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Il collaudo è quell'insieme di prove e certificazioni volte a garantire alla committenza la corretta esecuzione dell'opera e quindi il suo funzionamento.
In ambito edilizio ne esistono tre tipologie: il collaudo statico, quello amministrativo o il certificato di collaudo finale per le opere che richiedono solo D.I.A.
Il collaudo statico è normato dalla Legge n. 1086/1971 e dal D.M. n.9161/1972 e consiste nella verifica della corretta rispondenza dell'opera al progetto, tramite controllo dei calcoli strutturali, della qualità dei materiali e quindi tramite le prove di collaudo.
Tali prove, effettuabili sotto il controllo del direttore di lavori ed almeno dopo 28 giorni dal getto, si attuano attraverso l'applicazione di pesi alla struttura che generano sollecitazioni al suo interno.
Se non si verificano lesioni o fessurazioni, la struttura risponde bene e può essere rilasciato il certificato di agibilità.
Tali operazioni vengono svolte dal collaudatore, ovvero una figura professionale iscritta all'Albo da almeno 10 anni, e che viene nominato dal committente o dall'ordine nel caso in cui il committente sia anche l'impresa dei lavori.
Egli, per poter svolgere il proprio compito, si rivolge al direttore dei lavori, il quale fornisce disegni esecutivi, certificazioni dei materiali utilizzati, calcoli strutturali, ossia tutta la documentazione preliminare necessaria agli accertamenti.
Al termine delle operazioni, il collaudatore emette il verbale di visita, nel quale viene descritto il manufatto e le prove eseguite, la relazione e il certificato di collaudo nel quale si dichiara l'eventuale collaudabilità dell'opera.
Il collaudo amministrativo è, invece, obbligatorio per le opere pubbliche ma facoltativo per quelle private, e contiene tutti i documenti presenti nel collaudo statico, con la descrizione dell'opera e dei requisiti stabiliti nel capitolato speciale d'appalto: i materiali, le quantità, i prezzi, etc.
Infine il certificato di collaudo è il documento da presentare al termine dei lavori allo Sportello unico per l'edilizia in caso di opere realizzate con D.I.A.
Qualora ci si trovi dinanzi ad una committenza di tipo privato, con opere che non superino € 200.000,00, o in caso di committente pubblico con una soglia inferiore ai € 500,000,00 il collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Una volta terminate queste procedure, il direttore dei lavori può effettuare il saldo degli onorari.
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