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Anche il Piano Casa Puglia è stato oggetto di nuova proroga, con scadenza fissata al 31 dicembre 2017.
La proroga è entrata in vigore con la pubblicazione della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.37 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 9 dicembre 2016.
Nella suddetta legge Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), in aggiunta alla proroga, sono, appunto, contenute alcune variazioni al cosiddetto Piano Casa regionale, nonché alla legge per il recupero dei sottotetti.
La prima legge indicata, la L.R. 14/2009 è la legge con la quale è stato istituito il Piano Casa Puglia, intitolata «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale».
Le successive leggi che negli anni seguenti sono state emanate (L.R. 21/2011, L.R. 18/2012, L.R. 26/2013, L.R. 49/2014, L.R. 33/2015, L.R. 28/2016) sono invece le proroghe e le modifiche alla formulazione originaria del Piano Casa avvenute negli anni successivi.
Vediamo, quindi, nello specifico i contenuti del Piano Casa e le ultime modifiche introdotte dalla L.R. 37/2016.
Il Piano Casa Puglia prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.
Il nuovo corpo può essere realizzato in contiguità, in sopraelevazione e, qualora non tali soluzioni non siano concretizzabili per ragioni fisiche e tecniche, anche distaccato dal fabbricato principale purché insista sullo stesso lotto e non abbia distanza superiore a 10 m.
Nel caso di ampliamento di edifici residenziali, come contenuto all'art. 3, è possibile beneficiare di un aumento del 20% fino ad un massimo di 300 mc; la novità riguarda gli edifici non residenziali per cui l'aumento della cubatura viene portato fino ad un massimo di 1000 mc, con l'obbligo di destinare tale volumetria a residenza o a destinazioni ad essa connesse.
Gli interventi sono ammessi su edifici legittimamente esistenti alla data del 1 agosto 2016, per una sola volta.
Inoltre, gli ampliamenti su fabbricati a schiera o plurifamiliari sono ammessi purché rispettino i regolamenti condominiali e salvaguardino la coerenza stilistica, e, soprattutto, a seguito di perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti che l'ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in relazione alle tabelle millesimali dell'edificio.
Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non è necessario specificare che si può beneficiare di un aumento della cubatura fino al 35% della volumetria legittimamente esistente al 1° agosto 2016.
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici.
La norma pone attenzione anche alla sostenibilità degli interventi, per cui il nuovo edificio ricostruito con premio di cubatura dovrà raggiungere almeno il punteggio 2 stabilito dai criteri di sostenibilità ambientale contenuti nella Legge Regionale n. 13/2008.
Infine, in merito a riqualificazione ambientale e delocalizzazione di volumetrie, con la L.R. 21/2008 il Comune può individuare sul proprio territorio alcuni edifici contrastanti con il contesto paesaggistico e consentirne la riedificazione in altro luogo, con un aumento di cubatura del 35% o 45% e varie premialità aggiuntive.
Anche in questo caso l'edificio ricostruito con premio di cubatura deve raggiungere almeno il punteggio 2 secondo i criteri di sostenibilità ambientale contenuti nella Legge Regionale 13/2008.
Gli interventi concessi dal Piano Casa Puglia possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA) o, in alternativa, con Permesso di Costruire.
È necessario, quindi, rivolgersi ad un progettista abilitato (architetto, ingegnere, geometra), il quale, dopo aver analizzato la fattibilità dell'intervento anche con eventuali colloqui presso il Comune di riferimento, predisporrà tutta la documentazione per la pratica edilizia.
La formazione del titolo abilitativo è subordinata:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione;
b) alla cessione delle aree standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. In caso di impossibilità è consentito il pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti;
c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di volumetria realizzata. In caso di impossibilità è consentito, solo per gli interventi di ampliamento, versare al Comune una somma equivalente;
d) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni.
Purtroppo il Piano Casa Puglia non è sempre applicabile.
Esistono infatti alcuni ambiti esclusi, come ad esempio:
- i centri storici classificati come zona A;
- le zone in cui lo strumento urbanistico generale consente solo la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro, risanamento conservativo o subordini le ristrutturazioni all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- gli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
- gli immobili situati in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- gli ambiti territoriali classificati A (di valore eccezionale) o B (di valore rilevate) ai sensi del PUTT/P, ossia il Piano Urbanistico Territoriale tematico Paesaggio;
- i siti della Rete Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- le oasi e le zone umide;
- gli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologica.
È importante segnalare, però, che la Legge Regionale consente alle singole amministrazioni comunali di fissare ulteriori limiti o deroghe in relazione alle caratteristiche socio-culturali, morfologiche, paesaggistiche e urbanistiche dei luoghi.
Oltre a quanto contenuto nell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2009, una novità, introdotta con la L.R. 37/2016, riguarda la possibilità per i singoli Comuni di individuare ambiti territoriali o immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico nei quali consentire gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione,purché gli stessi siano realizzati utilizzando finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico/artistiche e paesaggistiche dei luoghi.
Quindi, prima di progettare ampliamenti o interventi di demolizione e ricostruzione risulta di fondamentale importanza la verifica presso l'ufficio tecnico del Comune dell'ambito nel ricade l'immobile e se esistono particolari norme comunali da rispettare legate al Piano Casa.
A tal proposito il Comune potrebbe aver emanato delle Delibere.
Tutto ciò sopra descritto concerne il cosiddetto Piano Casa, ma segnaliamo anche che, come sopra accennato, la L.R. 37/2016 introduce una specifica per quanto concerne il recupero dei sottotetti abitativinegli stabili condominiali; in particolare tale intervento sarà concesso a seguito di delibera condominiale, come riportato nel Codice Civile, qualora il sottotetto sia parte comune, oppure previa comunicazione se di esclusiva proprietà privata.
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