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Sono molti i cittadiniresidenti all'estero proprietari in Italia di almeno un immobile.
Come funziona, in relazione a detti immobili, l'applicazione delle imposte sulla casa come Imu e Tari?
Vediamo prima brevemente in cosa consistono questi tributi.
L'Imu consiste nell'imposta municipale unica che ha preso il posto dell'Ici.
La Tari è la tassa per finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Analizziamole separatamente e verifichiamo come nel tempo si è evoluta la normativa che riguarda tutti gli italiani proprietari di case che hanno trasferito la loro residenza all'estero.
La nuova Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, la n. 178 del 30 dicembre 2020, ha posto in essere alcune modifiche sostanziali per i titolari di una pensione internazionale, maturata lavorando in Stati della comunità europea o con Stati esteri non comunitari in convenzione con l'Italia.
In particolare la norma introdotta dal comma 48, dell'art. 1, ha previsto una riduzione pari al 50% dell'imposta dovuta da applicarsi a una sola unità immobiliare ad uso residenziale, a condizione che sia non locata o data in comodato d'uso.
Per beneficiare della riduzione non è richiesta l'iscrizione all'AIRE.
A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, era stata abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
L'imposta municipale propria (IMU) era disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Cosa vigeva prima di questa sostanziale variazione?
Fino al 2013 le unità immobiliari situate in Italia e possedute da cittadini italiani residenti all'estero, a titolo di proprietà o di usufrutto, potevano essere considerate abitazioni principali, purché non venissero date in locazione.
La riconduzione nell'ambito della categoria di abitazione principale consentiva l'esenzione dall'Imu ove sussistessero tutte le altre condizioni per l'esenzione dall'imposta in base alla normativa in materia.
Successivamente con l'approvazione della Legge 80/2014, art.9 bis, imponeva importanti variazioni al regime applicato. L'assimilazione all'abitazione principale prima prevista, è venuta meno e gli immobili appartenenti a cittadini residenti all'estero vengono considerati seconde case con conseguente applicazione dell'Imu.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2015, veniva introdotta l'esenzione dall'imposta a favore dei cittadini che avevano trasferito all'estero la residenza purché pensionati. Per costoro, il beneficio dell'esenzione veniva riconosciuto alle seguenti condizioni e requisiti.
Vediamo quali:
Questo voleva dire che se la pensione veviva erogata dallo Stato italiano, non si aveva titolo per godere del beneficio fiscale.
Resta possibile tuttavia, al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione, richiedere il trasferimento fiscale della pensione dallo Stato italiano allo stato in cui è stata fissata la residenza.
Si tratta, in particolare, del trasferimento della pensione all'amministrazione dello Stato estero che provvederà a stabilire la nuova tassazione in funzione della propria normativa fiscale.
Alla luce delle nuove norme che succede se il cittadino italiano residente all'estero è proprietario di diversi immobili?
Nessuna delle unità immobiliari possedute potrà essere identificata come abitazione principale.
È importante, però, che ciascun contribuente verifichi il regolamento IMU vigente nel comune dov'è ubicato l'immobile per verificare le aliquote e le relative agevolazioni.
Per poter godere della riduzione dell'Imu, per il cittadino italiano residente all'estero non è più indispensabile essere iscritto all'AIRE.
Ma che cos'è l'AIRE?
L'AIRE è una banca dati, istituita con legge 27 ottobre 1988 n. 470, contiene i dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato estero per un periodo superiore a 12 mesi.
Sono i Comuni ad avere il compito di gestire questa banca dati, sulla base delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari all'estero.
Per abitazione principale si intende l'immobile che viene utilizzato stabilmente come dimora, cioè nel quale il contribuente ha fissato la residenza o il domicilio.
La definizione è rilevante ai fini delle esenzioni dalle imposte sulla casa previste dalla legge che, nello specifico, ritiene come abitazione principale:
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Art. 13 D.l. 201/2011
Per quanto riguarda la Tari si fa riferimento alle regole fissate dalla Legge 80/2014 in base alla quale l'imposta è dovuta nella misura ridotta dei 2/3 rispetto alla somma dovuta.
La Legge di Bilancio 2021 non ha apportato alcuna variazione al regime della Tari.
Il termine ultimo per il pagamento dell'acconto è fissato per mercoledi 16 giugno, il saldo invece, è il termine ultimo per il saldo è giovedi 16 dicembre 2021.
In ogni caso si può pagare in ritardo avvalendosi della regolarizzazione spontanea entro un anno dal mancato versamento, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso applicando una piccola sanzione del 3,75 oltre agli interessi legali calcolati tenendo conto degli effettivi giorni di ritardo.
Il pagamento delle imposte, qualora dovute dai cittadini italiani residenti all'estero, può essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del Comune dove sono ubicati gli immobili. Per le coordinate bancarie l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune, oppure consultando il sito istituzionale del Comune stesso.
Poiché talvolta i Comuni, in base all'autonomia amministrativa di cui dispongono, possono apportare delle variazioni alle modalità di pagamento, è sempre bene rivolgersi al Comune stesso per tutte le informazioni del caso.
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