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Per poter beneficiare del Bonus ristrutturazioni, la detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, è necessario fornire la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dell'Imu sull'immobile oggetto dei lavori.
Ci chiediamo se lo stesso adempimento sia necessario per ottenere il riconoscimento del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio per il miglioramento dell'effecienza energetica degli immobili.
In questo articolo esamineremo quella che è la documentazione indispensabile da conservare per poter accedere ai suddetti benefici fiscali.
Nessun Bonus ristrutturazioni verrà riconosciuto in caso di lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio se non si è in regola con il versamento dell'Imu, l'imposta municipale unica che si deve pagare in due rate annuali.
Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia delle Entrata nella Guida al Bonus ristrutturazioni ultimo aggiornamento disponibile, per poter portare in detrazione il 50% delle spese sostenute nel corso del periodo di imposta precedente, occorre conservare determinati documenti attestanti il rispetto dei requisiti richiesti.
In sede di controllo della dichiarazione dei redditi, tali documenti dovranno essere esibiti all'Amministrazione finanziaria. Vediamoli insieme.
Al fine di ottenere il riconoscimento del Bonus ristrutturazioni è necessario conservare i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Per quanto concerne il pagamento dei lavori, dovranno essere conservati:
Altri documenti da conservare sono:
Infine, per evitare di incorrere nella perdita della detrazione fiscale e nel conseguente recupero delle somme rimborsate, è necessario, ove richiesto, effettuare la comunicazione dei lavori all'ASL competente.
Qual è la documentazione necessaria nel caso in cui i lavori siano effettuati sulle parti comuni di stabile condominiale?
Il contribuente, al posto della documentazione menzionata dovrà procurarsi una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio, in cui lo stesso debba indicare la somma da portare in detrazione e attestare l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti per la fruizione del bonus fiscale.
Dall'esame sopra effettuato in merito alla documentazione che l'Agenzia delle Entrate ha riportato nella Guida fiscale, per quanto concerne il Bonus ristrutturazioni, la conservazione delle ricevute di pagamento dell'IMU, qualora sia dovuta, figura tra gli obblighi cui adempiere affinché il contribuente possa aver diritto alla detrazione del 50%.
Di conseguenza la mancata disponibilità degli stessi, per omesso versamento del saldo o dell'acconto, possono implicare la decadenza dal beneficio.
In base ai chiarimenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E del 2020, anche per accedere al Superbonus 110% sono necessari gli adempimenti ordinariamente previsti per il bonus relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per quanto concerne la documentazione da conservare, per il riconoscimento della maxi detrazione, il contribuente deve conservare:
Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio.
È necessario, altresì, conservare una copia dell'asseverazione trasmessa all'ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, da parte di un tecnico professionista abilitato.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è altresì necessario il rilascio del visto di conformità dal parte del commercialista o consulente del lavoro.
Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del Superbonus 110%, non è richiesta l'esibizione della ricevuta di pagamento dell'Imu dovuta sull'immobile oggetto dei lavori agevolati.
La detrazione è prevista a prescindere dal fatto che il contribuente abbia o meno delle pendenze con il fisco.
Se dunque ai fini del bonus ristrutturazione la ricevuta di pagamento dell'Imu costituisce la prova dell'esistenza dell'immobile sul quale verranno effettuati i lavori, non alla stessa conclusione si deve giungere in tema di Superbonus 110%.
A confermare quanto sopra la circolare 30/E del 2020 nella quale la ricevuta del pagamento Imu continua a non essere menzionata in caso di Superbonus 110%.
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