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Come noto, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) ha prorogato, con modifiche, le agevolazioni fiscali previste per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Si tratta di detrazioni di varia entità da effettuare sulle spese sostenute per realizzare lavori o per acquistare i beni suddetti.
A tal fine, la legge prescrive particolari modalità per il pagamento che, nella normalità dei casi, va effettuato con il cosiddetto bonifico parlante (un discorso a parte va fatto per la detrazione mobili, di cui ci occupiamo più avanti), salvo eccezioni.
Ricordiamo che le ricevute dei bonifici sono tra i documenti che vanno conservati ed esibiti in caso di controlli.
Dunque, un aspetto da seguire con attenzione è quello relativo alle corrette modalità di pagamento.
Il bonifico parlante è una particolare forma di bonifico - che si distingue dal bonifico ordinario - nel quale devono essere indicati determinati dati, ovvero: la causale del versamento, con indicazione della relativa norma sull'agevolazione, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Può succedere che l'ordinante sia diverso dal beneficiario della detrazione; in tal caso, in presenza di tutte le altre condizioni, beneficerà della detrazione colui che è indicato come beneficiario (v. Circ. 17/2015).
Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti (Circolare 7/2018).
Ove più soggetti sostengano le spese e tutti vogliano beneficiare della detrazione, il bonifico deve contenere il codice fiscale di tutti.
Nel caso di parti in condominio, deve essere indicato, oltre al codice fiscale del condominio, anche il codice fiscale dell'amministratore o del condòmino che effettua il pagamento (sono stati ammessi alla detrazione anche i condomini minimi privi di codice fiscale, purché si indichi in autodichiarazione il codice fiscale del condòmino che effettua il pagamento e si possa dare prova della natura condominiale delle parti su cui è effettuato l'intervento, v. Circ. 3/2016).
Nella causale del versamento bisogna indicare che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.
Nel caso in cui, per errore materiale, siano stati riportati i riferimenti errati indicando interventi di recupero invece di interventi di riqualificazione energetica o viceversa, in presenza di tutte le altre condizioni la detrazione può comunque essere riconosciuta (Circ. 11/2014).
Ricordiamo che i riferimenti normativi variano a seconda della detrazione e che la distinzione tra percentuali (prima erano 65% per il risparmio energetico, 50% per il recupero) non è più così semplice, in particolare dopo le modifiche introdotte della legge di bilancio 2018.
Il bonifico parlante può essere effettuato anche online.
Al momento del pagamento le banche e le Poste devono operare una ritenuta d'acconto (dal 1.1.2015, ammontante all'8%) sull'imposta di reddito dell'impresa che effettua i lavori.
L'obbligo è stato introdotto dal D.L. 78/2010
per l'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta D. L. 78/2010.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 ha poi indicato alcune modalità di attuazione dell'adempimento.
Il bonifico parlante è dunque utilizzabile presso le Banche e le Poste Italiane (per quest'ultime, lo ha specificato l'Agenzia con la Circolare 24 del 2004, mentre per le riqualificazioni è ammesso espressamente nel DM 19.02.2007), ma, secondo quanto ha chiarito con la Risoluzione 9 del 2017 (cui si rimanda per i dettagli), anche da Istituti di pagamento, cioè imprese finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d'Italia a effettuare servizi di pagamento nell'ambito del mercato unico; gli Istituti di pagamento sono una figura introdotta dal D.Lgs. 11 del 2010.
Anche l'Istituto di pagamento deve operare la ritenuta d'acconto ex D.L. 78/2010 secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.
L'Istituto di pagamento deve inoltre aderire alla Rete Nazionale Interbancaria e utilizzare la procedura TRIF, che consente lo scambio dei dati tra gli operatori e la trasmissione dei dati all'Agenzia (obbligo quest'ultimo, di cui al DM 41/1998).
Ricordiamo, inoltre, che con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia ha indicato ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento della ritenuta (base imponibile su cui operare la ritenuta, decorrenza dei termini per l'adempimento, etc.).
Il bonifico parlante non è previsto per oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo.
Ulteriore caso a parte è quello relativo alle detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici: in questo caso la maglia è un po' più larga: oltre al bonifico parlante è infatti ammesso il pagamento mediante bonifico ordinario e carte di debito e di credito; restano esclusi assegni e contanti o altri mezzi di pagamento.
Nel caso in cui si utilizzino i mezzi di pagamento diversi dal bonifico parlante, non vi è l'obbligo di ritenuta da parte di banche, Poste e Istituti di pagamento.
Per i lavori di riqualificazione energetica, dove la detrazione è ammessa anche per le imprese, i titolari di reddito d'impresa non sono tenuti al pagamento per bonifico parlante e la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; lo stesso è previsto nel caso degli interventi di riqualificazione mediante leasing.
Per usufruire della detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati (ai sensi dell'art. 16-bis, co.4, DPR 917/1986) non è necessario che il pagamento sia effettuato con bonifico.
L'Agenzia ha inoltre ammesso la detrazione anche se il pagamento sia effettuato da una società finanziaria in caso di finanziamento a rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica.
L'importante è che tale pagamento sia effettuato con bonifico parlante e correttamente e che il contribuente abbia copia del bonifico.
Come detto, ai sensi del DM 41/1998, il bonifico deve indicare la causale del versamento, con riferimento alla norma, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Secondo lo stesso DM la detrazione non è riconosciuta (tra le altre ipotesi) in caso di mancato rispetto delle dette modalità.
Di conseguenza, l'Agenzia ha escluso l'ammissione alla detrazione in caso di pagamento non corretto, che pregiudicasse:
in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010.
Questo a meno che non si ripetesse il pagamento in maniera corretta (Ris. 55/2002).
L'Agenzia delle Entrate, però, con la Circolare 43/2016, ha anche ammesso alla detrazione il caso in cui l'errore del bonifico abbia precluso l'effettuazione corretta della ritenuta d'acconto da parte di banche etc., e non sia stato possibile ripetere il bonifico se l'impresa:
attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria (Circ. 43/2016 e v. anche Circ. 7/2017).
La Circolare 43/2016 traeva spunto da un interpello riguardante la detrazione per acquisto di box pertinenziale (compresa tra gli interventi che consentono la detrazione, ex art. 16-bis, D.P.R. 917/1986). In tal caso si ammetteva, ai fini della detrazione, il pagamento mediante assegno attestato nell'atto notarile purché il venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inclusione dei corrispettivi accreditati a suo favore nella contabilità dell'impresa, ai fini della loro concorrenza alla determinazione precisa del reddito del percipiente, se notorio.
Per ulteriori informazioni si possono consultare le guide annuali sulle detrazioni emesse dell'Agenzia delle Entrate e tutte le norme e i documenti di prassi ivi richiamati.
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