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Un'interessante sentenza del Tar Lombardia affronta la questione circa il delicato equilibrio tra tutela di interessi pubblicistici e momentanea compressione di eventuali interessi commerciali. Nella fattispecie, ci si riferisce all'occupazione del suolo pubblico, mediante l'installazione temporanea di un ponteggio, da parte di un condominio, per l'esecuzione di lavori di manutenzione.
Nel caso in esame, il Comune aveva concesso l'occupazione del suolo pubblico ad un condominio per la collocazione di un ponteggio, al fine di poter eseguire i lavori di manutenzione ordinaria delle facciate nonché il rifacimento del manto di copertura di un immobile adiacente ad un esercizio commerciale che ha poi presentato ricorso.
Secondo la parte ricorrente, il Comune non avrebbe comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, tra l'altro non motivato in maniera adeguata (violazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990). Di tutt'altro avviso invece la difesa, secondo la quale, il Regolamento Edilizio avrebbe imposto uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili in quanto essi sono obbligati:
a mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.
Sempre sulla base di quanto disposto nel predetto Regolamento, il recupero urbano:
la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica.
Nel caso in esame, l'evidente stato di forte degrado in cui il Condominio controinteressato versava, ha reso necessario l'avvio dei lavori di manutenzione, fatto che costituiva quindi un dovere dei proprietari.
Secondo il TAR (sentenza n. 2244/2021), l'Amministrazione ha pertanto tutelato degli interessi pubblicistici.
Inoltre, la parte ricorrente ha precisato che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo diritto di affaccio, e avrebbe dovuto quindi evitare l'oscuramento del locale. Su tale punto, il TAR ha ricordato che gli interessi commerciali della ricorrente sono recessivi rispetto a quello collettivo dell'esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile, considerata per giunta la temporaneità della loro compressione.
In conclusione, il Giudice ha respinto il ricorso in ogni sua parte, specificando che la concessione di occupazione di suolo pubblico, quando dettata da interessi pubblicistici come la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, oltre che del decoro urbano, è legittimata e motivata in maniera più che sufficiente a comprimere temporaneamente eventuali interessi, sia commerciali che privati.
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