Dichiarazione di conformità: il decreto ministeriale 37/08

Il D.M. n.37 del 2008 ha varato le nuove norme per l'installazione degli impianti e creato nuovi modelli per la certificazione e la dichiarazione di conformità.
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Norme per la sicurezza degli impianti: D.M. 37/08 (ex. L. 46/90)

A partire dal 27 marzo 2008 con il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, abrogando quasi tutte le vecchie norme riguardanti la sicurezza sugli impianti regolate della vecchia Legge conosciuta come 46/90.
Il nuovo decreto, conosciuto come 37/08, instaura nuovi modelli per la certificazione e la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciati a lavoro ultimato dall'installatore, dove parte integrante di tali documenti sono il progetto e la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati.
Tale Decreto si applica a tutti gli impianti a servizio degli edifici e alle relative pertinenze, partendo dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti nel D.M. 37/08 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
Negli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia, con potenza fino a 20 Kw;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
Sono compresi tutti gli impianti necessari per la ricezione e trasmissione dei segnali e dati;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali;

Dichiarazione di conformità obbligatoria per gli impianti elettrici

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali.

Rientrano nell'impianto, partendo dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori, tutte le tubazioni, serbatoi, i lavori di predisposizione civili e meccaniche per l'idonea ventilazione e areazione dei locali dove viene installato l'impianto e le predisposizioni civili e meccaniche per l'impianto di scarico all'esterno dei residui della combustione.

f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.
Sono compresi tutti gli impianti di alimentazione idranti, sprinkler, lame d'acqua etc, gli impianti di estinzione manuale, gli impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio.

La ditta installatrice, al termine dei lavori e dopo aver effettuato tutte le verifiche previste dalla normativa, è obbligata a rilasciare al committente o proprietario dell'opera la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati, così come stabilito dal Decreto 37/08.

L'impresa esecutrice dei lavori rilascia la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, compilando il modello previsto dal decreto oppure redigendo una dichiarazione personalizzata e contenente tutti i dati previsti nel decreto.

Si precisa che i lavori devono essere realizzati solo da imprese abilitate e iscritte al registro nazionale delle imprese.


D.M. 37/08: quali imprese possono realizzare i lavori impiantistici?


Le ditte, per essere abilitate all'installazione di impianti devono essere iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

. diploma di laurea nella materia tecnica specifica;

- qualifica o diploma di scuola secondaria con relativa specializzazione, con almeno due anni continuativi svolti alle dipendenze di una impresa del settore per tutti gli impianti, a eccezione di quelli idrici e sanitari dove il periodo di inserimento è pari a 1 anno;

- attestato o titolo conseguito alle dipendenze di una impresa del settore per almeno quattro anni consecutivi.; per gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è di 2 anni.

- Prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di una ditta abilitata nell'attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per almeno 3 anni, escluso l'anno svolto per l'apprendistato e quello svolto come operaio.

Le ditte realizzano gli impianti secondo il progetto, eseguendo i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, rimanendo responsabili della corretta esecuzione dei lavori.


D.M. 37/08: dichiarazione di conformità

La ditta esecutrice dei lavori impiantistici, una volta terminati gli stessi, rilascia al committente la dichiarazione di conformità relativa a tutti gli impianti realizzati.

Tale dichiarazione va redatta sulla base del modello all'allegato I, aggiungendo la relazione sulla tipologia di tutti i materiali impiegati e il progetto.

La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, secondo il modello di cui all'allegato II.

Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, laddove non sia stata prodotta o non sia più reperibile la dichiarazione di conformità, quest'ultima è sostituita da una dichiarazione di rispondenza.

