Collaudo di opere strutturali

Dopo il completamento delle opere in cemento armato di un fabbricato, segue la fase di verifica delle strutture tramite una procedura di collaudo finale.
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Il Collaudo Statico delle strutture, è un'attività di controllo eseguita da un professionista esterno e si basa in alcuni adempimenti già inseriti nelle precedenti leggi n.1086/71 e n.64/74 in materia, e in seguito richiamate dal DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e dal D.M. 14 gennaio 2008.

La vastità di queste procedure normative evidenzia come l'argomento sia di assoluto rilievo e che pone, a carico del Collaudatore, una responsabilità civile e penale in coesistenza con l'Appaltatore, il Direttore dei lavori, il Progettista e il Committente.

Vi sono tuttavia casi in cui, la funzione di questa figura professionale è nettamente sottovalutata se raffrontata al tempo impiegato per redigere il Certificato di Collaudo Finale.

Nei fatti, l'impegno del tecnico non si esaurisce solo con una semplice descrizione delle strutture, ma piuttosto in una corretta analisi di tutta l'attività edilizia costruttiva e dell'assenza di situazioni gravi che possono compromettere la vita dei cittadini.

È pur vero tuttavia che alcuni fatti, anche relativamente recenti, hanno evidenziato crolli di edifici, anche di nuova fattura e regolarmente collaudati.

Su questo punto si possono esprimere giudizi di ogni rilevo, cui la magistratura ha il dovere di intervenire e punire le singole responsabilità, ma è pur vero che le mele marce sono presenti ovunque, in qualunque mestiere e professione.

La sola differenza di questa inefficienza sta nelle cause che comporta, specie se in ballo vi è la sicurezza delle persone.
Si prova ora a far comprendere la natura delle procedure di collaudo, identificando due momenti distinti dell'attività edilizia.

Fase d'inizio dei lavori


Il Collaudatore è un soggetto estraneo al processo edilizio, è nominato prima dell'inizio dei lavori, e non deve essere coinvolto nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.
Per svolgere quest'attività è necessaria l'iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza (Architetti o Ingegneri) da almeno dieci anni.

Quest'aspetto normativo si basa chiaramente su una condizione (puramente interpretativa) di un'esperienza professionale raccolta in questi anni.

Procedure successive di collaudo


Solitamente le attività di collaudo sono espletate alla fine dei lavori, tuttavia, per specifiche esigenze di carattere tecnico, si possono eseguire delle prove in corso di esecuzione delle opere.

Un tipico esempio si ha, infatti, nei casi in cui è necessaria la verifica di parti strutturali di fondazione prima del completo interramento.

La fase finale di Collaudo è preceduta da una dichiarazione di completamento dei lavori, con Relazione redatta dal Direttore dei Lavori, e a cui saranno allegate anche le prove eseguite sui materiali costruttivi (calcestruzzo e acciaio di armatura) e i certificati di provenienza dei prodotti utilizzati.

Dopo la redazione di questo documento, e la comunicazione al Tecnico incaricato, inizieranno le procedure di collaudo cui faranno parte, intervenendo parzialmente e in contraddittorio, il Costruttore e il Direttore dei Lavori, ma solo nella fase di sopralluogo in cantiere.

L'attività di controllo si basa essenzialmente sui seguenti criteri di analisi: conformità tra quanto autorizzato dal Genio Civile (documenti di progetto) rispetto a quanto realizzato dall'impresa esecutrice (stato di consistenza delle opere), esame dei certificati dei materiali costruttivi e dei verbali di prove eseguite sulle strutture (esempio per i pali di fondazione), analisi delle procedure di calcolo strutturale e dei documenti redatti dal Direttore dei Lavori, come per la Relazione a Strutture ultimate.

Non vi è dubbio che, la maggior parte di questa fase, sia eseguita direttamente in cantiere, tramite la verifica delle sezioni delle parti strutturali (pilastri e travi), il controllo degli interassi, dei fili fissi di pilastri, e delle dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza) di: solai, parti aggettanti, rampe scala, ecc.

In questa condizione il Collaudatore dovrà evidenziare l'assenza di eventuali anomalie come fessurazioni o crepe che possono pregiudicare la staticità dell'opera.
La legge, inoltre, gli consente la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti, studi, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dela struttura.

Queste nuove indagini sono eseguite tramite: prove di carico, analisi sui materiali utilizzati (anche non distruttive), e il monitoraggio programmato del comportamento della struttura, che potranno proseguire anche dopo il collaudo.

A conclusione di queste fasi, e sulla scorta della documentazione raccolta, il professionista redige un Certificato finale in cui evidenzierà gli estremi della pratica strutturale, i nomi dei soggetti coinvolti (Impresa, Progettista strutturale e Direttore dei Lavori), e richiamerà gli atti propedeutici, le date d'inizio e fine lavori, oltre ovviamente una descrizione delle opere.

Questo documento, diverrà, di fatto, l'atto conclusivo e sarà in seguito allegato per la richiesta dell'Agibilità del fabbricato alla stregua dei certificati di conformità impiantistici.
Da questo ne consegue che, le strutture prive di Collaudo, non possono essere poste in esercizio.

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  • Andreaderisi2018@gmail.com
    [email protected]
    Lunedì 5 Agosto 2019, alle ore 22:42
    Desidero assistenza di un collaudatore.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale [email protected]
      Mercoledì 21 Agosto 2019, alle ore 16:12
      Le consiglio di contattare l'Ordine degli ingegneri o degli architetti presenti nella Sua provincia e farsi indicare una serie di nominativi con i relativi recapiti. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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