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Certificato di idoneità statica o sismica per condono edilizio

Il certificato Statico e quello Sismico, pur nella loro differenza, sono documenti che attestano le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato.
Pubblicato il
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cantiere edileNei primi anni del 1980, l'attività costruttiva in Italia, sulla scia dell'incremento urbanistico avviato nei decenni precedenti, era ancora una delle realtà che dominavano l'economia.

A fianco di questa risorsa riprese, con maggior vigore, anche il fenomeno dell'abusivismo edilizio, peraltro già conosciuto ampiamente in Italia.

Tra le Disposizioni Legislative, che in passato hanno affrontato l'argomento, vi è stata la Legge n°47 del 28 febbraio 1985.

In alcune delle norme contenute in questo regolamento, il Legislatore ha voluto porre delle indicazioni che riguardavano la presentazione delle pratiche di Condono Edilizio presso i Comuni di appartenenza.

Tra i documenti, richiesti per l'istruttoria della pratica, all'articolo trentacinque, vi è anche il Certificato d'idoneità Statica.

progettazione di opere ediliQuesto elaborato era presentato quando, l'opera oggetto di condono superava i 450 metri cubi, e per fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della normativa sismica del 1982.

In sintesi questo documento, si qualifica come una dichiarazione resa dal tecnico incaricato, iscritto all'Ordine professionale, che comprova l'idoneità delle opere strutturali a suo tempo realizzate.

Questa Perizia, contrariamente a quanto sostenuto da molti, non si compone di una semplice osservazione visiva dell'immobile e della compilazione di un modello prestampato, ma di una procedura molto articolata.
La prima considerazione è di appurare il periodo di costruzione del fabbricato, solitamente dichiarato con un atto notorio del proprietario.

In seguito, anche sulla scorta di rilievi, è necessario valutare con attenzione le dimensioni, la volumetria e le altezze dell'edificio, e redigere un'esaustiva descrizione della natura delle opere strutturali (muratura e cemento armato), con allegata una documentazione fotografica.

simbolo di costruzione edificiL'evidente mancanza di progetti, impone al tecnico di eseguire una serie d'indagini al fine di determinare gli aspetti peculiari e consistenza delle opere strutturali.
Quest'analisi diviene ulteriormente approfondita se l'edificio è stato realizzato dopo l'entrata in vigore delle normative sismiche, e da qui, infatti, che la relazione prende la denominazione di Certificato di Idoneità Sismica.

La differenza tra i due documenti è sostanziale in quanto, mentre con la prima dichiarazione si accerta l'esistenza di fattori di sicurezza della struttura in condizioni naturali (quindi sottoposta a carichi ordinari - propri e accidentali), con la seconda perizia si aggiunge un'altra componente, che trova riscontro anche nella normativa antisismica.

accertamento in cantiere dei lavori eseguitiIn funzione di queste maggiori condizioni, il professionista è tenuto a una più rilevante attenzione su ciò che riguarda la staticità dell'opera.

È evidente tuttavia che, queste analisi, devono essere previste anche con la precedente perizia (Certificato Idoneità Statica) e prima che il Tecnico accerti, sotto la sua completa responsabilità, la congruità delle opere portanti.

Tra le verifiche attuate sulla struttura dell'edificio, va annoverato, oltre al rilievo geometrico, anche una descrizione dei materiali impiegati e una relazione geologica - tecnica del terreno.

Per le opere di fondazione, chiaramente già coperte, non vi è la possibilità di osservare visivamente la natura e consistenza degli elementi portanti, ma solo di riportare la tipologia utilizzata (a platea, a plinti o a travi rovesce), supportata da un'eventuale documentazione fotografica o da esempi analoghi presenti nella zona.

Per le opere in elevazione la situazione è differente poiché è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie, tra cui quella di determinare la resistenza del calcestruzzo (in assenza di provini art.20 L.1086/71), con analisi di tipo non distruttivo (sclerometro).

Per le verifiche sulle armature metalliche, considerato anche in questo caso la mancanza di certificazioni di stabilimento e di laboratorio (art.20 della L.1086/71), si presuppongono delle tensioni ammissibili pari a 1600 Kg/cmq (barre ad aderenza migliorata) e di 1200 Kg/cmq (barre lisce).

verifica delle opere conformi di un edificioGli altri aspetti peculiari come: la disposizione delle barre, il numero e diametro dei tondini, vengono definite con delle ispezioni a campione eseguite su parti della struttura portante.

Per completare l'intera diagnosi, può essere prevista anche una prova di carico sui solai.
Ai giorni nostri queste valutazioni sono ampiamente riscontrabili con strumentazione di tipo non distruttiva e con l'ausilio di laboratori specializzati.

Oltre agli accertamenti sui materiali, la pratica è integrata con disegni esecutivi, elaborati in funzione dei dati riscontrati sul luogo.

opera edilizia in costruzioneQuest'ultimo aspetto fa rilevare un dato fondamentale, che riguarda il contenuto e la natura della pratica di condono edilizio, non dissimile, per caratteristiche, a un progetto ordinario presentato al Genio Civile.

