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È possibile contestare la richiesta di pagamento Tari, solo quando la tassa relativa a quell'anno è già stata pagata, con un'istanza di autotutela direttamente presso il Comune, oppure presentando un ricorso al giudice tributario.
Tari, i bidoni della raccolta differenziata - Pexel
L'autotutela ha uno scopo ben preciso: si chiede agli uffici comunali di annullare in parte o completamente la richiesta di pagamento. In altre parole si chiede di essere esentati dal versamento che è stato appena richiesto.
Nel caso in cui gli uffici preposti dovessero accogliere l'istanza appena inoltrata, lo stesso comune provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate Riscossione, o altre società terze, di annullare il debito, quindi di effettuare il cosiddetto sgravio.
Un'altra strada da percorrere potrebbe essere quella, per esempio, di chiedere all'agente per la riscossione esattoriale di sospendere le procedure.
Quando si vuole contestare una richiesta di pagamento Tari ritenuta errata, è necessario presentare l'istanza di autotutela direttamente all'ufficio tributi del Comune di residenza e indicare:
Nel momento in cui si riceve una richiesta errata di pagamento della Tari, sono diversi i motivi per i quali si può pensare di fare un'istanza di autotutela:
Il legislatore non ha previsto un termine entro il quale è necessario presentare l'istanza di autotutela, ma ad ogni modo meglio farlo il prima possibile.
La preparazione di un'istanza - Pexel
È possibile presentare la richiesta anche dopo aver versato la Tari: nel caso in cui l'autotutela dovesse andare a buon fine si riceverà il rimborso.
È importante sottolineare che l'istanza di autotutela non sospende i termini per effettuare il pagamento e nemmeno quelli per presentare un ricorso al giudice tributario, difatti il contribuente deve effettuare il ricorso al giudice contro la richiesta di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento.
Questo strumento permette al contribuente di autotutelarsi: non si riesce ad ottenere una dispensa dall'obbligo di pagare le tasse entro i termini che sono stati fissati.
Nel caso in cui si dovesse aspettare troppo si corre il rischio di non poterlo più fare in un secondo momento.
Tra le alternative per contestare una richiesta di pagamento della Tari, troviamo il ricorso al giudice tributario, ossia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, così da dare inizio ad un procedimento giudiziale, il quale porterà ad una sentenza emessa dal giudice.
All'interno della richiesta di pagamento della Tari i diretti interessati possono trovare le indicazioni per presentare il ricorso relative al giudice a cui è necessario rivolgersi: per quanto riguarda i tributi, la competenza è della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Un giudice che analizza un'istanza - Pexel
Presentando il ricorso si darà inizio ad un procedimento giudiziale, dove il contribuente avrà la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere l'esecuzione della richiesta di pagamento fino a quando non verrà emessa la sentenza dal giudice.
Ricordiamo che il ricorso deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento, o dal momento nel quale è stata ricevuta la cartella di pagamento dell'agente della riscossione esattoriale.
È possibile presentare l'istanza di sospensione del pagamento presso l'agente della riscossione solo e soltanto nel caso in cui:
È bene precisare che l'istanza di autotutela e il ricorso al giudice non hanno alcun effetto sull'obbligo di pagamento del contribuente, quindi, anche se sono stati avviati questi rimedi, chi ha ricevuto la notifica di pagamento della Tari deve pagare.
Però è possibile chiedere la sospensione del procedimento di riscossione dall'esattore di turno, almeno fino a quando gli enti preposti non avranno verificato la situazione ed abbiano appurato se le richieste inoltrate sono corrette o meno.
Il contribuente deve presentare una richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, e deve essere effettuata direttamente presso gli sportelli dell'ente esattore.
L'istanza, in alternativa, può essere presentata accedendo direttamente al sito dell'agente della riscossione utilizzando la posta elettronica certificata, appoggiandosi all'indirizzo indicato nel modulo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
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