La Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, regola le locazioni degli immobili.
I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati contratti di locazione, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge.
Esistono due tipi di forme contrattuali:
1) contratti di libero mercato;
2) contratti concentrati.
Questi ultimi si suddividono in: contratti ad uso abitativo, ad uso transitorio e ad uso studenti universitari.
Le modalità per stipulare un contratto ad uso transitorio sono legiferate dall’art 5 della Legge 431/98.
Le condizioni sussistono se ci sono comprovate necessità personali del locatore oppure dell’inquilino.
Questo presupposto è una clausola fondamentale da rispettare che va verificata ed inviata tramite lettera raccomandata da inviare prima dello scadere del contratto stesso al conduttore. Nel caso in cui il locatore non adempisse all’invio, oppure siano venuti meno i motivi della transitorietà abitativa, il contratto verrà sostituito con un tipo di contratto libero della durata di 8 anni ovvero 4 + 4.
Se, dopo aver riottenuto la casa, il locatore non la adibirà agli scopi dichiarati per la transitorietà, può scattare un risarcimento all'inquilino pari a 36 mensilità.
La stesura del contratto transitorio deve avere una durata n
on inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi non rinnovabili.
Si possono stipulare secondo i contratti-tipo locali nelle 11 aree metropolitane previste: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei comuni limitrofi ed in tutti i capoluoghi di Provincia.
Il canone previsto è di tipo concertato, ovvero fornito dai valori minimi e massimi fissati dagli accordi territoriali della zona omogenea in questione relativi ai contratti concordati che vanno espressi in euro al mq.
Deve essere depositato un deposito cauzionale pari a 2 o 3 mensilità in garanzia di eventuali danni.
Tale cauzione verrà restituita, salvo pareggiamenti economici, al termine della locazione dopo che il conduttore ha verificato lo stato dei luoghi.
Le spese condominiali e la manutenzione dell’abitazione sono a carico dell’inquilino e quelle straordinarie, come da Codice Civile, del proprietario.
Allo scadere del contratto l’inquilino può non fornire la disdetta della locazione in quanto non è consentito il rinnovo. L’affittuario, per gravi motivi documentati, può lasciare la casa prima della scissione del contratto solo con un preavviso di almeno tre mesi.
Non sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari che sottoscrivono questo tipo di contratto. L’imposta di registro, da pagare entro i successivi 30 giorni della scadenza, va versata per un ammontare pari al 2% del canone annuo e generalmente viene pagata dal proprietario con l’obbligo dell’inquilino di rimborsarne il 50%.
