Sismabonus 110% come occorre calcolare il 60% dei lavori
I criteri indicati dall'Agenzia delle Entrate per stabilire la percentuale del 60% dell'intervento da completare entro il 30/06/2022 per fruire del Sismabonus 110%.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta numero 791 del 24 novembre 2021, ha chiarito che il raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30/06/2022, necessario per beneficiare del Supersismabonus 110% sino al 31/12/2022, deve essere calcolato sull'intervento edilizio considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.
A rivolgersi all'Agenzia delle Entrate è stato il comproprietario di un edificio, costituito da tre appartamenti e un deposito pertinenziale, che sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, al termine del quale saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto. L'intero complesso, a fine lavori, risulterà residenziale.
Il contribuente, specifica che entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle opere aventi valenza strutturale, che termineranno poi entro il 31/12/2022. Per questi lavori l'istante vorrebbe usufruire solo del Supersismabonus (e non del Superecobonus), ovvero del Superbonus 110% per gli interventi di miglioramento sismico.
I quesiti posti dal contribuente sono:
- ai fini del raggiungimento del 60% dei lavori, si deve tenere conto solo delle opere aventi valenza strutturale, cioè di quelle per il miglioramento sismico;
- il limite di detrazione fiscale è 96.000,00 euro per le quattro unità immobiliari preesistenti, ovvero 384.000,00 euro;
- in base alla nuova modulistica CILA, è necessario presentare una comunicazione per le opere oggetto di miglioramento sismico (tutte le opere strutturali) e parallelamente il permesso di costruire per tutte le opere non oggetto di detrazioni (murature, finizioni, serramenti e impianti).
L'Agenzia delle Entrate, ha risposto sottolineando che le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per gli interventi su edifici composti da due a quattro immobili distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022. Questo però a una condizione: che al 30/06/2022 deve essere completato almeno il 60% dell'intervento considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.
Rispetto al secondo quesito l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che nell'ipotesi in cui gli interventi comportino accorpamenti o suddivisioni, per calcolare il limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso di specie, poiché l'edificio all'inizio dei lavori è composto da quattro unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 384.000,00 euro, dato da 96.000,00 euro x 4 unità immobiliari.
Con riguardo al terzo punto, l'Agenzia delle Entrate non ha risposto, segnalando che la domanda è di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche.