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L'appalto è il contratto con il quale una parte (detta committente) affida all'altra parte (detta appaltatore), con gestione del rischio a carico di quest'ultima, l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio in cambio d'un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati, quando si parla d'appalto, seppure la disciplina codicistica è applicabile a molte fattispecie, il pensiero va automaticamente alla costruzione o ristrutturazione d'un edificio o più semplicemente d'un'unità immobiliare.
Oltre al committente e all'appaltatore attorno all'esecuzione dell'opera ruotano una serie di figure, spesso facoltative, ma ormai sempre più necessarie viste le implicazioni tecniche e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che gravano su chi commissiona l'opera.
Solitamente quando si affronta il tema del contratto d'appalto, un altro soggetto cui si fa riferimento, dopo le due succitate figure essenziali, è il direttore dei lavori.
Il codice civile non ne fornisce una definizione né vi fa espresso riferimento.
In questo contesto la dottrina ha affermato che il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).
Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori?
Quali le responsabilità nel caso di inadempimento ai compiti affidatigli?
Al riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare chiaramente che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati (così Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).
Detta più semplicemente, il committente affida ad un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra) il compito di vigilare e, per l'appunto, dirigere i lavori affinché l'impresa esecutrice degli stessi esegua l'opera commissionata in conformità alle norme vigenti e secondo le regole della buona tecnica.
Per dirla con un'espressione ancor più nota il tecnico incaricato di dirigere i lavori deve fare in modo che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte.
Ciò non vuol dire naturalmente che il direttore dei lavori risponderà sempre e comunque per la cattiva esecuzione degli interventi edilizi.
Tuttavia, considerate le competenze della persona affidataria dell'incarico la valutazione della sua condotta sarà sicuramente più severa e stringente rispetto ai canoni con i quali si giudica l'inadempimento di una persona qualunque.
La Suprema Corte nella stessa pronuncia succitata ha avuto modo di specificare che essendo il professionista chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass. ult. cit.).
Portando il concetto astratto su fatti concreti i giudici di piazza Cavour hanno affermato che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (Cass. 24 aprile 2008 n. 10728)
In sintesi: il professionista può essere ritenuto responsabile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere (e dovere) al fine di scongiurare un'opera mal eseguita.
Questa rappresenta, indubbiamente, un'ulteriore garanzia per il committente; esso, infatti, oltre che citare in giudizio l'appaltatore potrà chiedere i danni, nella misura a lui imputabili, anche al direttore dei lavori.
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