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18 Giugno 2015 ore 15:07 - NEWS Catasto |
Nel caso di compravendita immobiliare, donazione e successione sono dovute una serie di imposte, tra cui quelle ipotecaria e catastale, tra loro strettamente connesse.
Vediamo in sintesi cos'è l'imposta catastale, quando deve essere pagata e quando no, quali sono i soggetti tenuti al versamento, le misure dell'imposta (che possono essere fisse o variabili), nonché le modalità di pagamento.
Introdotta dall'articolo 10 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347 intitolato Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta catastale è quella che si applica sulla voltura catastale.
La voltura catastale è una denuncia che deve essere obbligatoriamente presentata all'Agenzia delle Entrate-Agenzia del Territorio in caso di:
- trasferimento immobili a titolo gratuito (come ad esempio in caso di donazione e successione)
- trasferimento immobili a titolo oneroso (come nel caso di compravendita)
- in seguito alla costituzione sugli immobili di ipoteche o di diritti come quello di usufrutto.
Quindi volendo esemplificare, l'imposta catastale si applica in caso di compravendita (e qui bisogna distinguere se la cessione sia esente o meno da IVA e se si fruisce o meno dell'agevolazione prima casa ), donazione e successione.
Ci sono però dei casi in cui nonostante ci sia un trasferimento immobiliare, l'imposta catastale non è dovuta. È il caso dei trasferimenti che avvengono nell'interesse dello Stato o per donazioni a favore di regioni, provincie e comuni, enti e fondazioni riconosciute legalmente, nonché ONLUS.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta catastale i soggetti che richiedono la voltura catastale, solitamente gli acquirenti in caso di vendita e i donatari e gli eredi in caso di donazione e successione.
Per quanto riguarda la misura dell'imposta catastale, partendo dalla compravendita, si sottolinea che dal 1 gennaio 2014 la misura dell'imposta catastale (così come quella ipotecaria visto che sono strettamente correlate) è fissa e va da 50 euro a 200 euro a seconda dei soggetti da cui si acquista l'immobile. Abbiamo così:
-nel caso di acquisto di un immobile da un soggetto privato: imposta catastale di 50 euro (anche l'imposta ipotecaria ha misura fissa di 50 euro e l'imposta di registro è pari al 9%);
-nel caso di acquisto di un immobile da un'impresa (vendita esente da IVA): imposta catastale fissa a 50 euro (50 euro anche per l'imposta ipotecaria, mentre quella di registro è pari al 9%)
-nel caso di acquisto di un immobile da un'impresa (vendita soggetta a IVA al 10% o al 22% nel caso di abitazioni di lusso della categoria catastale A1, A8 e A9): imposta catastale fissa di 200 euro (così come l'imposta ipotecaria e quella di registro).
Nel caso di acquisto di un immobile usufruendo dell'agevolazione prima casa se il venditore è un soggetto privato o un'impresa, ma la vendita è esente IVA, l'imposta catastale è di 50 euro.
Nel caso in cui il venditore è un'impresa e si applica l'IVA (in tal caso al 4%), l'imposta catastale (come quella ipotecaria e l'imposta di registro) ha misura fissa di 200 euro.
Nel caso di successione, quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute oltre all'imposta di successione, anche le imposte ipotecaria e catastale che hanno misura pari rispettivamente al 2% e all'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta.
Anche nel caso di donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile e quella catastale nella misura dell'1% del valore dell'immobile.
Tali imposte sono dovute nella misura fissa di 200 euro ognuna, indipendentemente dal valore dell'immobile caduto in successione, quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa.
Per pagare l'imposta catastale si deve utilizzare il modello di pagamento F23, reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate o presso gli uffici territoriali della stessa Agenzia.
Il modello F23 deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti seguendo le istruzioni annesse allo stesso modello.
Dal 2011 inoltre è ammessa la possibilità di pagare usando anche il modello F24.
Per il pagamento dell'imposta catastale deve essere usato il codice tributo 737T.
Si ricorda che, essendo l'imposta catastale strettamente dipendente da trasferimenti di immobili, è il notaio che redige l'atto a provvedere direttamente al versamento dell'imposta, addebitando l'importo al cliente nella parcella.
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