Niente visto di conformità per i Bonus edilizi in caso di fatture già pagate
Bonus edilizi in quali ipotesi è richiesto il visto di conformità per chi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi introdotti dal decreto Controlli quali il visto di conformità e l'asseverazione delle spese, per coloro che intendono usufruire di tutti i Bonus edilizi, optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Il decreto Controlli, per il Superbonus ha introdotto l'obbligo del visto di conformità non solo in caso di cessione o di sconto in fattura (come previsto fino all'11 novembre), ma anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione, salvo che non si invii la dichiarazione direttamente, o tramite il sostituto di imposta. Inoltre, l'asseverazione richiesta va effettuata sulla base dei valori che saranno definiti con apposito decreto.
Mentre, per tutti gli altri Bonus edilizi è previsto che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura il contribuente deve richiedere, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi, e i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui, trattandosi di altri Bonus edilizi per i quali si è scelto lo sconto in fattura, il contribuente alla data dell'11 novembre (quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), ha già ricevuto la fattura ed è stata saldata per la parte non scontata rimasta a suo carico. Questo, anche se alla data dell'11 novembre, non è stata inviata la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.
L'obbligo non sussiste anche nell'ipotesi in cui, prima del 12 novembre è stata esercitata l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto mediante la relativa annotazione in fattura, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, viene precisato che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina e, dunque, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese.
Pertanto, i relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, con la possibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di attuare la procedura di controllo preventivo e sospensione come previsto dal decreto Controlli.
In merito al contenuto dell'asseverazione prevista per gli interventi dei Bonus edilizi diversi dal Superbonus, per l'Agenzia delle Entrate la norma prevede che i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute, per cui la nuova attestazione richiesta si riferisce alla congruità delle spese e non anche ai requisiti tecnici e all'effettiva realizzazione.
In attesa della pubblicazione del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In conclusione, per quanto riguarda il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. A meno che la dichiarazione non necessiti di un visto generale, come per esempio, nell'ipotesi di compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, in questo caso, il visto interessa l'intera dichiarazione e non solo la documentazione relativa al Bonus edilizio.