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In tempi di crisi economica affrontare i lavori edili ricorrendo alla metodologia dei lavori in economia potrebbe rappresentare il giusto compromesso per operare una miglioria o un restyling nella propria abitazione, risparmiando sulla manodopera.
Purtroppo, però, non è così semplice e scontato come sembra: è necessario confrontarsi con la normativa in vigore per operare secondo legge e in totale sicurezza.
Lavorare in economia significa operare in totale autonomia: il committente privato, in prima persona o ricorrendo a proprie maestranze o a lavoratori autonomi, senza la presenza di imprese edili, si adopera per ristrutturare, apportare migliorie o piccole modifiche alla sua proprietà.
Trattandosi quindi di lavori di modesta entità, non sono previsti oneri della sicurezza nè presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi.
Purtroppo in materia di lavori in economia non esiste una norma diretta a cui fare riferimento.
Sicuramente è da consultare il Testo Unico dell'Edilizia, il D.P.R. 380/2011 che, all'art. 3 comma 1 definisce gli interventi edilizi in base alla loro entità: si va dagli interventi di manutenzione ordinaria, ossia gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, fino ad arrivare alla ristrutturazione urbanistica.
Ad ogni intervento edilizio corrisponde una procedura burocratica ben precisa: per i lavori di modesta entità ossia gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola -art. 6 comma 1-, è prevista l'attività edilizia libera: il committente, senza nessun preavviso o comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, per queste tipologie di lavorazioni, opera in totale autonomia.
Sui lavori in economia pesa anche la normativa sulla sicurezza: il D.Lgs 81/2008, all'art. 90 comma 9, chiarisce gli obblighi del committente in fase di affidamento lavori: il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidar,...; chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti...; trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ...
Mentre in precedenza il D.U.R.C. doveva essere posseduto solo dalle imprese, oggi anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del documento, ed è ovvio che, ricorrendo a manodopera non qualificata o al fai da te, non si è in regola con la norma.
Alla luce dei due decreti, è opportuno quindi valutare l'entità delle lavorazioni: se si tratta di piccoli lavori che non determinano a livello edile cambiamenti di volumetria o altre sostanziali modificazioni, di operazioni che non producono interferenze tra gli attori e quindi pericoli, è possibile svolgerli in totale libertà (rappezzi di intonaco, tinteggiatura, piccole opere provvisionali, etc).
Data l'autonomia degli enti locali, il consiglio è comunque di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del proprio Comune: è possibile che vi sia una maggiore o minore elasticità sulla scelta degli interventi ammessi. Moltissimi Comuni, infatti, vietano di fatto il ricorso ai lavori in economia, pertanto, per evitare di vedersi sospendere i lavori o per evitare sanzioni, è necessario informarsi preventivamente.
Un'ultima precisazione: esiste una notevole differenza tra l'autocostruzione e i lavori in economia.
Anche in questo caso è opportuno rivolgersi allo Sportello Unico perché molti enti locali stanno adottando leggi che prevedono sul territorio il ricorso all'autocostruzione, mentre limitano, o addirittura vietano, il ricorso ai lavori in economia.
Ricorrere, quando possibile, ai lavori in economia significa risparmiare sulla manodopera: per questo motivo le detrazioni del 50% sulle lavorazioni ovviamente non ci saranno, perché non ci saranno prestazioni d'opera.
L'unica spesa detraibile è quella sull'acquisto dei materiali così come chiarisce la Guida dell'Agenzia delle Entrate: può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Su di essi, però, non sarà possibile applicare l'Iva agevolata del 10%.
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