Tale dichiarazione è redatta da un professionista iscritto regolarmente all'albo professionale, che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui fa riferimento la dichiarazione, sotto la propria responsabilità

D.M. 37/08: obbligo dichiarazione di conformità impianto fotovoltaicoIl committente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento a una nuova fornitura di gas, acqua, energia elettrica, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato.
Però, se entro 30 giorni il fornitore o distributore di gas, acqua o energia elettrica non riceve tale dichiarazione, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

L'impresa installatrice degli impianti, a sua volta, è tenuta a depositare entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, allo sportello unico per l'edilizia, la dichiarazione di conformità e il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Lo sportello unico per l'edilizia, una volta ricevuta tutta la documentazione, la inoltra alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai relativi riscontri nel registro delle imprese.
La mancata osservanza degli obblighi riguardante la dichiarazione di conformità, produce l'applicazione di sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 1000,00 a seconda della complessità dell'impianto, la pericolosità e ad altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Per tutte le altre violazioni al decreto 37/08, si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 a seconda della complessità dell'impianto, la pericolosità e ad altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.Le violazioni accertate sono comunicate alla Camera di Commercio competente per zona, che provvede ad annotare l'inadempienza, mediante verbale, nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.Se la violazione è reiterata per ben tre volte, si va incontro alla sospensione temporanea dell'iscrizione al registro delle imprese.

La dichiarazione di conformità in un impianto a gas secondo il D.M. 37/08

Quando si modifica o si realizza un nuovo impianto a gas, terminati i lavori, la ditta installatrice ha l'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08.

L'ente distributore, per poter attivare la fornitura di gas, deve ricevere tutta la documentazione tecnica e amministrativa prevista dal D.M. 37/08, in particolare:
- la dichiarazione di conformità impianto gas;
- la documentazione di allaccio formata dall'allegato H;
- il relativo allegato I;
- tutti gli allegati tecnici previsti.
La ridefinizione dei limiti di potenza per le applicazioni civili, le innovazioni tecnologiche, l'aggiornamento della norma UNICIG 7129/08, la nuova regolamentazione sui materiali da impiegare emanata dalla UNI e la rivisitazione del certificato di conformità, hanno costretto gli enti di controllo a rivedere tutta la documentazione tecnica obbligatoria da produrre a corredo della dichiarazione di conformità.

Obbligo dichiarazione di conformità per impianti a gasTale documentazione obbligatoria è formata dal progetto, dalla relazione indicante le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema dell'impianto costruito, le precedenti dichiarazioni di conformità e dalla copia del certificato di riconoscimento della ditta che ha installato l'impianto.

Nell'attuale dichiarazione di conformità sono stati ufficializzati anche i denominati allegati facoltativi, comprendenti: prove di laboratorio, fotografie inerenti i lavori e i certificati aziendali.
In evidenza vi sono anche gli allegati complementari, relativi a tutte le prove e verifiche di sicurezza eseguiti sugli impianti prima della sua consegna all'utente finale.Va ricordato che si possono utilizzare in maniera congiunta tutti gli allegati tecnici obbligatori previsti dall'AAEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) prodotti per la richiesta di attivazione di una fornitura di gas, andando a compensare così la documentazione prevista nel D.M. 37/08.

Modifiche al D.M. 37/08: abrogato l'articolo 13

Con il Decreto Legge del 25 giugno 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale, è stato abrogato l'articolo 13 del D.M. 37/08.
A partire dal 25 giugno 2008, quindi, è abrogato l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al nuovo soggetto che utilizza l'immobile attraverso l'atto di compravendita.
In caso di compravendita o di locazione di un immobile, pertanto, non vi è l'obbligo di consegnare tutta la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti.


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  • Antonio31
    Antonio31
    Mercoledì 25 Settembre 2019, alle ore 20:19
    Realizziamo impianti di aspirazione costituiti sostanzialmente da un elettroventilatore, un quadretto elettrico di comando con relativi collegamenti elettrici da quadretto ad elettroventilatore. non realizziamo l'impianto di alimentazione del ns. quadro. siamo tenuti a rilasciare dichiarazione di conformità secondo la 37/08 ? .
    rispondi al commento
  • Armano Adriano
    Armano Adriano
    Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 21:48
    Eseguito nuovo impianto a gas nel dicembre del '99 con relativa dichiarazione di conformità ora il comune di Venezia mi chiede gli allegati obbligatori non compilati dall'installatore in quanto all'epoca non erano obbligatori come mi devo comportare?
    La ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta che mi vorrà dare.
    rispondi al commento
    • Ing.granato
      Ing.granato Armano Adriano
      Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 12:43
      Per Armano Adriano: una ditta o un tecnico abilitato dopo aver visto l'impianto le possono rilasciare, rispettivamente, una dichiarazione di coformità nuova o una dichiarazione di rispondenza alle norme.
      rispondi al commento
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