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Contenuti dell'Attestato di Certificazione Energetica: oltre la burocraziaL'ACE di un edificio esistente redatto sulla base di un accurato rilievo dello stato di fatto è un utile strumento di valutazione preliminare per acquisti immobiliari. |
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A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. Quest'onere, introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, pone ancora in maggior rilievo l'importanza della redazione dell'ACE, già obbligatoria in precedenza in relazione agli atti di compravendita di immobili e per i contratti di affitto.
Questo tipo di documento, a discapito del fatto che venga considerato spesso un mero obbligo di legge, può invece risultare un utile strumento per la valutazione di un acquisto di una casa, soprattutto in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazione dell'esistente. Spesso infatti nell'acquisto di un appartamento vengono valutati solo alcuni aspetti come il contesto, o gli aspetti estetici o di dimensione e funzionalità.
Una maggiore attenzione all'utilizzo futuro dovrebbe invece anche far porre l'attenzione sui consumi energetici dell'immobile, che nel corso del tempo possono causare eccessive spese di gestione se non la necessità di migliorie non preventivate in fase successiva all'acquisto.
Questo documento, infatti, ha validità di dieci anni e deve essere riaggiornato ogniqualvolta siano realizzati nell'immobile interventi che ne modifichino la prestazione energetica, come ad esempio interventi sull'involucro quali la realizzazione di un isolamento esterno a cappotto o la sostituzione di vetri ed infissi od interventi sugli impianti termici o per la produzione di acqua calda sanitaria.
L'Attestato di Certificazione Energetica di un appartamento esistente deve essere redatto da un tecnico abilitato, sulla base di un accurato rilievo dello stato di fatto che comprende l'analisi del contesto in cui è inserito l'immobile, la sua esposizione, la definizione degli edifici limitrofi e delle superfici disperdenti confinanti con il terreno, con l'ambiente esterno, ovvero facciate, piani pilotis o sottotetti, o con locali non riscaldati, come vani scala o locali tecnici.
E' inoltre da rilevare nel dettaglio la tipologia costruttiva delle strutture perimetrali e degli eventuali strati coibenti, dei serramenti esistenti ed infine anche della dotazione impiantistica, soprattutto in riferimento al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria, questo al fine di operare una reale ed affidabile valutazione energetica dell'immobile, evitando classamenti poco attendibili e poco valorizzanti per l'immobile oggetto di compravendita.
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Nuove regole per gli annunci immobiliariDal primo gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica negli annunci di compravendite immobiliari, ai sensi del D.Lgs 28/2011.
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Regolarità catastali e urbanistiche prima dell'acquisto di un alloggioPrima di procedere alla stipula di un atto di compravendita di un alloggio, la legge impone che vengano osservate alcune condizioni ben definite: vediamo quali.
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Differenza tra prima casa e abitazione principaleI concetti prima casa e abitazione principale non sono sinonimi ma espressioni diverse, soprattutto se ne confrontiamo il significato sul piano normativo e fiscale.
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Cessione con obbligo di mantenimentoUn'alternativa alla donazione indiretta che tutela maggiormente il donatore in caso di necessità future di assistenza è la cessione con obbligo di mantenimento.
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Guida al preliminare d'acquistoUna guida che tutelerà ed aiuterà, non poche persone, dalla contrattazione immobiliare sino alla reale stipula del contratto.
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