Tra l'altro, questa condizione è stata maggiormente evidenziata a seguito delle nuove disposizione in materia.

Nelle verifiche eseguite sulla struttura, si può anche rilevare una non conformità strutturale e quindi imporre un progetto di adeguamento sismico.

È evidente tuttavia che, in questi casi, la procedura diviene più complessa se posta in rapporto alle reali condizioni di fattibilità rispetto allo stato di fatto dell'immobile.

Tra questi vincoli, possiamo annoverare il caso in cui il fabbricato sia utilizzato dalla famiglia come prima abitazione, o da altri fattori economici che suggeriscono l'abbattimento della struttura piuttosto che intervenire con opere di consolidamento.

riproduzione riservata
Certificato statico o sismico per condono edilizio
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Commenti e opinioni



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  • Dantecesarini
    Dantecesarini
    Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 15:32
    Questione "certificato idoneità statica" , a definizione di pratiche di condono.
    1- Alcuni comuni (provincia Roma) richiedono, a definizione di pratiche di CONDONO, il Certificato Idoneità Statica con deposito al Genio Civile, questione diversa da una ordinaria procedura di "Richiesta di Autorizzazione Sismica".
    2- L'accessibilità al Genio Civile (attraverso il portale OpenGenio) prevede una stringente procedura dalla quale non si scappa!!! E' previsto un"deposito" senza attivare ordinaria procedura "sismica"? con pagamento dei relativi oneri con l'intera documentazione di cui RSA+ RSU?
    Esiste realmente una procedura di "deposito" semplificata per C.I.S. per opere oggetto di condono?
    Specie per quelle opere edili preesistenti all'imposizione dela zona sismica?
    rispondi al commento
  • Patrik178
    Patrik178
    Sabato 3 Settembre 2016, alle ore 19:36
    Aggiungo questo che ho appena letto..:"In linea generale il problema è quello dell'agibilità per gli edifici esistenti, ovvero l' attestazione dei requisiti statici per gli interventi realizzati tra il 05/01/72 e il 05/03/08. Attualmente, per l' attestazione dell'agibilità esiste l' obbligo di produrre il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/71. Tuttavia, questo non sempre risulta possibile, soprattutto per gli edifici esistenti, in quanto la procedura dettata dalla Legge (artt. 1,6,7) è strettamente legata ai tempi del cantiere. Gli adempimenti anzidetti possono essere sostituiti da una dichiarazione d' idoneità statica atta a certificare l' integrità statica della struttura secondo le norme vigenti al tempo della costruzione."
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Patrik178
      Domenica 4 Settembre 2016, alle ore 16:28
      La richiesta dell'agibilità, sia nel caso di nuova che di rinnovo, è corredata dal cerificato o dichiarazione di idoneità statica del fabbricato o dell'unità immobiliare se isolata. Questa deve essere redatta da un professionista abilitato, anche se non sono state apportate modifiche strutturali, il quale deve comprovare l'idoneità delle opere strutturali a suo tempo realizzate. Va puntualizzato che questa certificazione non ha nulla a che fare con la certificazione antisismica che negli ultimi gioni tanto se ne è parlato. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Patrik178
    Patrik178
    Sabato 3 Settembre 2016, alle ore 19:20
    Salve, posseggo una palazzina che ho finito da poco di ristrutturare, sono stati fatti anche degli interventi di consolidamento sui muri e su tutti i solai, compresa la terrazza.A fine lavori, il direttore dei lavori, un ingegnere, ha chiuso i lavori e presentato al comune la richiesta di agibilità con tanto di APE allegata..Dopo alcuni giorni comunicano a lui che siccome la licenza è vecchia chiedono ancora un certificato di idoneità statico...Allora a sto punto vorrei capire meglio perché la faccenda non mi sta quadrando tanto..La palazzina composta di piano terra, primo piano e terrazzo, risale a circa il 1956 come costruzione.Ho letto anche che parecchi fabbricati costruiti molti anni fa' (nel 40/50) non necessitano di tale certificato, quindi vorrei capire più concretamente se serve veramente o se è un capriccio di qualcuno..grazie
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  • Arch. Emanuele Distefano
    Arch. Emanuele Distefano
    Lunedì 30 Luglio 2012, alle ore 09:55
    Chiaramente, anche in funzione della liberalizzazione delle tariffe, vi possono essere costi differenti per ciascun professionista.
    rispondi al commento
  • Alessandra Branciforti
    Alessandra Branciforti
    Venerdì 27 Luglio 2012, alle ore 16:16
    Quanto costa la redazione di un certificato sismico per condono edilizio relativo alla verifica di un abuso edilizio di circa mc 400 in cui è stato realizzato un solaio in una parte di edificio e il rifacimento di una copertura in legno con cordoli in cemento armato. Va quantificato secondo le tariffe professionali della legge 143/49 o a parte?
    rispondi al commento
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