Immobili in costruzione: anche la nuova IMU colpisce l'area fabbricabile sottostante

IMU e immobili in costruzione: la disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2020 non modifica la modalità di calcolo per i fabbricati in corso di costruzione.
Pubblicato il

Via la TASI c'è solo l'IMU


La Legge di Bilancio 2020 ha unificato IMU (Imposta municipale unica) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili) in una sola imposta. Dal 1° gennaio 2020 l'unico tributo che colpisce il possesso immobiliare resta l'IMU (nessuna modifica, invece, per la TARI, ossia la tassa sui rifiuti).

La stessa manovra finanziaria (commi da 738 a 784) detta la nuova disciplina dell'IMU che sostanzialmente ripercorre quella già in essere prima dell'intervento modificativo.

Nuova IMU casa
Resta fermo il presupposto del tributo, il quale è ancora da configurarsi nel possesso dell'immobile. Soggetto passivo, dunque, continua ad essere il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (in tal caso si configura il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli).

Nell'ipotesi di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo continua ad essere il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.


Definizione di fabbricato e area fabbricabile


Indispensabile, ai fini dell'imposta, è la corretta conoscenza delle definizioni di fabbricato e area edificabile. Per il primo si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

Si considera, comunque, parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

Si tenga presente, altresì, che laddove dovesse trattasi di fabbricato di nuova costruzione questi sarà soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per area fabbricabile, invece, si intende l'area (terreno) utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Definizione area fabbricabile
Sono considerati, ad ogni modo, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

In altri termini, laddove un terreno abbia le caratteristiche edificatorie e lo stesso sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o IAP, lo stesso verrà considerato ai fini IMU come terreno agricolo con applicazione della relativa disciplina.

A tal proposito, la normativa prevede che sono esenti IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.


La base imponibile dell'area fabbricabile


L'IMU continuerà a essere liquidata applicando alla base imponibile la relativa aliquota (desumibile dalla delibera del comune cui è ubicato l'immobile).

Per le aree fabbricabili la base di calcolo dell'imposta è sempre rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Quindi, per fare un esempio: per un terreno edificabile di 200 mq per il quale il comune di ubicazione ha fissato un valore venale al 1° gennaio 2020 di euro 70 al mq, si avrà una base imponibile IMU pari ad euro 14.000 (200 mq x 70 euro al mq).

Immobile in costruzione
È, invece, previsto che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ne consegue che, ad esempio, se su un'area fabbricabile si sta costruendo un fabbricato, l'IMU andrà liquidata come area fabbricabile fino alla data in cui il fabbricato è ultimato e accatastato con autonoma rendita catastale.

riproduzione riservata
Immobili in costruzione: Imu solo sull'area fabbricabile
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 1 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Martedì 22 Settembre 2020, alle ore 15:01
    Comunico a chi ne abbia interesse che l' unico Ente di riscossione abilitato alla riscossione delle imposte IMU è l' Agenzia delle Entrate che agisce in tutto il territorio italiano.
    L' IMU si calcola in base alle categorie catastali e si riportano o nella dichiarazione annuale dei redditi.
    Quindi i comuni non possono fare la riscossione diretta e inventarsi aree fabbricabili per fare cassa come hanno fatto taluni enti pubblici da tanto tempo.
    rispondi al commento
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 22:48
    Faccio un' altra precisazione: l'IMU non colpisce l'immobile ma il suo " valore d' uso" iscritto nelle categorie catastali applicandovi i relativi coefficienti, ciò in conformità all' art. 832 del c.c. il quale definisce la proprietà DIRITTO ESCLUSIVO di godimento di un immobile che è garantito dall' art. 42 della Costituzione.
    Ciò spiega il motivo per cui il valore deve essere dichiarato dal possessore ( che può essere diverso del proprietario) dell'immobile e non imposto dal comune.
    L'applicazione dell' aliquota è legale se pubblicata e se la relativa deliberazione sia stata inviata entro un mese al Ministero dell' economia per via telematica.
    rispondi al commento
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 11:23
    Ulteriore chiarimento:
    Non è che l'imposta si pagava su un' area fabbricabile in quanto tale e secondo i parametri stabiliti dal Comune, ma solo nel caso di UTILIZZO EDIFICATORIO DELL' AREA come disponeva l'art. 5 comma 6 del dlgs 504 del 1992.
    Per quanto riguardava la quantificazione dell' imposta era di competenza del proprietario a norma dell' art. 11 del dlgs 504 del 1992;e doveva essere dichiarata a norma del precedente art. 10 comma 4, su apposito modello ICI stabilito dal Ministero dell' economia.
    In seguito, per motivi di celerità di incasso con dlgs 446 del 1997, art. 52, in vigore nel 1998 si permise ai comuni di regolamentare le proprie entrate tributarie; mentre per l' ICI, ai sensi del successivo altr. 59, i comuni potevano stabilire un valore non vincolante nel senso che se il proprietario avesse dichiarato un valore uguale a quello stabilito dal comune non si sarebbe proceduto per l' accertamento ai sensi dell' art. 11 del dlgs 504 del 1992.
    Non è cosi per l' IMU.
    rispondi al commento
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 11:34
    Errata corrige: nel post di qualche giorno fa citando gli artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 2 gennoio 1008 n. 28 ho sbagliato perchè la data esatta è 2 gennaio 1998.
    Mi scuso per l' errore.
    rispondi al commento
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 20:23
    Mi permetto di eccepire quanto è scritto sopra relativamente all'esempio del calcolo dell'imposta sulle aree fabbricabili.
    L' art. 5 comma 5 del dlgs 504 del 1992 disponeva che il valore dell' area fabbricabile doveva essere desunto dal comune commercio al netto delle eventuali opere necessarie per l' adattamento del terreno all'area e dell destinazione d' uso.
    L' applicazione dell'imposta era di una sola volta a norma del successivo comma 6 per il tempo necessario alla costruzione di un fabbricato o di demolizione.
    Tale norma è stata reiterata con l' art. 13 del del DL 201 del 2011, poi è stata dichiarata illegittima dalla Cassazione, comunque l'area deve risultare iscritta nel catasto dei fabbricati.e riportata nella dichiarazione.dei redditi.
    L' eventuale modalità di pagamento si fa esclusivamente per via telematica con modello F24 indicando il codice del comune.
    rispondi al commento
  • Geom. Nino Lo Bello
    Geom. Nino Lo Bello
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 14:48
    Il regolamento IMU del comune per essere valido deve essere inviato al Ministero dell' Economia, assieme alla relativa deliberazione di consiglio entro trenta giorni e pubblicato nella Gazzetta ufficiale a norma dell' art. 52 comma 2 del dlgs 446 del 1997 , inoltre tutti gli atti deliberativi di natura tributaria e fiscale devono essere inviati al Ministero che ha potestà impugnativa.
    Tale decreto fu emanato ai tempi dell' ICI poi, l' IMU di cui a decreto salva Italia n. 201 del 2011 le cose sono cambiate in quanto è obbligatorio far riferimento alle risultanze degli immobili iscritti in catasto terreni o in catasto fabbricati.
    Per le aree fabbricabili, che devono risultare dal catasto dei fabbricati, l' imposta non si paga perchè non costituiscono unità immobiliari con redditualità autonoma e funzionale a norma degli artt. 2 e 3 del DM. 2 gennaio 1008 n. 28.
    Comunque l' attività regolamentare dei comuni si è ridotta a quanto disposto nell' art. 59 del dlgs 446 del 1997
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
347.664 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI