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L'introduzione nel nostro Paese della raccolta differenziata porta a porta ha acutizzato la già problematica gestione dei rifiuti in condominio.
Il sistema della raccolta differenziata nei condomini garantisce indubbi vantaggi alla collettività in termini di efficienza, poiché consente il recupero e riciclo di diverse tipologie di rifiuti che in precedenza venivano trattati indistintamente.
D'altro canto comporta un importante incremento della spesa per i singoli condomini/contribuenti.
In alcuni casi, i condomini provvedono autonomamente al posizionamento dei bidoni fuori dall'edificio nei giorni e orari stabiliti dall'amministrazione comunale, per consentire il conferimento dei rifiuti, e al successivo ritiro degli stessi contenitori a seguito dell'avvenuta raccolta.
Sovente, accade che tale attività di movimentazione dei bidoni sia affidata a società esterne o a singoli condomini che assumono l'incarico, impegnandosi a spostare i carrellati dallo spazio condominiale dedicato, al posizionamento in strada.
È possibile sottrarsi al sostenimento di tale costo extra per il servizio di spostamento dei bidoni?
Per rispondere a tale interrogativo, occorre preliminarmente precisare che il potere decisionale in ordine all'affidamento di tale servizio spetta l'assemblea condominiale.
Tale competenza in merito alla gestione dei carrellati condominiali discende dalla previsione della generalizzata attribuzione all'assemblea condominiale del compito di organizzare operativamente la gestione dei rifiuti (individuazione aree dedicate per collocazione dei bidoni nel rispetto di specifiche distanze e/o parametri, ecc.) e identificare, qualora vi sia necessità, nuove modalità per l'espletamento del servizio.
È evidente che l'attività di spostamento dei bidoni deve essere retribuita, sia nelle ipotesi in cui sia eseguita da un condomino, sia allorquando tale servizio sia affidato a personale esterno.
Tale costo, una volta deliberato in assemblea, deve essere chiaramente ripartito fra i condomini.
Sul punto, l'art. 1123 c.c. individua tre criteri a cui, solitamente, si fa riferimento ai fini della corretta ripartizione di qualsivoglia spesa:
Con specifico riferimento ai costi per la movimentazione dei bidoni, i criteri da considerare, ai fini della corretta suddivisione sono, essenzialmente, il riparto in base ai millesimi di proprietà e/o in ragione dell'uso.
L'applicazione del generale criterio relativo al valore della proprietà per le spese afferenti ai carrellati trova giustificazione nella previsione, contenuta nell'art. 1123 c.c., secondo la quale si suddividono in millesimi di proprietà, le seguenti spese:
Nel caso in cui sia stata deliberata l'adozione di tale criterio (scelta più frequente e da applicarsi allorquando nel regolamento condominiale non vi siano prescrizioni precise in ordine alla ripartizione delle spese relative alla raccolta differenziata), non si pongono particolari dubbi interpretativi da risolvere.
Chi è proprietario paga in base ai millesimi di proprietà e, pertanto, nulla quaestio.
Maggiori difficoltà si riscontano con riferimento alla concreta applicazione del criterio dell'uso, poiché, non del tutto correttamente, si ritiene che tale norma legittimi alla non contribuzione, o in ogni caso alla minore partecipazione.
L'ampiezza e la genericità della norma non aiutano.
Ciò che sembra pacifico, salvo posizioni di senso contrario, è che l'uso a cui fa riferimento l'art. 1123, secondo comma, c.c. è un uso di tipo potenziale, ovverosia l'uso di cui ogni singolo condomino può astrattamente usufruire.
Il primo passo per ottenere l'esenzione dal pagamento dei costi per la movimentazione dei bidoni è prendere visione del regolamento condominiale nella parte in cui è disciplinato lo specifico servizio, per verificare, in primis, quale criterio sia stato scelto per ripartire i costi fra i condomini.
Inoltre, controllare anche eventuali prescrizioni contenute nella delibera assembleare, riguardante il conferimento dell'incarico e i relativi costi.
In seguito, affinché al condomino possa essere riconosciuto il diritto di non adempiere al pagamento del servizio, occorre in ogni caso che l'assemblea condominiale, con le medesime maggioranze, deliberi e preveda espressamente l'esonero della spesa.
