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Trattando di detrazioni fiscali sulla casa, in particolare quella sulle ristrutturazioni edilizie e quella sul risparmio energetico, abbiamo più volte ripetuto che tali incentivi sono ammessi solamente per interventi realizzati su edifici esistenti e non su ampliamenti degli stessi.
L'indicazione non è però sempre facilmente applicabile poiché esistono casi particolari che possono sollevare dubbi e che giustamente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con circolari e risoluzioni pubblicate nel corso degli anni. Cerchiamo allora di esaminare i casi di ampliamento più frequenti e togliere ogni dubbio.
Quando una ristrutturazione edilizia avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come un intervento di nuova costruzione.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 4 gennaio 2011 ha chiarito che lo stesso criterio si applica anche agli interventi di ampliamento avvenuti mediante l'applicazione del Piano Casa.
Se fra gli interventi realizzati vi sono anche impianti al servizio dell'intero edificio, come ad esempio l'impianto di riscaldamento, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente. Come stimare questa parte? In realtà non sono stati pubblicati esempi in merito, ma personalmente ritengo validi più criteri di calcolo.
Ad esempio per l'installazione di un impianto di riscaldamento ci si potrebbe basare sul volume riscaldato totale (preesistente + ampliamento) e determinare la percentuale di volume riscaldato preesistente e la percentuale di volume riscaldato relativa all'ampliamento. La detrazione si applicherà solo su una percentuale della spesa totale dell'impianto, che sarà pari alla percentuale del volume riscaldato preesistente.
Sempre per un impianto di riscaldamento si potrebbe in alternativa valutare il metodo appena descritto solo per l'installazione del generatore (caldaia), mentre per il sistema di distribuzione (tubazioni) e quello di emissione (caloriferi, pannelli radianti a pavimento, ecc.) si potrebbero considerare i materiali effettivamente posati nella parte esistente e in quella di ampliamento.
Come vedete i metodi per i conteggi possono essere vari, l'importante è che siano razionali e resi chiari nelle fatture o in qualche altro documento (consuntivi, stati avanzamento lavori, dichiarazioni rese dal direttore lavori, ecc.), in modo da facilitare eventuali controlli sulle detrazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Se l'intervento consiste nella totale demolizione del volume esistente con ricostruzione e ampliamento, le detrazioni (sia quella sulle ristrutturazioni edilizie che quella sul risparmio energetico) non spettano, in quanto l'intervento si considera nella sua totalità come un intervento di nuova costruzione.
Esiste poi il caso particolare dei volumi tecnici. Cos'è di preciso un volume tecnico? Un volume tecnico è un'opera edilizia completamente priva di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti al servizio di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Alcuni esempi di volumi tecnici? Volumi di vani scale, vani ascensore, centrali termiche, ecc.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate specifica che la nuova costruzione o demolizione e costruzione di un volume tecnico in ampliamento al volume originario dell'edificio può accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. Sono poi riportate alcune specifiche indicazioni per ogni tipologia di volume tecnico.
Per gli ascensori è ammessa alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie la nuova installazione o sostituzione di quello esistente con altro avente anche caratteri diversi dal precedente, oppure per adeguamento L.13/89. Nella detrazione è compresa anche la costruzione di un eventuale nuovo volume tecnico per ospitare ascensore e macchinari ad esso connessi.
Per le centrali idriche e termiche (o locali caldaia) è ammessa alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie la nuova costruzione nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione. Sono detraibili anche le spese per modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) di centrali idriche e termiche già esistenti.
Lo stesso vale per i vani scala. Rientrano nella detrazione sulle ristrutturazioni edilizie i volumi di scale nuove o ricostruite, anche con caratteristiche diverse dalle preesistenti.
La costruzione di un box auto, seppur si configuri urbanisticamente come un intervento di nuova costruzione, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. È però necessario che il box auto sia reso pertinenziale ad un'unità immobiliare.
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