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La notifica avviso di accertamento imu o in materia di altro tributo locale, spesso getta in confusione i non addetti ai lavori.
Non è sempre agevole comprendere le ragioni sottese alla pretesa e, conseguentemente, scegliere come procedere.
Di recente, sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza 29 ottobre 2021, n. 30884, ha affermato un importante principio spesso oggetto di diverse interpretazioni, a causa di un non chiaro dettato normativo, equiparando i tributi locali alle imposte ad esempio sui redditi e IVA nei casi di avvisi di accertamento.
Il mancato pagamento dei tributi locali, nello specifico IMU o ICI (per contenziosi ancora in essere, aventi a oggetto l' omesso versamento ici), TOSAP e altri, espone il contribuente inadempiente per l'omessa corresponsione del tributo (totale o parziale) alla possibilità di essere destinatario di un avviso di accertamento tributi locali.
Stiamo parlando di un atto avente natura impositiva, emesso dall'Amministrazione finanziaria, in particolare dall'Ente comunale competente, con il quale è richiesto il pagamento del tributo con i relativi interessi e delle sanzioni.
In questi casi, il contribuente ha a disposizione essenzialmente due strade:
Per la quasi totalità di tributi, l'ordinamento tributario contempla una terza strada percorribile dal contribuente raggiunto da un avviso si accertamento: prestare acquiescenza accertamento, definendo le sole sanzioni e ricorrere per contestare la debenza dell'imposta.
Tale facoltà è prevista dall'art. 17, secondo comma, D.Lgs., 18 dicembre 1997, n. 472 a norma del quale è ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
In altri più specifici termini, tale norma consente di ricorrere avverso la debenza del tributo (imposte sui redditi e Iva) e contestare le sanzioni in misura ridotta.
Ne consegue che, qualora il contribuente dovesse ottenere sentenza favorevole da parte della Commissione Tributaria, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento, l'eventuale versamento delle sanzioni per effetto dell'acquiescenza prestata, non può essere ripetuto.
Pertanto, il contribuente non potrà ottenere il rimborso di quando corrisposto a titolo di trattamento sanzionatorio.
Nonostante la non ripetibilità di quanto versato a titolo di sanzioni per acquiescenza accertamento parziale, la diposizione di cui all'art. 17, secondo comma, D.Lgs., 18 dicembre 1997, n. 472, può rappresentare un'alternativa, in alcuni casi vantaggiosa, perché consente di pagare le sanzioni ridotte e ricorrere avverso il tributo.
La proposizione del ricorso, infatti, comporta che, in caso di esito negativo per il contribuente, questi sia tenuto a provvedere al pagamento, oltre che del tributo e dei relativi interessi, anche delle sanzioni che possono essere, in alcuni casi, a seconda delle imposte e delle contestazioni, di importo anche superiore all'imposta stessa.
L'applicazione della previsione di cui all'art. 17, secondo comma, D.Lgs., 18 dicembre 1997, n. 472 anche in materia di avviso di accertamento tributi locali è da sempre stata controversa, spesso oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.
In linea generale, gli avvisi di accertamento emessi da enti locali e aventi a oggetto tributi locali, recano fra le avvertenze la possibilità di definire le sanzioni in misura ridotta solo nel caso di contestuale pagamento dei tributi e degli interessi prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
In altri termini, in caso di avviso di accertamento tributi locali la giurisprudenza, in particolare di merito, non ha sempre affermato la possibilità per il contribuente di definire le sole sanzioni, prestando acquiescenza parziale all'avviso di accertamento e di ricorrere per contestare la fondatezza della pretesa impositiva, come previsto per la quasi totalità degli altri tributi.
Ciò in quanto, le leggi istitutive dei vari tributi locali, generalmente, prevedono che possono essere versate le sanzioni in misura ridotta, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
Come rilevato, di recente, si è pronunciata sul tema anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 ottobre 2021, n. 30884.
Con il citato decisum, la Corte apre alla possibilità di equiparare i tributi locali alle imposte sui redditi e all'IVA, consentendo la facoltà per il contribuente di prestare acquiescenza accertamento parziale, con esclusivo riferimento alle sanzioni, usufruendo della notevole riduzione e ricorrere per la sola debenza dell'imposta.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte in un giudizio avente a oggetto l'imposta sugli immobili ma si ritiene sia applicabile alla totalità dei tributi locali.
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