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23 Giugno 2015 ore 00:37 - NEWS Ripartizione spese |
Un argomento di discussione – e litigio – molto ricorrente è quello che riguarda le spese per gli onorari richiesti dall'avvocato difensore del condominio .
Chi è tenuto a pagare le spese legali e che cosa succede se l'assemblea le attribuisce anche a chi non dovrebbe vedersi onerato di questa spesa?
Entriamo nello specifico e utilizziamo per rispondere al quesito un fatto realmente accaduto.
Un condominio chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali contro un comproprietario moroso.
L'ingiunto, ricevuta la notifica dell'atto, propone opposizione. Ne segue un ordinario giudizio al termine del quale il giudice, al di là della questione di merito, dispone la compensazione delle spese legali.
Il condominio prende atto dell'esito della controversia senza appellarsi e l' amministratore , al momento della ripartizione della parcella dell'avvocato difensore della compagine, addebita il costo anche al condomino ingiunto.
La ripartizione, così predisposta, viene approvata dall'assemblea. Il condomino interessato, ossia quello che si era opposto al decreto ingiuntivo, vista la situazione, decide d'impugnare la decisione dell'assise. A suo dire, infatti, non è possibile, senza un ordine del giudice, che un costo dovuto a una controversia giudiziale intrapresa nei suoi confronti possa gravare anche su di lui.
Riassunta diversamente la lamentela del condominio è pressappoco la seguente: se Tizio fa causa a Caio e il giudice compensa le spese, Tizio non può chiedere a Caio di pagargli l'avvocato. Il fatto è molto ricorrente perché si fa confusione nell'ambito condominiale tra condominio e condomino controparte nelle ipotesi di contenzioso intra-condominiale. Talmente tanto frequente che la storia che abbiamo appena raccontato è quella realmente accaduta al proprietario d'un appartamento in un condominio di Roma.
Questo, vistasi addebitare una quota parte delle spese dell'avvocato del condominio dopo che la compagine gli aveva fatto causa e il giudice aveva compensato le spese, impugnava la deliberazione che gli imputava una quota del costo.
La causa è stata decisa dalla Corte d'Appello di Roma (sent. 18 maggio 2011 n. 2178). Secondo i magistrati capitolini è errato porre a carico del condomino le spese legali sostenute dalla compagine per un'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti.
Ciò, secondo le ordinarie regole, può essere fatto solamente se il giudice, decidendo sulla controversia, abbia posto le spese legali, o una parte di esse, a carico della parte soccombente.
In casi simili, quindi, le spese legali devono essere ripartite tra tutti i condòmini eccezion fatta per quelli che sono da considerarsi controparti del condominio.
Un'altra ipotesi da tenere distinta da quella appena trattata, ma sempre in debita considerazione rispetto alla questione delle cause condominiali è quella rappresentata dalle ipotesi di dissenso rispetto alle liti.
Che cosa deve fare il condomino che si vede richieste le spese legali dell'avvocato della compagine pur avendo espresso il proprio dissenso rispetto alla lite nei modi e nei termini indicati dall'art. 1132 c.c.?
In tal caso il condomino deve pagare. Motivo? Il dissenso garantisce il condomino dalle conseguenze negative della lite nel caso di soccombenza, ossia dal pagamento alla controparte delle spese legali da essa sostenute, ma non anche dal pagamento delle spese per l'onorario dell'avvocato difensore del condominio, il quale presta la propria opera nell'interesse di tutti, dissenzienti inclusi, eccezion fatta per i condòmini che in quel giudizio risultano essere controparti della compagine.
Prima d'intraprendere una controversia in materia di condominio, le parti contendenti devono provare a conciliare sulla controversia mediante l'esperimento di un tentativo di mediazione.
Il tentativo di mediazione in ambito condominiale è disciplinato dall'art. 71-quater disp. att. c.c.
Questa norma indica chiaramente i quorum deliberativi necessari per attivare o partecipare a un tentativo di mediazione, nonché quelli per accettare la proposta.
Nel caso di mediazione, dato che non esiste la possibilità per il singolo condomino di sottrarsi dalla partecipazione alla procedura, tutti quanti i comproprietari (eccezion fatta anche in questo caso per quelli che sono controparti del condominio) devono partecipare alle spese legali secondo la tabella generale di proprietà o il diverso criterio indicato nel regolamento condominiale contrattuale.
Del pari se la lite non sorge nemmeno in ragione di un'intervenuta transazione, se l'accordo prevede che ogni parte provveda al pagamento delle spese per gli onorari del proprio difensore, il condomino controparte della compagine non dovrà essere considerato nel piano di ripartizione di quel costo.
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