l’obbligo non sussiste prima del 12 novembre 2021. Le auguro buon proseguimento di giornata.
          • Patmal
            Patmal
            Lunedì 29 Novembre 2021, alle ore 10:45
            Ma nel caso in cui si siano ricevute e pagate le fatture per intero prima del 12/11 (senza sconto in fattura) con annotazione in fattura relativa al protocollo del lavoro di ristrutturazione e pagamento a mezzo specifico bonifico per detrazione fiscale, anche in questo caso si è esenti da visto e asseverazione?
            Oppure è questo il vuoto normativo cui fa riferimento Alex?
            • Esirico
              Esirico
              Lunedì 29 Novembre 2021, alle ore 12:18
              Buon giorno Patmal per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, se il contribuente ha ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti a proprio carico ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura mediante relativa annotazione prima del 12 novembre, non sussiste l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione. E questo vale anche nel caso in cui si provveda all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dopo il 12 novembre. L’obbligo che si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Però, c'è stata un'apertura relativamente al periodo transitorio. Per consentire la trasmissione delle comunicazioni senza visto di conformità, le relative procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. Le auguro buon proseguimento di giornata.  
            • Gianluca
              Gianluca
              Martedì 7 Dicembre 2021, alle ore 16:43
              Ciao Patmal.
              Io mi trovo nel tuo stesso caso con la differenza che ho pagato fatture di acconto e altre a saldo.
              Ho già parzialmente ceduto il credito alle poste e stavo aspettando di raccogliere le fatture a saldo finali per cedere il totale del credito sempre alle Poste.
              Alla fine tu cosa hai fatto?
  • Zanchin Pierino
    Zanchin Pierino
    Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 09:21
    Essendo locatario dell'immobile dovendo fare lavori di ristrutturazione nell'ambito del valore energenico chiedo se è possibile usufruire dei bonus o se deve farlo la proprietaria dei muri.
    • Esirico
      Esirico
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 11:12
      Buon giorno Zanchin Pierino, lo scopo è quello di incentivare al massimo gli interventi per la riqualificazione energetica di abitazioni e edifici. L’agevolazione in generale spetta ai soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.  Rientrano tra i beneficiari le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo. In particolare la detrazione spetta ai: proprietari e nudi proprietari; ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore); ai soci di cooperative divise e indivise; agli imprenditori individuali e soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ed agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica. La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta. Le auguro buon proseguimento di giornata.
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