• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

La delibera condominiale si contesta con atto di citazione

Una delle novità introdotte dalla riforma del condominio è stata la riscrittura dell'art. 1137 c.c. riguardante anche la forma dell'impugnazione delle delibere.
Pubblicato il

Nuova normativa sulle impugnazioni delibere condominiali


Impugnazione delibera condominiale La riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno del 2013, tra le varie cose, ha modificato l'art. 1137 c.c. eliminando dal testo della norma il riferimento al termine ricorso.

Il secondo comma dell'art. 1137 c.c., attualmente in vigore, recita:

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera (in sua assenza il deliberato è obbligatorio per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1137, primo comma, c.c.) la legge n. 220/2012 ha chiarito, definitivamente, che essa ha natura cautelare e di conseguenza è assoggettata alle norme processuali che regolamentano questo genere di procedimenti.

È bene ricordare che ottenere la sospensiva della deliberazione condominiale, a differenza dei casi di procedimento per denuncia di nuova opera e danno temuto, non è considerata anticipatoria del giudizio di merito.

Ciò vuol dire che essa, come si capisce dal complesso normativo di cui all'art 1137 c.c. e dallo specifico richiamo all'art. 669-octies sesto comma, c.p.c. in esso contenuto, dovrà essere seguita dall'impugnazione nei termini di legge per non perdere valore.

Mentre sul procedimento cautelare non vi sono stati particolari problemi interpretativi, i dubbi sono sorti in relazione alla forma d'impugnazione delle deliberazioni.


Forma dell'impugnazione delle delibere


L'eliminazione nel secondo comma dell'art. 1137 c.c. del termine ricorso non ha avuto la stessa lettura in sede di prima interpretazione.

In dottrina, difatti, non è mancato chi non ha visto alcun cambiamento rispetto ai principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2011 per il fatto che nell'art. 1137 c.c. non vi fosse il riferimento al termine ricorso.

Impugnazione delibereDetta più semplicemente: secondo i fautori di questa teoria la mancanza del termine ricorso nell'art. 1137 c.c., stante il dictum della Cassazione, non impedisce di iniziare il giudizio con un ricorso.

Chi scrive s'è detto fin da subito sostenitore della tesi opposta: l'eliminazione del termine ricorso doveva essere nel senso di eliminazione della possibilità di utilizzare questa forma d'introduzione del giudizio.

In giurisprudenza si iniziano ad annotare le prime decisioni contrarie alla prima lettura della norma.

In particolare, il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 37 resa il 23 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso.

In sostanza il giudice lombardo afferma che se è vero che nel 2011, nella vigenza della vecchia legge, le Sezioni Unite avevano salvato l'azione introdotta con ricorso in virtù del così detto principio di conservazione degli atti anche in considerazione del fatto che la parola ricorso fosse contenuta nell'art. 1137 c.c., oggi non è più così.

In questo nuovo contesto normativo, specifica il Tribunale di Cremona, non può operare il principio di conservazione degli atti processuali (poiché l'atto non può, comunque, raggiungere lo scopo cui è destinato, ex art. 156 ultimo comma, c.p.c., pena la completa abdicazione dal generalissimo principio di congruità delle forme allo scopo o della strumentalità delle forme che costituisce la stessa ratio della disciplina che il codice di rito dedica – per usare le stesse parole usate dal legislatore nell'intitolare il Capo I del Titolo dedicato agli atti processuali – alle forme degli atti e dei provvedimenti), né può operare il meccanismo sanante di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c. (poiché esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e poiché manca totalmente l'indicazione di una udienza di comparizione, e non solo l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 di cui al primo comma dell'articolo in questione (Trib. Cremona 23 gennaio 2014 n. 37).

Il giudice adito, nella sentenza in esame, ha altresì specificato che la sua non è la prima presa di posizione in tal senso, rimandando ad altra pronuncia, resa dal Tribunale di Milano, in data 21.10.2013.

In questo contesto, quindi, è bene provvedere ad impugnare una delibera assembleare mediante atto di citazione lasciando da parte la vecchia prassi che consentiva l'utilizzo di una forma atipica di ricorso.

Un'annotazioe finale sui soggetti legittimati ad impugnare: la legge n. 220/2012 ha inserito specificamente nell'art. 1137 c.c. il riferimento agli astenuti che, nella vigenza della precedente legislazione, erano equiparati ai dissenzienti grazie da un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le tante Cass. 21298/07).

riproduzione riservata
La delibera condominiale si contesta con atto di citazione
Valutazione: 4.83 / 6 basato su 6 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
  • Legale
    Legale
    Martedì 11 Marzo 2014, alle ore 18:13
    Vale il principio tempus regit actum.
    rispondi al commento
  • Siottopintor.lex
    Siottopintor.lex
    Sabato 8 Marzo 2014, alle ore 15:32
    Interessante ....Ma quid iuris in caso d'appello avverso la sentenza pronunciata a seguito di impugnazione proposta davanti al Tribunale con ricorso, rito previgente ?Sarebbe gradita un'opinione al riguardo
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
346.642 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI
Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img trude1976
Salve,ci sono regole da rispettare in caso di installazione di telecamere di videosorveglianza all'esterno di un appartamento ma che riprende soltanto le immagini della porta di...
trude1976 06 Aprile 2024 ore 16:03 1
Img france86
Buongiorno a tutti,la mia cucina si affaccia su un terrazzino a piano rialzato (circa un metro da terra), intorno al terrazzino c'é una ringhiera.Vorrei rimuovere la...
france86 27 Marzo 2024 ore 13:23 5
Img pinotto38 pep
Ho inviato una pec all'amministratore condominiale per info sulla parte di tetto che posso utilizzare per installare il fotovoltaico.Ho voluto scrivere pec per avere prova scritta...
pinotto38 pep 24 Marzo 2024 ore 18:17 3
Img gianfi41
Chiedo,un condomino può eseguire di sua iniziativa piccoli lavori di manutenzione condominio ??...
gianfi41 14 Febbraio 2024 ore 15:07 6
Img nico larza
Buonasera sto per acquistare un appartamento in condominio (primo piano) con regolare agibilità/ambientabilita e altezza interna dai 268,5 cm minimo ai 269,9, quindi al di...
nico larza 22 Gennaio 2024 ore 11:31 2