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Con la Legge Regionale n.8 del 15 aprile 2015 anche la Sardegna, al pari di altre regioni italiane, ha raggiunto l'obiettivo di normare gli interventi edilizi, nell'ottica della riqualificazione e della limitazione del consumo di suolo.
La Sardegna è, infatti, una delle regioni italiane più esposte al rischio idrogeologico:
la conformazione del territorio, unitamente a uno smodato consumo di suolo da parte dell'uomo e ai repentini cambiamenti climatici, hanno portato negli anni al frequente verificarsi di situazioni di pericolo dovute a frane, smottamenti, esondazioni, etc.
Da questi presupposti, è nata la legge regionale denominata Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio: i suoi obiettivi sono, infatti, la semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, nonché la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale (art. 1, comma 2).
La Legge regionale contiene, al Titolo I Capo II, alcune modifiche alla Legge regionale n.23 del 1985 in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia: nei vari articoli vengono riviste le sanzioni per lavori eseguiti in assenza o difformità dai titoli abilitativi; vengono introdotte modifiche al funzionamento dello Sportello Unico per l'edilizia e alle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi; sono, infine, previste novità in materia di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia.
Dal Capo III al Capo VI, invece, sono contenute norme per la salvaguardia e la tutela del territorio.
Ma veniamo al Titolo II denominato Norme per il miglioramento del patrimonio esistente, cuore della legge per quanto riguarda gli interventi sui manufatti esistenti.
Gli incrementi volumetrici previsti sono distinti in base alle zone urbanistiche omogenee, dalla A alla G: tutti gli interventi devono essere guidati per perseguire la valorizzazione del patrimonio esistente e l'armonizzazione con il contesto.
Nella zona A è previsto un incremento volumetrico massimo del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi; nelle zone B e C, invece, un ampliamento del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale; del 30% del volume, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che, invece, hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.
Unitamente a tali parametri è ammesso un ulteriore incremento del 5%, qualora l'intervento di riqualificazione sia congiunto all'adozione di sistemi di efficientamento energetico dell'intera unità immobiliare, come soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle isole di calore, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali, o soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.
Nelle suddette zone sono ammessi anche interventi di ampliamento volumetrico, volti a migliorare l'accessibilità ai disabili e la fruizione degli spazi, fino a un massimo di 120 metri cubi, non cumulabili con altri interventi.
Inoltre, nella zona A sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, mantenendo immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.
Sono ammessi ampliamenti anche nelle zone D, E, F e G, in misura diversa a seconda delle diverse destinazioni d'uso, nonché degli immobili a destinazione turistico-ricettiva.
All'articolo 32, la legge contiene norme per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti, sempre che siano rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
Molto interessante risulta il contenuto dell'articolo 38, nel quale è previsto il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti in aree soggette a pericolosità elevata o di particolare interesse.
A tal proposito è prevista la cessione di un credito volumetrico massimo, pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 40%, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale. La nuova area di costruzione dovrà essere localizzata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.
All'articolo 39 si descrivono le procedure e le modalità per interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti con un incremento volumetrico massimo pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30%, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.
Il nuovo edificio da realizzare dovrà essere a energia quasi zero come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni; dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue; dotato di un adeguato impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra; realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia per almeno il 50% del computo metrico.
Gli edifici esclusi dalla possibilità di applicazione degli interventi sopra descritti sono quelli privi di titoli abilitativi o difformi da essi, quelli vincolati o ritenuti di interesse storico/paesaggistico, nonché siti in zone ad alta pericolosità.
Infine, un accenno al'intento dell'ammistrazione di recupero del patrimonio: sarà possibile, per un privato, acquistare a un prezzo simbolico immobili inutizzati con l'obiettivo di ammodernarli restituendo, così, al tessuto edilizio dignità e funzionalità.
Gli interventi sono subordinati alla presentazione della SCIA o del Permesso di Costruire, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente, entro il 31 dicembre 2017, come da proporoga contenuta nella Legge Regionale n.33 del 7 dicembre 2016.
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