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Possesso immobili: tassazione ai fini IRPEF

Gli immobili, adibiti o meno ad abitazione principale producono reddito rilevante ai fini IRPEF. Ecco un manuale fiscale utile nel caso si possieda degli immobili
Pubblicato il / Aggiornato il

Possesso immobili: il reddito dei fabbricati


Ogni immobile posseduto dal contribuente produce generalmente un reddito che concorre alla formazione di quello complessivo da assoggettare a IRPEF.

Il reddito relativo a tali immobili dovrà necessariamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso è costituito, a seconda dei casi, dalla rendita catastale rivalutata o dal canone d'affitto qualora l'immobile sia stato concesso in locazione.

Reddito da fabbricati
Occorre, infine, tenere distinto il caso in cui l'immobile sia destinato ad abitazione principale da quello in cui esso è stato dato in affitto oppure è semplicemente a disposizione del proprietario che vive altrove.


Reddito IRPEF abitazione principale


Una volta entrati in possesso dell'immobile, questo produce un reddito che deve essere dichiarato.

Prima di addentrarci nel merito di quella che è la posizione fiscale di chi risulta proprietario di un immobile divenuto abitazione principale occorre darne una definizione.

Ai fini IRPEF è tale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) hanno stabilito la residenza anagrafica.

Per quanto concerne la tassazione IRPEF occorre subito specificare che è vero che anche l'abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo, tuttavia il contribuente titolare di tale immobile beneficia di una deduzione fiscale.

Deduzione fiscale della rendita abitazione principale


Di cosa si tratta?

Per deduzione fiscale intendiamo una riduzione del reddito complessivo che verrà abbattuto della rendita catastale dell'immobile e delle sue pertinenze rapportata alla quota di possesso dell'immobile e al periodo dell'anno nel quale l'immobile ha costituito abitazione principale del contribuente.

Deduzione fiscale della rendita abitazione principale

Da quanto evidenziato possiamo concludere che l'abitazione principale e le sue pertinenze non hanno effetti diretti sull'IRPEF poiché il reddito da essi prodotto (la rendita catastale) viene neutralizzato a seguito della deduzione di pari importo che viene riconosciuta.

La deduzione spetta, infine, anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non venga locata.


Tassazione immobile affittato


Nel caso in cui l'immobile posseduto venga dato in locazione e dunque non costituisca abitazione principale per il titolare si possono verificare due situazioni differenti.

Il locatore può scegliere di non far cumulare i canoni derivanti dal contratto di affitto con gli altri suoi redditi sul cui totale andrà calcolata l'IRPEF.

Opterà in questa ipotesi per il regime fiscale della cedolare secca.
Quando si parla di cedolare secca si intende un regime facoltativo e sostitutivo che si sostanzia nel pagamento di un'imposta alternativa all'IRPEF e alle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile).

A seconda del tipo di contratto sottoscritto, l'aliquota dell'imposta sarà pari al 21% per i contratti a canone libero o al 10% per i contratti a canone concordato.

Se si sceglie questo regime, non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

Attenzione: la scelta della cedolare secca comporta da parte di chi se ne avvale la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Questa opzione non esclude il pagamento dell'IMU sulla seconda casa.

Immobile in affitto con tassazione ordinaria


Quando non è possibile o non si desidera scegliere il regime fiscale della cedolare secca, il reddito del fabbricato locato sarà costituito dall'importo maggiore fra:

  • la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% (il 50% della rendita catastale rivalutata, per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico);

  • il canone annuo, ridotto di una percentuale pari al 5% (35%, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).


Questo valore viene dunque assoggettato ad Irpef.

È importante sottolineare da ultimo che, nel caso in cui l'immobile viene concesso in affitto, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il canone di locazione, anche se non è stato percepito effettivamente per morosità dell'inquilino.


Tassazione immobile non affittato


Soffermiamoci ora su una terza ipotesi, ovvero quella per cui la casa posseduta dal contribuente (ovvero la sua seconda casa) non sia stata concessa in locazione.
L'immobile resta dunque a disposizione del suo titolare. Possono prospettarsi due differenti ipotesi.

Tassazione immobile non affittato
Se esso si trova nello stesso Comune in cui è situata l'abitazione principale del contribuente le imposte da pagare sono pari al 50% della rendita catastale rivalutata del 5% aumentato di un terzo. La seconda casa contribuirà alla formazione del reddito imponibile Irpef del proprietario solamente per una quota parte del suo reddito fondiario.

Cambiano le cose qualora la casa non affittata si trovi in un Comune diverso da quello dell'abitazione principale del contribuente poiché l'unica imposta dovuta su tale seconda casa è l'IMU, l'imposta municipale unica, in un'ottica di alternanza tra IMU e Irpef.


Vendita immobile: la plusvalenza tassabile


Dalla cessione a titolo oneroso di un immobile può derivare una plusvalenza, ossia una differenza positiva tra l'incasso della vendita percepito nell'anno e il prezzo di acquisto dell'immobile ceduto.

Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria redditi diversi e come tale va tassato con le normali aliquote IRPEF.

Esso concorre a formare il reddito imponibile.

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all'atto della cessione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito pari al 26%.

Si tratta in sostanza di un sistema alternativo a quello ordinario su richiesta del venditore e previa dichiarazione resa dal notaio.

riproduzione riservata
Manuale fiscale per possesso di immobile
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Luca
    Luca
    Mercoledì 13 Marzo 2019, alle ore 17:29
    Abito/risiedo nella mia abitazione principale e, in un diverso comune, sono proprietario di altri immobili non affittati: non ho altri redditi e vorrei sapere se sono previste delle agevolazioni fiscali, degli incentivi, dei bonus, delle esenzioni.
    Pago tutto e tutti da sempre per niente in cambio: Insomma, lo Stato, contempla qualcosa che mi consenta di fronteggiare i notevoli e, oramai, insopportabili costi di gestione degli stessi immobili?
    (Imu, Tasi, Tari, utenze, spese condominiali, le manutenzioni).
    Luca
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luca
      Giovedì 14 Marzo 2019, alle ore 09:57
      Putroppo no. Essendo una patrimoniale lo Stato non tiene conto del mancato reddito percepito ma del solo fatto che sie possidenti di immobili di qualsiasi destinazione. Le agevolazioni esistono solo in caso di ristrutturazioni edilizie dove è possibile scontare l'importo dei lavori del 50%, in dieci anni, sotto forma di detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Simona
    Simona
    Domenica 21 Ottobre 2012, alle ore 22:32
    Ho una piccola mansarda di 35 mq categ.A/7 risultante a sè stante (2' casa....) da affittare ad Euro 330 al mese anni 4 + 4. Ho un reddito inferiore ad Euro 30.000.
    Mi conviene cedolare secca oppure no?
    Attendo risposte. Grazie 1000......
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Simona
      Martedì 23 Ottobre 2012, alle ore 15:54
      Per Simona: Gent.ma Simona, Per rispondere al Suo quesito bisogna fare qualche premessa.
      - La cedolare secca impone un'aliquota fissa sul reddito percepito dai contratti di locazione, (il 21% per contratti liberi ed il 19% per quelli concordati) rinunciando sin d'ora l'adeguamento Istat (inflazione) per tutta la durata del contratto.
      Non sono previste detrazioni di spese e franchigie.
      - La tassazione sul reddito è progressiva. I redditi da contratti di locazione si sommano ai precedenti ma hanno una franchigia del 15%.
      Inoltre, in entrabi i casi, ci sono le addizionali regionali e quelle comunali che incidono per un 2,5/3,0%.
      Fatta la debita premessa in allegato Le inviamo il calcolo della Sua posizione, che come potrà rilevare, Le conviene la cedolare secca.
      Un cordiale saluto dalla redazione di Lavorincasa.it
      rispondi al commento
  • Fortunato Pepe
    Fortunato Pepe
    Domenica 14 Ottobre 2012, alle ore 11:27
    Il Marzo 2009 io e mia moglie Agnese Novo abbiamo venduto e riacquistato la prima casa (ove tuttora risiediamo).
    Per la precisione abbiamo venduto alloggio e box auto (acquistati nel 94) e abbiamo acquistato un alloggio appena costruito (soggetto ad IVA) e un vecchio box (imposta di registro).
    Il notaio che ha steso il rogito di acquisto, mi disse che non avendo seguito anche la vendita del mio vecchio alloggio, non era in grado di calcolare il Credito d'imposta sull'alloggio e che quindi avrei dovuto tenerne conto in fase di Dichiarazione dei redditi.
    Nel rogito si fa esplicito riferimento al fatto che il credito d'imposta relativo al box (134,00 €) venga portato immediatamente in deduzione mentre il credito d'imposta relativo all'abitazione sarebbe stato richiesto in fase di denuncia dei redditi.
    Nella Dichiarazione dei redditi 2010 (relativa al 2009) ho inserito nel rigo G1 il credito di imposta All?inizio di Maggio 2012 ho ricevuto dall'Agenzia della entrate una lettera di notifica di un controllo formale sulla dichiarazione 2010 (redditi 2009) con la richiesta di fornire i documenti in mio possesso.
    Il 6 giugno us, all'Agenzia delle Entrate mi è stato contestato il credito di imposta, in quanto, avendo usufruito del credito relativamente al Box (134,00 €) avevo perso il diritto ad usufruirne sul resto della prima casa.
    Mi è appena arrivata la notifica che il procedimento è concluso e che devo restituire il Credito di imposta con sanzioni e mora.
    Intendo fare ricorso ma dal momento che per il ricorso è obbligatorio farsi assistere da un legale volevo capire quante possibilità di successo ho.. Potete aiutarmi ? Grazie
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Fortunato Pepe
      Martedì 16 Ottobre 2012, alle ore 11:06
      Per Fortunato Pepe: la risposta può dargliela solo un legale. Se si affida ad un professionista serio, le dirà prima di incominciare se ci sono realmente delle possibilità di successo.
      rispondi al commento
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