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Con la LR n. 10/2011 la Regione Lazio ha aggiornato e modificato la Legge sul Piano casa con l'obiettivo di intervenire sul patrimonio edilizio esistente derogando alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti.
Il Piano Casa incentiva l'ampliamento delle volumetrie, il miglioramento energetico e antisismico degli edifici anche con la demolizione-ricostruzione di edifici che presentano problemi di degrado.
Dall'entrata in vigore della Legge nel Settembre 2011 sono sorte diverse difficoltà interpretative, ma ora i cittadini del Lazio cominciano a conoscere ed utilizzare questo strumento la cui durata è limitata ed avrà termine il 31 gennaio 2015.
Si possono ampliare gli edifici esistenti ricadenti nelle seguenti categorie:
Edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari (tipiche ville indipendenti, case a schiera, palazzine), non residenziali (edifici industriali, produttivi, etc), misti (palazzina con negozi al piano terra), e servizi socio-assistenziali (case di cura, asili nido, etc).
L'ampliamento è del 20% fino ad un massimo di 70mq per gli edifici residenziali o 200mq per gli edifici non residenziali.
Particolare vantaggio viene dato agli edifici destinati ad attività produttive ed artigianali che possono ampliare del 25% fino ad un massimo di 500 mq.
Le percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% quando vengano realizzati degli impianti di produzione di energia rinnovabile non inferiore ad 1kw di potenza.
In una villa indipendente di 200mq di superficie è possibile ampliare fino a 40mq (20% di 200mq).
Nel caso in cui vengano installati anche dei sistemi di produzione di energia rinnovabile, come il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria o dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che generano 1kw di energia rinnovabile, l'ampliamento può raggiungere il 30%.
La villa di 200mq può essere quindi ampliata fino a 60mq.
La situazione migliore dove è possibile utilizzare il piano casa è quando l'edificio è composto da poche unità immobiliari, ha un proprio lotto indipendente ed il confine è lontano dall'edificio (almeno 10-15 metri).
In caso di ville indipendenti l'interpretazione della legge è semplice, invece in caso di ampliamenti di condomini o comunque di edifici composti da più unità immobiliari l'interpretazione è più complessa.
In caso di edifici composti da più unità immobiliari, ad esempio in un condominio, l'ampliamento del 20% va considerato rispetto alla somma delle superfici di tutte le unità immobiliari salvo quelle unità che hanno un accesso autonomo dall'esterno del fabbricato.
I diversi condomini possono accordarsi creando un'altra unità immobiliare comune o dividendo le rispettive quote per realizzare ognuno un intervento indipendente (ad esempio realizzando un soppalco abitabile o chiudendo il balcone).
L'ampliamento deve essere realizzato in seguito alla presentazione di un progetto unitario che conterrà degli elaborati grafici e fotografici rappresentanti l'ante ed il post operam del prospetto della facciata interessata dall'intervento.
Il fine è realizzare dei lavori che considerino le caratteristiche formali e tipologiche del manufatto evitando che ognuno realizzi l'ampliamento in modo differente dal vicino.
Una procedura a parte hanno gli appartamenti dotati di autonomia funzionale, cioè dotati di un accesso indipendente. Queste unità possono singolarmente ampliare con una percentuale del 20% (massimo 70mq) senza considerare le superfici delle unità degli altri condomini.
Ecco una sintesi grafica con i tre casi:
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