|
L'abuso edilizio è l'atto con il quale si realizzano fabbricati o porzioni di esso, si attuano modificazioni ed ampliamenti senza le autorizzazioni necessarie previste dalla legge.
Considerato a tutti gli effetti reato, è punibile con sanzioni amministrative, penali e pecuniarie, e con il sequestro o addirittura la demolizione del manufatto in questione.
Esistono due tipologie di abuso: di tipo totale quando l'opera viene realizzata senza alcuna concessione o in totale difformità; di tipo parziale qualora si verifichino varianti in corso d'opera o sussistano parziali variazioni rispetto all'autorizzazione richiesta.
Le origini di tale fenomeno sono da ricondurre all'immediato dopoguerra, quando, in seguito alla ripresa economica e al conseguente boom demografico, si assiste alla realizzazione di abitazioni o edifici senza una regolamentazione ben definita.
Bisogna risalire al 1942 con la prima legge urbanistica, la n. 1150, nella quale vengono dettate le linee guida per una corretta progettazione, per dar vita a città regolamentate da piani e prescrizioni.
Da allora, numerosi sono stati i decreti e le leggi emanati in materia edilizia, creando spesso sovrapposizioni e confusioni per progettisti e cittadini attenti al rispetto della legge.
I documenti necessari per delle pratiche edilizie, infatti, hanno negli anni cambiato nome, si sono integrati, generando spesso disorientamento da parte degli utenti: nella succitata legge n.1150/1942, l'autorizzazione necessaria si chiamava licenza edilizia sostituita nel 1977 con la legge n.10, detta legge Bucalossi, dalla Concessione edilizia, che introduce per la prima volta il concetto di onerosità, ovvero la necessità di pagare una quota in denaro per poter effettuare i lavori richiesti.
Ad oggi tale autorizzazione è denominata permesso di costruire, introdotto nel 2001 con il Testo Unico dell'Edilizia.
Esso, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività, meglio conosciuta come D.I.A., o alla S.C.I.A., disciplina i lavori in materia edilizia.
Per essere più precisi il Permesso di costruire deve essere richiesto in caso di interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso - Art. 10 D.P.R. 380/2001.
La D.I.A. invece viene richiesta in caso di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.
In alcune regioni l'introduzione della Super D.I.A. ha infine ampliato le classi di lavorazioni riconducibili alla D.I.A., per cui, prima di iniziare un qualsiasi iter, consigliamo sempre di consultare la normativa a livello locale.
Parlando di abusi edilizi, in Italia non si può che parlare di condoni.
Il condono edilizio è un provvedimento emanato dallo stato con il quale si sanano opere realizzate abusivamente, dietro pagamento di una somma di denaro.
In questo modo si cerca di far rientrare nelle casse statali denaro, non punendo, però, chi ha evaso la legge.
In Italia tre stati i condoni edilizi attuati, il primo nel 1985, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando ancora si parla di interventi di questo tipo per far fronte al debito pubblico del nostro paese.
Al di là dei moralismi è certo che se tutti rispettassero delle norme, più o meno semplici, la conformazione delle nostre città sarebbe diversa e l'assenza di evasione fiscale, mai così necessaria come oggi, consentirebbe a tutti una migliore qualità del vivere.
|
||