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Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?

In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
Pubblicato il

Operatori ediliPrima di iniziare dei lavori edili è importante valutare quali sono le responsabilità del committente.

Spesso chi commissiona i lavori
non conosce con chiarezza i numerosi obblighi che deve rispettare per realizzare degli interventi regolari e per non incorrere in eventuali problemi di vendita dell'immobile.

Alcune responsabilità possono essere demandate ad altri soggetti (come il direttore dei lavori o il progettista) ma alcune rimangono proprie del committente.








Chi è il committente?


È il soggetto per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una ditta o di lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico).

Può essere una persona fisica (come nel caso del proprietario di casa) o giuridica (come nel caso di un condominio) ed è il soggetto che ha il potere decisionale ed economico.

Anche per piccoli interventi di ristrutturazione, il proprietario, l'affittuario o chi ha un diritto reale sull'immobile (nudo proprietario, usufruttuario, etc) ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di responsabilità.


Responsabilità urbanistica


Gli strumenti del tecnico edilePrima di un intervento edile, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, bisogna capire all'interno di quale categoria di intervento si ricade (secondo le indicazioni del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01).
A seconda del tipo di intervento infatti, potrebbe trattarsi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, etc.

Compresa la categoria d'intervento si saprà se effettuare i lavori con un titolo abilitativo (permesso di costruire), con una comunicazione (CIL o CILA) o senza alcun provvedimento.
A seconda di queste considerazioni, non sempre facili da comprendere, si saprà in quale campo di responsabilità il committente ricade.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non c'è l'obbligo di affidare i lavori ad un progettista o ad un direttore dei lavori.

  • Per la manutenzione straordinaria bisogna incaricare solo un progettista che dovrà asseverare con una relazione tecnica il rispetto della normativa urbanistica.
  • Per interventi più complessi che richiedono Permesso di Costruire o SCIA è necessario affidare l'incarico ad un progettista e ad un direttore dei lavori (i due ruoli possono essere ricoperti da uno stesso soggetto).


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La normativa nazionale (TU 380/01) è abbastanza chiara in merito ma le normative locali possono avere delle piccole differenze e particolarità.

Ad esempio nel Comune di Roma è obbligatorio incaricare un direttore dei lavori anche in caso di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), strumento utile a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria (tipica ristrutturazione di un appartamento con modifica della distribuzione interna).

Il Comune giustifica questa richiesta richiamando un articolo del Regolamento Edilizio Comunale.


Sanzioni per responsabilità amministrativa


Generalmente esistono due tipi di sanzioni:

- amministrativa nel caso di lavori eseguiti in maniera difforme dalla normativa se gli stessi ricadono in manutenzione ordinaria o straordinaria.

- penale nel caso di lavori che necessitavano di un permesso di costruire o SCIA.

Ad esempio, si è soggetti ad una sanzione amministrativa se si modifica la distribuzione interna di un appartamento senza comunicare i lavori al proprio Comune, mentre si ricade nel reato penale di abuso edilizio se si chiude un balcone con una veranda o si rende abitabile una mansarda senza un adeguato titolo abilitativo.


Assenza di conformità urbanistica


Ma realizzare degli interventi edili, anche di modesta entità, in maniera irregolare non comporta solo una responsabilità amministrativa o penale ma soprattutto la difficoltà di poter vendere agevolmente l'immobile.
Infatti senza la completa regolarità urbanistica e catastale non è possibile vendere un immobile e regolarizzare lo stato di fatto può essere complesso.


Responsabilità in materia di sicurezza


Committente e tecnicoLa sicurezza nei cantieri, anche in caso di piccoli interventi, risponde al TU sulla Sicurezza DL 81/08.

In caso di lavori dove vengono incaricate più imprese o lavoratori autonomi (solitamente questo avviene nella maggior parte dei lavori) è necessario nominare un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione, inoltre il committente deve inviare alla ASL territoriale la notifica preliminare con cui comunica le caratteristiche dei lavori, la data d'inizio, e i nominativi dei coordinatori.

Nel caso di incarico affidato ad un'unica impresa il committente ha comunque la responsabilità di valutare la regolarità e l'affidabilità della stessa.

Le sanzioni per irregolarità della normativa sulla sicurezza sono solitamente più severe di quelle applicate per le irregolarità urbanistiche.

