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Quando si eredita un immobile situato all'interno di un edificio condominiale si pone il problema di eventuali delibere assembleari che sono state approvate quando la persona venuta a mancare era ancora in vita.
Possono gli eredi impugnare la delibera, ove vi siano fondati motivi, anche se non hanno partecipato alla riunione nella quale la delibera è stata votata?
Il nocciolo fondamentale del problema è capire quando il soggetto che è ha acquisito per successione la proprietà dell'immobile ha assunto il ruolo di condomino.
A seguito della morte di una persona gli eredi, per successione ereditaria, acquisiscono diritti e obblighi che erano in capo al soggetto defunto, ovviamente se hanno accettato l'eredità. Ne consegue che possono acquisire anche la titolarità di un immobile facente parte di un edificio condominiale.
Sappiamo bene che possedere un immobile all'interno di un condominio può comportare la necessità di affrontare molteplici problematiche.
Relazioni con i vicini, morosità dei condomini, questioni legate a spese condominiali e decisioni che vengono adottate durante le riunioni assembleare.
Quel che è peggio è se all'assemblea non si è preso parte, come nel caso in cui non si era ancora divenuti proprietari dell'immobile.
Se di fronte ad una delibera annullabile il condomino precedente non è riuscito ad impugnare a causa del sopraggiunto decesso, può agire in sua vece anche l'erede. Vediamo in quali casi.
Per dare una risposta al quesito iniziale relativo all'impugnabilità della delibera da parte dell'erede dobbiamo fare un passo indietro per capire quelli che sono i suoi diritti.
Partiamo specificando che l'apertura della successione che si effettua al momento della morte del parente ha lo scopo di assicurare la continuità nei rapporti attivi e passivi che facevano capo al defunto.
Da tener conto però che non tutti i diritti e i rapporti facenti capo al de cuius sono trasmissibili.
Rientra tra questi ad esempio il diritto ad essere convocato nell'assemblea condominiale o ad impugnare la delibera?
Ecco che ci ricongiungiamo al problema iniziale.
Possiamo dire che i diritti e gli obblighi del defunto si trasmettono all'erede una volta avvenuta l'accettazione dell'eredità.
La qualità di erede si acquista di regola volontariamente mediante accettazione i cui effetti, per una sorta di finzione giuridica, retroagiscono al momento nel quale si è aperta la successione coincidente con la morte.
Ricordiamo che l'accettazione può avvenire con qualsiasi modalità non essendo richiesta dalla legge una forma specifica. Si può infatti accettare l'eredità anche in forma tacita, ad esempio prendendo possesso degli immobili o iniziando a saldare i debiti del defunto.
Se dunque l'eredità si considera accettata dalla data del decesso è da questo momento che vengono acquisiti crediti e debiti in capo all'erede.
Ecco che anche la veste di condomino si acquisisce in quel particolare momento.
Fatta questa breve premessa vediamo quali sono i diritti e gli obblighi dell'erede all'interno del condominio.
L'erede acquisisce il diritto di essere convocato alle assemblee che si terranno una volta egli abbia acquisito la veste di erede e dunque di condomino.
Se ci sono più eredi comproprietari dello stesso immobile essi dovranno scegliere chi tra i diversi contitolari dovrà rappresentare gli altri nel corso della riunione.
Non vi è alcun dubbio in questo caso che il condomino abbia anche il diritto ad impugnare le delibere assunte a seguito di votazione avvenuta durante l'assemblea.
Affinché tutto possa svolgersi nella maniera sopra descritta è necessario che gli eredi comunichino all'amministratore del condominio il decesso del precedente condomino e il loro subentro, affinché possa essere aggiornata l'anagrafe condominiale.
Qualora non assolvano al predetto obbligo, in caso di mancata convocazione, non potranno opporre alcunché.
In mancanza di comunicazione dell'accettazione dell'eredità e dunque del subentro al condomino deceduto, perderanno il diritto a impugnare la delibera che sia stata approvata nel corso dell'assemblea cui non hanno partecipato a seguito della mancata convocazione.
In sintesi, dal momento in cui gli eredi hanno accettato l'eredità hanno acquisito il diritto:
Il dubbio in merito all'impugnabilità della delibera può sorgere invece quando l'erede non abbia partecipato alla riunione assembleare poiché era ancora in vita il de cuius.
Gli eredi possono in questo caso chiedere l'annullamento della delibera condominiale?
Ipotizziamo che il defunto abbia preso parte all'assemblea manifestando il proprio dissenso alla decisione presa e che durante il decorso del termine di 30 giorni previsto per poter impugnare la delibera sia deceduto.
Cosa succede nelle more della scadenza?
Come ogni altro diritto anche questo si trasmette agli eredi in quanto nuovi titolari del diritto di proprietà.
Naturalmente, vi devono essere i requisiti richiesti dalla legge affinché la delibera possa ritenersi annullabile. La delibera deve essere contraria alla legge o al regolamento di condominio e il soggetto defunto deve essere stato assente, astenuto o contrario.
Il diritto di impugnare la delibera è disciplinato dall'articolo 1137 del codice civile il quale prevede che al verificarsi delle condizioni sopra evidenziate il condomino possa adire l'autorità giudiziaria.
Da ricordare che l'azione di annullamento non sospende la validità della delibera a meno che tale sospensione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria.
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