Decadenza agevolazioni prima casa possibile applicare il prezzo-valore?
In che modo e quando va applicata la regola del prezzo-valore?
Un contribuente richiede all'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di acquisto prima casa, come funziona la regola del prezzo valore in caso di decadenza delle agevolazioni previste per gli under 36 e se fosse comunque applicabile per determinare le imposte da versare.
Le agevolazioni prima casa under 36 prevedono l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per atti di acquisto della proprietà di prime case di abitazione (escluse A1, A8 e A9) e atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e con un ISEE non superiore ai 40mila euro.
Il Decreto Sostegni-bis ha disposto che per questi atti viene attribuito un credito di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto. Questo credito di imposta può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Anche in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto e infine in compensazione ai sensi del d.lgs numero 241/1997. Il credito di imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Sempre il Decreto Sostegni-bis stabilisce che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26/05/2021 e il 30/06/2022.
Il sistema prezzo-valore consiste nella tassazione del trasferimento di proprietà di un immobile sulla base del valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo concordato nell'atto di compravendita.
L'Agenzia delle Entrate, ha spiegato che il sistema prezzo-valore è ammesso solo per gli acquisti di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e non si applica alle vendite assoggettate a IVA.
Laddove non sia possibile applicare le agevolazioni come quelle per l'acquisto prima casa o per l'acquisto prima casa under 36, per esempio per ISEE superiore ai 40mila euro, oppure per mancato trasferimento della residenza entro i termini previsti, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero delle imposte dovute.
Però il sistema prezzo-valore è comunque applicabile, ciò che conta è averlo dichiarato nell'atto di compravendita, in caso contrario invece, non potrà essere accettato un successivo atto integrativo di volontà di aderire a questa disciplina per la determinazione del valore imponibile.