Direttore dei lavori: caratteristiche, compiti e responsabilità

Il contratto d'appalto per l'esecuzione di interventi manutentivi o di costruzione di nuovi fabbricati ed il direttore dei lavori. Caratteristiche, compiti e responsabilità di questa figura professionale.
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DirettoreL'appalto è il contratto con il quale una parte (detta committente) affida all'altra parte (detta appaltatore), con gestione del rischio a carico di quest'ultima, l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio in cambio d'un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).


Focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati, quando si parla d'appalto, seppure la disciplina codicistica è applicabile a molte fattispecie, il pensiero va automaticamente alla costruzione o ristrutturazione d'un edificio o più semplicemente d'un'unità immobiliare.


Oltre al committente e all'appaltatore attorno all'esecuzione dell'opera ruotano una serie di figure, spesso facoltative, ma ormai sempre più necessarie viste le implicazioni tecniche e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che gravano su chi commissiona l'opera.


Solitamente quando si affronta il tema del contratto d'appalto, un altro soggetto cui si fa riferimento, dopo le due succitate figure essenziali, è il direttore dei lavori.


Il codice civile non ne fornisce una definizione né vi fa espresso riferimento.


In questo contesto la dottrina ha affermato che il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).


Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori?


Quali le responsabilità nel caso di inadempimento ai compiti affidatigli?


DirettoreAl riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare chiaramente che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati (così Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).


Detta più semplicemente, il committente affida ad un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra) il compito di vigilare e, per l'appunto, dirigere i lavori affinché l'impresa esecutrice degli stessi esegua l'opera commissionata in conformità alle norme vigenti e secondo le regole della buona tecnica.


Per dirla con un'espressione ancor più nota il tecnico incaricato di dirigere i lavori deve fare in modo che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte.


Ciò non vuol dire naturalmente che il direttore dei lavori risponderà sempre e comunque per la cattiva esecuzione degli interventi edilizi.


Tuttavia, considerate le competenze della persona affidataria dell'incarico la valutazione della sua condotta sarà sicuramente più severa e stringente rispetto ai canoni con i quali si giudica l'inadempimento di una persona qualunque.


La Suprema Corte nella stessa pronuncia succitata ha avuto modo di specificare che essendo il professionista chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass. ult. cit.).


DirettorePortando il concetto astratto su fatti concreti i giudici di piazza Cavour hanno affermato che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (Cass. 24 aprile 2008 n. 10728)


In sintesi: il professionista può essere ritenuto responsabile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere (e dovere) al fine di scongiurare un'opera mal eseguita.


Questa rappresenta, indubbiamente, un'ulteriore garanzia per il committente; esso, infatti, oltre che citare in giudizio l'appaltatore potrà chiedere i danni, nella misura a lui imputabili, anche al direttore dei lavori.

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  • Maltaser
    Maltaser
    Mercoledì 1 Aprile 2020, alle ore 19:10
    Contestazione lavori mal eseguiti, ai quali il D.L. risponde che si sarebbe dimesso fra 7 giorni se non sostituito da altro collega (e saldato) da me nominato, lasciando il cantiere privo della D.L. con sanzioni amministrative e fiscali.
    Non pago e non nomino nessun tecnico, lui trascorsi i sette giorni, non si dimette.
    Mi affido ad un legale che gli invia una lettera con le contestazioni.
    Lui risponde dopo 9 mesi, non entrando nel dettaglio delle contestazioni, ma ribadendo e minacciando causa per avere 4.000,00 €.
    Ora la SCIA è in scadenza il 03/05/2020, ho chiesto ad altro professionista di subentrare solo per chiudere la SCIA, lasciando ad entrambi la possibilità di far valere le nostre ragioni, davanti ad un giudice, ma lui ha dichiarato che avrebbe rinunciato all’incarico solo dopo il pagamento dei 4.000,00 €. che ritiene dover avere per il suo impeccabile operato.
    Attendo anche le valutazioni che il Consiglio di Disciplina Ordine Architetti da me informato vorrà intraprendere.
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  • Dany7891
    Dany7891
    Sabato 5 Settembre 2015, alle ore 01:48
    Il committente può nominare direttore dei lavori anche una persona non iscritta all albo. Qualcuno può darmi conferma?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Dany7891
      Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 16:06
      Che io sappia no, il direttore dei lavori deve essere in possesso di specifichi requisiti previsti dalla legge. Ad esempio un geometra non può assumere incarichi di direzione lavori se le opere da realizzare hanno determinate caratteristiche (es. opere in cemento armato).
      rispondi al commento
  • Paolo
    Paolo
    Mercoledì 28 Novembre 2012, alle ore 10:28
    Qual'è il potere (e dovere) del professionista D.L. nel caso l'appaltatore si rifiuti di adempiere alle prescrizioni verbali e scritte impartite dal professionista nel rispetto delle opere di capitolato?
    Mi risulta che la richiesta di sospensione lavori è legittima per il D.L: solo per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni atmosferiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori), oppure per realizzazione di opere abusive rispetto al progetto, per altre cause (es. opere non eseguite a regola d'arte) è legittimato solo il Committente a seguito di segnalazione del D.L..
    Può darmi una sua opinione in merito, perché non trovo nessun riferimento a questi adempimenti.
    Grazie
    rispondi al commento
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