Questo è spesso la sintesi dei quesiti che molti condomini si pongono per evitare di pagare costi (a volte elevati) per la gestione dei rifiuti.
Le difficoltà nel comprendere gli obblighi e le conseguenti responsabilità, relativi alla raccolta dei rifiuti è, in primis, dovuta al coacervo di direttive, norme e regolamenti emessi dai diversi legislatori nazionali, territoriali e anche sovranazionali, aventi competenze in materia.
L'attuale modello di gestione dei rifiuti, infatti, prevede un sistema articolato in cui si innescano competenze statali, regionali, provinciali e comunali.
In ambito europeo, la Direttiva 2008/98/CE ha obbligato gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie, al fine di riutilizzare e riciclare i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare.
In Italia, tale obbligo è stato recepito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha il merito di aver ordinato la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, demandando alle autorità territoriali la regolamentazione di importanti aspetti, in particolare, di ordine pratico.
Il compito delle istituzioni nazionali si esaurisce essenzialmente nella definizione di criteri generali per la gestione dei rifiuti (art. 195, D.lgs n. 152/2006), mentre alle regioni spettano le funzioni di pianificazione e programmazione (art. 196, D.lgs n. 152/2006).
Gli enti locali, infine, assolvono a un ruolo di non poco conto nella pianificazione e gestione operativa della raccolta dei rifiuti, mediante provvedimenti aventi efficacia solo nel rispettivo ambito territoriale di competenza (art. 198, D.lgs n. 152/2006).
Le amministrazioni comunali hanno il compito di stabilire le specifiche modalità del servizio di raccolta e di trasporto, oltre che le misure di tutela igienico-sanitaria da seguire durante le varie fasi di stoccaggio dei rifiuti.
In tale contesto, primaria rilevanza deve riconoscersi, in particolare, ai provvedimenti assunti dalle amministrazioni comunali, soprattutto nella risoluzione di controversie, tutt'altro che isolate, fra condomini di un medesimo condominio e fra condomini abitanti in diversi edifici.
Fermo quanto sopra anticipato, ovverosia che ogni Comune ha la potestà di organizzare la gestione dello stoccaggio dei rifiuti domestici nei propri territori e che, dunque, occorre prendere visione di quanto prescritto dai regolamenti comunali per individuare i comportamenti consentiti, proviamo a ragionare sulla possibilità di utilizzo di diversi canali per lo smaltimento.
I bidoni presenti sulle strade pubbliche (cassonetti) sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
Ciò significa che, in linea di principio, i condomini di uno stabile possono essere legittimati a utilizzare i contenitori posti sulle strade pubbliche anche se collocati nelle vicinanze di un altro edificio, salvo contrarie disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Ne consegue che, al fine di poter legittimamente utilizzare cassonetti pubblici per lo smaltimento di rifiuti domestici, occorre verificare cosa prevede il regolamento comunale anche informandosi presso l'ufficio competente del proprio Comune.
L'Ente comunale, infatti, nel disciplinare le norme di comportamento dei cittadini, con riferimento allo stoccaggio dei rifiuti, può non consentire l'utilizzo di bidoni o cassonetti pubblici o prevedere l'esclusivo utilizzo di specifici contenitori, appositamente individuati e messi a disposizione della collettività, in aree riservate.
Come noto, le amministrazioni comunali, all'indomani dell'introduzione della raccolta differenziata, hanno dotato i condomini di bidoni (talvolta in comodato d'uso) per il conferimento dei rifiuti differenziati.
In tali casi, il condominio è il soggetto che in via esclusiva, può utilizzare i bidoni forniti dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti, con l'ovvia conseguenza che può inibire a altri l'utilizzo dei propri contenitori.
Tale preclusione è giustificata anche dal fatto che, se si utilizzassero i contenitori per la raccolta differenziata di condominio vicino e dovessero essere riscontrate irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti, ne risponderebbe, in ogni caso, il condominio possessore dei contenitori.
In tali casi, infatti, sarebbe comminata una multa al condominio per la raccolta differenziata.
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