Chi paga i costi di convocazione dell'assemblea di condominio?

La convocazione dell'assemblea condominiale è atto che deve essere compiuto dall'amministratore, se presente: a chi imputare i costi sostenuti degli avvisi?
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Assemblea condominiale


L'assemblea condominiale, ci dicono dottrina e giurisprudenza, è un organismo che rappresenta una eccezione nell'ambito del diritto privato.

Perché un'eccezione?

In quanto, con le sue decisioni, essa ha il potere di vincolare anche i condòmini dissenzienti.

Sono poche le ipotesi in cui chi dissente da una decisione può non assoggettarvisi: il riferimento è alle innovazioni gravose suscettibili d'utilizzazione separata (art. 1121 c.c.), ovvero alle liti promosse dal condominio o alle quali questi ha deciso di resistere (art. 1132 c.c.).

Convocazione assemblea condominiale
L'assemblea condominiale ha una competenza generalizzata a decidere su ogni questione riguardante la gestione e conservazione delle parti comuni.

Dalla nomina dell'amministratore, all'adozione del regolamento passando dalle decisioni afferenti alla conservazione delle cose comuni, ovvero alla disciplina del loro uso: non c'è materia che riguardi le parti comuni che non possa essere oggetto di decisione da parte dell'assemblea, sempre chiaramente nel limite delle sue prerogative, che non possono mai comprimere i diritti dei condòmini.

Per decidere, l'assemblea deve essere convocata: la convocazione, lo vedremo da qui a breve, può comportare dei costi che devono essere sostenuti dai condòmini: in che modo?

Al termine di questa esposizione, valutata l'intera procedura di convocazione, trarremo delle conclusioni.


Convocazione assemblea condominiale


L'assemblea condominiale può essere convocata:

  • dall'amministratore;

  • dai condòmini anche in presenza dell'amministratore, se questi non ha risposto convocando l'assemblea entro dieci giorni da una loro richiesta formulata ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (ossia da almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, in tal caso il diritto di convocare spetta ai detti condòmini);

  • sempre dai condòmini quando il condominio non ha amministratore;

  • dai condòmini, senza formalità quando l'amministratore è cessato dall'incarico per perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. lett. a) – e).

Rammentiamo che ai sensi dell'art. 1130 n. 10 c.c. l'amministratore deve convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto entro centottanta giorni. La norma non indica espressamente il giorno dal quale conteggiare il decorso del termine. Dottrina e giurisprudenza all'unisono ritengono che esso decorra dalla chiusura dell'esercizio.


Modalità di convocazione assemblea condominiale


In che modo deve essere convocata l'assemblea condominiale?

Assemblea condominiale e modalità di convocazione
L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile fa riferimento ad un documento, detto avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione:

  • del giorno, del luogo e dell'ora di svolgimento dell'assemblea, tanto in prima quando in seconda convocazione;

  • specifica dell'ordine del giorno, ovvero degli argomenti che saranno posti in discussione.

L'avviso di convocazione, a dirlo è sempre l'art. 66 disp. att. c.c., deve essere comunicato agli aventi diritto a partecipare all'assemblea entro il termine di cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

In che modo inviare il suddetto avviso?
Sempre la norma citata, secondo parte giurisprudenza in modo tassativo (Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350; contra App. Brescia 3 gennaio 2019 n. 4), i modi sono i seguenti:

  • a mezzo fax;

  • via posta elettronica certificata (pec);

  • per mezzo di raccomandata;

  • tramite consegna a mani.


Costi di convocazione assemblea condominiale e loro ripartizione


La raccomandata, evidentemente, ha un costo. La consegna a mani no, o almeno no nella misura in cui l'amministratore non abbia indicato un compenso per questa modalità d'invio.

Lo stesso dicasi, in linea di massima, per il fax e per la posta elettronica certificata.

A ogni buon conto, che si tratti di costo inerente alla spedizione, ovvero di costo riferibile allo specifica voce di compenso indicata dall'amministratore per l'adempimento in esame, alla fine dell'anno, nel rendiconto consuntivo di gestione, si potrebbe trovare una voce riguardante i costi di convocazione dell'assemblea.

Per portare l'esempio più semplice: chi paga i costi di spedizione delle raccomandate contenenti l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?

Il costo della singola raccomandata deve essere imputato al singolo condòmino che ne è destinatario oppure a tutti i condòmini, in quanto riguardante l'espletamento di un'attività svolta nell'interesse comune?

In tale seconda ipotesi, qual è il criterio di ripartizione applicabile?

Partiamo dal primo quesito: la giurisprudenza che è stata chiamata a rispondere sull'imputazione dei costi della corrispondenza tra amministratore e condominio ha affermato che è legittima l'imputazione al singolo quale spesa personale, nella misura in cui ciò sia legato a una corrispondenza intavolata ad hoc con il singolo condòmino: si pensi al caso di richiesta della documentazione condominiale (Cass. 10 maggio 2019 n. 12573).

La convocazione dell'assemblea di condominio, a parere di chi scrive, non può essere considerata tale, essendo attività svolta nell'interesse comune; da tanto ne discende che il costo delle raccomandate riferibile alla spedizione dell'avviso di convocazione, nonché a quello del verbale agli assenti va ripartito tra tutti i condòmini (anche quelli che hanno ricevuto l'avviso in altro modo) sulla base dei millesimi di proprietà.

Lo stesso dicasi per i costi derivanti dalle altre modalità di comunicazione dell'avviso, per le medesime ragioni fin qui esposte.

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Assemblea condominiale, raccomandate e spese
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