Il committente può liberarsi dagli obblighi e dalle responsabilità se nomina un responsabile dei lavori, questa figura è molto utile soprattutto in caso di interventi complessi come nei condomini.

riproduzione riservata
Interventi edili e responsabilità del committente
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Max811
    Max811
    Mercoledì 25 Marzo 2020, alle ore 22:04
    Ho incaricato un impresa per la ristrutturazione del mio immobile, Il contratto prevedeva, oltre ai lavori di demolizione e rifacimento dei pavimenti, porte ecc... anche i serramenti, ed il prezzo è stato pattuito con l’impresa con il quale ho firmato il contratto.
    L’impresa che io ho incaricato, a sua volta ha incaricato un’altra impresa per quanto riguarda i serrramenti.
    Io ho fatto all’impresa dei serramenti i bonifici per quello che avevo pattuito con l’impresa incaricata.
    Dopo anni, l’impresa dei serramenti, chiede a me una somma di 3300€ perché la fattura non è stata del tutto pagata.
    Adesso io mi chiedo, ma non sono stato io ad assumere l’impresa dei serramenti e non solo ma non mi è mai stato ne consegnato un preventivo e ne tantomeno l’avrei accettato.
    Quindi, alla luce di quanto spiegato, chiedo: può l’impresa dei serramenti chiedermi il rimanente della fattura anche se non li ho incaricati io?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Max811
      Sabato 28 Marzo 2020, alle ore 13:35
      Il contratto anche se non scritto si è materializzato nel momento in cui ha eseguito il bonifico, anche se in parte o in acconto. Semmai è da capire se si sia prescritto in base al tempo trascorso dalla prestazione alla rivendicazione delle somme. A tal proposito è opportuno che Lei abbia un consulto con un legale di Sua fiducia. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Checca79
    Checca79
    Martedì 25 Novembre 2014, alle ore 19:23
    Salve. Sottogronda da sistemare e canala da sostituire in una palazzina di 3 piani(no condominiale). Tra i vari preventivi abbiamo trovato una ditta particolarmente economica, temo però a scapito della sicurezza (è l'unica a fare i lavori con un ponteggio mobile). "Il committente ha comunque la responsabilità di valutare la regolarità e l'affidabilità della stessa." In che modo posso verificare l'affidabilità della ditta?
    rispondi al commento
  • Cipulo
    Cipulo
    Mercoledì 8 Ottobre 2014, alle ore 09:35
    Proprietario di una parte del terrazzo condominiale. Il proprietario della restante parte inizia dei lavori murando anche il confine. Ho chiesto, a voce e tramite avv., il progetto per limitazioni di vedute o servitù perscoli dell'acqua, ma mi hanno risposto "picche". Ora iniziati lavori 8/10/14 con permesso 10/1/13,quindi è passato più di 1 anno. Come posso fermare i lavori,se posso?Le distanze come vanno calcolate?loro dicono che nn vale la 90
    rispondi al commento
  • Fabcc
    Fabcc
    Lunedì 21 Luglio 2014, alle ore 13:22
    Buongiorno. Immobile acquistato al grezzo e rifinito da impresa con nomina di Direttore dei Lavori. A seguito di accesso agli atti per altri motivi scopro (a lavori ultimati) che parte di essi è totalmente abusiva! Direttore dei Lavori connivente con l'impresa, per convenienza, mi ha tenuto nascosto la cosa e rassicurato che tutto era in regola. In questo caso, quali responsabilità sussistono per il committente (coincide con il proprietario)?
    rispondi al commento
  • Lorep85
    Lorep85
    Venerdì 14 Marzo 2014, alle ore 10:50
    Salve,un condomino mi vuole far causa per una crepa nel marmo del bagno (sopra il mio app.to),a suo dire a seguito di mia ristrutturazione. I muri interni sono stati abbattuti a mano,il dir. lavori che seguiva i lavori per me si è fato fare una perizia che "scagiona" la progettazione,l'impresa non era assicurata. Il condominio è di Milano,1880,il danno lamentato poco dopo il terremoto del 2012. Se la causalità fosse provata, chi è responsabile?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Lorep85
      Sabato 22 Marzo 2014, alle ore 22:33
      La perizia salva la progettazione ma non la dligenza sull'esecuzione delle opere. Se in sede di giudizio la causa accertata fa capo alla ditta esecutrice della ristrutturazione, sarà questa chiamata a sopportarne le spese e in mancanza sarà Lei in qualità di Committente/proprietario a ristorare i danni cagionati. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Carlo
    Carlo
    Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 16:46
    Ho incaricato un architetto e la sua ditta per lavori di ristrutturazione di un appartamento.
    Senza finire il lavoro è sparito e ho scoperto che tutta la certificazione compresa la presentazione della Scia sono false.
    Cosa posso fare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Carlo
      Lunedì 13 Gennaio 2014, alle ore 16:48
      Innanzitutto si accerTi che l'architetto sia regolamente iscritto all'Ordine Professionale di categoria. Se la risposta è affermativa, faccia subito un esposto-denuncia sull'accaduto e nel frattempo informi un Suo legale di fiducia. Diversamente è una truffa ed in quanto tale va perseguita solo per via giudiziaria. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
    • Valeria7
      Valeria7 Carlo
      Martedì 21 Aprile 2020, alle ore 19:10
      Purtroppo mi è capitata una cosa simile.
