• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Split Payment: novità a partire da luglio 2017

Lo split payment, il sistema di pagamento dell'IVA scisso, dal 1 luglio 2017 coinvolgerà molti più soggetti tra cessionari o committenti e cedenti o prestatori.
Pubblicato il

Cos'è lo split payment


Split PaymentL'espressione, che letteralmente in italiano significa scissione dei pagamenti, si riferisce al sistema di pagamento delle fatture quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate nei confronti di una serie di soggetti, principalmente pubbliche amministrazioni, ma oggi non solo, come vedremo di seguito.

La differenza rispetto alle altre fatture attiene essenzialmente al pagamento dell'IVA, non più come in precedenza a carico di chi emette la fattura, ma del soggetto che paga la fattura.

Insomma, l'IVA la paga il soggetto cessionario, o committente, direttamente all'erario: al prestatore o cedente viene corrisposto il compenso al netto dell'IVA.

La misura avrebbe il fine di ridurre l'evasione fiscale, dovrebbe cioè evitare che chi incassa la somma fatturata a titolo di IVA non la riversi poi allo Stato.

Dal 1 luglio 2017, in virtù delle modifiche apportate dal DL 50 del 2017, noto come la manovrina, si allarga la platea dei soggetti che devono emettere la speciale fatturazione, ed entrano a farvi parte anche (ma non solo) i professionisti.


Split payment e principali fonti normative


Lo split payment è stato introdotto nel nostro Paese con la Legge di Stabilità del 2015 (cioè la legge n.190 del 23 dicembre 2014), precisamente, con l'aggiunta di un nuovo articolo - il 17-ter - al DPR 633 del 1972, il decreto di istituzione e disciplina dell'IVA.

Successivamente è seguito il DM 79796 del 2015, intitolato

Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment) DM 79796/2015.



Recentemente, la disciplina è stata modificata dal DL 50 del 2017 (convertito nella L. 96 del 2017), e dal DM 27 giugno 2017. Segnaliamo inoltre, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'emissione della Circolare n.1E del 2015, della Risoluzione n.15E del 2015, della Circolare n.15E del 2015 e della Circolare n.6E del 2015.

Dato l'evidente accavallarsi delle norme nel tempo, daremo qui solo un quadro generale della attuale situazione, senza menzionare i passaggi intermedi.

Inoltre, rinviamo come sempre alla consulenza di professionisti esperti e alla lettura integrale dei testi normativi.


Split payment, quali i soggetti committenti o cessionari coinvolti


Prestazione professionale Split paymentQuali sono i soggetti rientranti nel novero dei committenti o cessionari coinvolti, ai fini dell'applicazione dello split payment?

Dall'1 luglio, le pubbliche amministrazioni, per le operazioni per cui

non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto art. 17-ter, DPR 633/1972

indicate nell'elenco contenuto dall'art.1, co.2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (e successive modificazioni e integrazioni): per il 2017 vale l'elenco pubblicato sulla G.U. n. 229 del 2016 e cioè inserite nel conto economico consolidato.

L'elenco è lunghissimo, ci sono sicuramente le amministrazioni centrali e locali, ma anche tantissimi altri enti, dall'ISTAT alla Federazione italiana di bocce (FIB). Dal 2018 bisognerà consultare l'elenco pubblicato entro il 30 settembre dell'anno prima.


Reverse charge e Split payment


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'espressione

non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto art. 17-ter, DPR 633/1972


va riferita ai casi di reverse charge (inversione contabile) di cui all'art. 17, DPR 633/1972 dove

la veste di debitore d'imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali dunque non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile. In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale Circ. 15E del 2015

nell'ipotesi del reverse charge possono rientrare, per quanto riguarda il settore edile, ad es. i subappalti in edilizia o le prestazioni di

servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (art. 17 DPR 633/1972).


Dunque, in tali casi, potrebbe non trovare applicazione il regime di split payment

Calcolo fatturazione IVA
L'inclusione o la non inclusione dell'attività nel regime di reverse charge va comunque verificata caso per caso. Si legga in proposito ad es. la Circolare 15E del 2015 dell'Agenzia e si consulti il proprio consulente.


Split payment e società committenti o cessionari


Inoltre, quanto alle società, dal 1 luglio i soggetti indicati dallo stesso art. 17-ter, al co.1-bis e cioè:

a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ai sensi dell'articolo 2359, co.1, nn. 1) e 2), del codice civile, dove cioè dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (v. n.1); o che dispongono dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (v. n.2);

Lavoro edile per pubblica amministraione
b) società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 2359, co. n. 1), del codice civile;

c) società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, co.1 n. 1), del codice civile, dalle società suindicate, ancorché queste ultime rientrino fra le societa di cui alla successiva lettera d) o fra i soggetti inserite nel conto consolidato su citato.

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, come meglio speigato dal DM del 27 giugno 2017.

Tali società sono individuate anno per anno nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre.


I professionisti tra i soggetti coinvolti


Fino al 30 giugno 2017 erano soggetti al sistema coloro che prestavano servizi o cedevano beni, purchè non si trattasse di

compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito L. 190/2014



L'esclusione era prevista dal co. 2 dell'art. 17-ter, e l'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 6E e 15E del 2015) aveva chiarito che nell'espressione erano comprese anche le ritenute a titolo di acconto, dunque anche i professionisti.


Il recentissimo DL 50, nel modificare l'art. 17-ter, ha eliminato - per quanto riguarda la platea dei soggetti tenuti a emettere le speciali fatture – il co.2.

Dall'1 luglio sono dunque inclusi nell'ambito della norma dello split payment soggetti quali i professionisti.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dopo l'1 luglio 2017.

I soggetti passivi dell'IVA soggetti allo speciale regime non sono tenuti al pagamento dell'IVA.

Le fatture dovranno così essere adeguate al nuovo regime; particolare attenzione dovrà, tra l'altro, essere applicata in sede di redazione della fattura elettronica.

Se richiesta dai cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono attestare la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment e, chiaramente, cedenti e prestatori che ricevono tale attestazione sono tenuti all'applicazione del detto regime.

Le disposizioni sullo split payment attualmente si applicano, per autorizzazione dell'UE, sino al 2020.

riproduzione riservata
Split payment novità 2017
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 1 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
346.617 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI
Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img raffaptr@tiscali.it
Sto acquistando casa in costruzione che sta usufruendo del sisma bonus, dal valore di 70.000 € più i bonus di circa 106.000 € quindi in totale circa 176.000 &euro...
[email protected] 03 Marzo 2021 ore 11:44 1