      Se solo mi fossi informata bene prima, mi sarei risparmiata le sanzioni!
      Ora che devo di nuovo ristrutturare mi sono informata bene sulle varie responsabilità e non ci casco più.
      Qui altre info utili: www.sosgeometra.com/2017/01/11/responsabilita-del-committente-dei-lavori-edili/.
      In bocca al lupo per tutto!
      rispondi al commento
  • Ennio
    Ennio
    Giovedì 7 Novembre 2013, alle ore 10:50
    Buongiorno, sono un progettista, sto presentando la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata per la ristrutturazione di un appartamento.
    Il comune non richiede sul modulo per la "Cila" la nomina del Direttore dei Lavori, tuttavia, poichè sul cantiere operano più imprese, è necessario redigere un piano di sicurezza con gli obblighi connessi.
    In questo caso la nomina del Direttore dei Lavori non è comunque obbligatoria?
    Come mi comporto?
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Ennio
      Domenica 10 Novembre 2013, alle ore 16:10
      La Cila prevede l'obbligatorietà della Direzione dei Lavori.
      Lei, ha facoltà di presentare il provvedimento al comune in modo arbitrario, seguendo un fac-simile di altro Ente, e nominandosi responsabile della progettazione e assumendo contestualmente l'incarico di D.L.
      E' un Suo diritto-dovere.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Francesco
    Francesco
    Mercoledì 6 Novembre 2013, alle ore 19:38
    Sto effettuando dei lavori di ristrutturazione in cial non accettata quindi sostituita da scia.
    Mi sono avvalso di d.l. che, a mia insaputa, ha comunicato al comune "lavori in economia" in realtà una ditta consigliatami da lui ha es. il lavoro, la stessa non ha il durc sono venuto a conoscenza della situazione solo quando ho dovuto nominare un nuovo d.l. visto che il precedente si è dimesso.
    Le opere sono state pagate tramite bonifici bancari.
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Francesco
      Domenica 10 Novembre 2013, alle ore 16:58
      Nel primo caso Lei "sarebbe" corresponsabile, in caso di accertamento da parte del comune per l'assenza del DURC o negativo (non prevista per i lavori in economia).
      Con la Scia, spero, abbia regolarizzato la posizione del DURC con la nuova impresa.
      In entrambi i casi, può detrarre le fatture pagate con bonifici.
      rispondi al commento
      • Paolo
        Paolo Pasquale E.
        Lunedì 23 Dicembre 2013, alle ore 03:01
        Buonasera, ho iniziato dei lavori di ristrutturazione del mio appartamento inizi di dicembre, inaspettatamente il Direttore dei lavori, incaricato con regolare contratto, si è dimesso perché secondo una sua comunicazione via mail avrebbe preso altro incarico.
        Ovviamente tutto ciò cagiona al sottoscritto uno scompiglio e una serie di danni.
        Posso chiamarloa rispondere dei danni arrecatomi?
        rispondi al commento
        • Pasquale E.
          Pasquale E. Paolo
          Giovedì 26 Dicembre 2013, alle ore 13:12
          Se la rinuncia è avvenuta per cause di forza maggiore, imprevisti o quant'altro, non imputabili alla volontà del tecnico, questi nelle more del contratto ha facoltà di dimettersi.
          Diversamente gli può imputare e richiedere tutti i danni che, per il comportamento negligente e poco professionale, Le ha causato.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Paolo
            Paolo Pasquale E.
            Sabato 28 Dicembre 2013, alle ore 02:48
            L'unica motivazione addotta nella mail è che ha ricevuto altro incarico di lavoro inaspettato.
            La persona in questione ha poi già ricevuto in pagamento dal sottoscritto la prima rata pattuita da contratto.
            Cordiali saluti.
            rispondi al commento
            • Pasquale E.
              Pasquale E. Paolo
              Lunedì 30 Dicembre 2013, alle ore 22:53
              L'accettazione di un incarico è un contratto a tutti gli effetti.
              Lasciare un lavoro in corso per un altro "inaspettato" non giustifica tale comportamento.
              Lei ha tutte le ragioni per farsi rivalere anche presso l'ordine professionale, facendo una apposita istanza, per le sanzioni del caso.
              Cordiali saluti.
              rispondi al commento
  • Francesco
    Francesco
    Mercoledì 6 Novembre 2013, alle ore 18:31
    Sto effettuando dei lavori di ristrutturazione in cial, negata dal comune quindi, successivamente sostituita con una SCIA.
    Bene, a mia insaputa il tecnico incaricato della d.l. ha presentato, sia nel primo caso che nel secondo, la comunicazione di lavori eseguiti in economia.
    Ovviamente i lavori sono stati eseguiti da una ditta risultante, quasi al termine dei lavori, senza il durc. ma la mia 1^ sorpresa è stata la dimissione del D.L. per futili motivi.
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Francesco
      Domenica 10 Novembre 2013, alle ore 14:39
      Le dimissioni non salvano da eventuali responsabilità della D.L. Se il tecnico ha presentato documenti al posto di un'altra persona, senza la delega di questi, può incappare in reati di tipo penale con restrizioni in campo lavorativo fino alla radiazione.
      Si accerti effettivamente dell'accaduto e lo richiami all'etica professionale.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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