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Non tutti i giorni si fanno lavori di ristrutturazione in casa e quindi la gran parte dei non addetti ai lavori, non sa che dal 2010, grazie ad alcuni provvedimenti di legge ad hoc, si possono iniziare dei lavori in casa subito, dopo aver presentato istanza presso gli uffici competenti del Comune nel quale ricade l'immobile.
In particolare, con la legge 73/2010, si è modificato l'articolo 6 del Testo Unico dell'Ediliza, introducendo la CILA, comunicazione inizio lavori asseverata.
Possiamo dire che questa innovazione ha segnato un passo avanti sia nell'ambito delle azioni legislative a favore della semplificazione e sburocratizzazione dei processi amministrativi legati all'edilizia libera, ma anche come incentivo che induce a vedere gli interventi in casa, come qualcosa di più facile da fare: paradossalmente, l'idea di non dover aspettare autorizzazioni per procedere, sembra rendere più veloce l'iter realizzativo delle opere che desideriamo fare per rendere la nostra casa più bella!
Dal 2010, le buone notizie per chi vuole realizzare interventi di ristrutturazione in casa, non sono mancate e fino ad oggi, ci sono state ulteriori modifiche al Testo Unico dell'Edilizia, e sempre con l'obiettivo di rendere più semplice e veloce poter fare dei lavori nelle nostre case, uffici, ecc.
L'ultima modifica, riguarda proprio le tipologie di interventi che possiamo fare ricorrendo alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
In effetti grazie, al D.Lgs 222/2016, sarà consentito realizzare interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 e quindi:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr n.380/01 smi, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- leattività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.
Nel tentativo di essere più chiari possibile facciamo un passo indietro inquadrando il criterio sul quale si basa il rapporto tra tipologia di intervento e titolo abilitativo edilizio associato.
Il sopra menzionato Testo Unico dell'Ediliza, più correttamente detto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, all'articolo 3 ci fornisce la definizione dei diversi tipi di intervento, sinteticamente:
- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo
- Interventi di ristrutturazione edilizia
- Interventi di nuova costruzione
- Interventi di ristrutturazione urbanistica
A questo elenco di possibili interventi viene associato il titolo abilitativo corrispondente, di cui all'artt. 6, 6 bis, 10, 22 e 23:
- Comunicazione di Avvio lavori
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, CILA
- Segnalazione Certificata di Attività edilizia, SCIA
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire, SCIAPDC
- Permesso di Costruire.
Immaginiamo una sorta di scala, dove più complesso è l'intervento, si sale al titolo superiore e viceversa, derubricando l'intervento si passa al titolo di livello inferiore.
Ebbene, alla luce della riforma Madia, con la presentazione della CILA, oggi possiamo fare una serie di interventi edilizi che prima prevedevano titoli di livello superiore e tempi maggiori, in questi termini la vera rivoluzione è l'introduzione della SCIA in alternativa al Permesso di Costruire.
Per maggiori chiarimenti si può leggere quanto già affrontato a tale riguardo anche per la SCIA 2017.
A seconda del Comune in cui vi trovate la CILA può essere inoltrata per via telematica o presentata in formato cartaceo.
Generalmente la Comunicazione prevede:
- comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista;
- relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato;
- elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l'intra-operam;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- dati dell'impresa e DURC (documento unico di regolarità contributiva).
All'interno delle novità previste dalla Riforma Madia, troviamo anche quella relativa ai modelli di presentazione dell'istanza di CILA.
Viene previsto, infatti, l'utilizzo di modello unico uguale per tutto il territorio nazionale.
In generale, tutti i modelli relativi ai diversi titoli edilizi saranno obbligatori dal luglio 2017.
I modelli unificati rappresentano una innovazione a favore dei professionisti chiamati a inoltrare le pratiche, in quanto non saranno chiamati, di volta in volta, a seconda del comune in cui si opera, a dover interloquire con gli uffici e adeguarsi a modelli diversi.
Si può quindi dire che questa scelta del legislatore nazionale va in direzione di un'efficace snellimento delle procedure edilizie.
Nel caso in cui si dovessero realizzare lavori senza aver presentato istanza di CILA, si può incorrere in una sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi, 333,00 euro, se la comunicazione viene effettuata, spontaneamente, durante l'esecuzione dell'intervento stesso.
Si precisa che l'intervento in essere va necessariamente contemplato tra quelli realizzabili mediante presentazione di CILA.
In questo ultimo caso si parla di CILA tardiva o in sanatoria.
Al termine degli interventi previsti dalla CILA, il direttore dei lavori è chiamato a comunicare al Comune la regolare esecuzione degli stessi, le eventuali varianti minime che comunque non hanno comportato un cambiamento della tipologia di intervento per la quale sarebbe stato necessario un permesso di costruire.
Tra i diversi allegati si segnala la ricevuta di accatastamento, chiaramente sarà necessaria se la tipologia di interventi è stata tale da modificare l'impianto planimetrico dell'immobile sul quale si è intervenuti.
Se la tipologia di lavori lo richiede dall'inizio, è necessario inoltre presentare, in chiusura dei lavori, una dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti da parte del tecnico installatore e la dichiarazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti, con il rilascio da parte delle relative discariche delle analisi dei materiali, se le opere comportano la produzione di materiali di risulta.
La CILA, essendo solo una comunicazione, non prevede il pagamento di oneri concessori.
Molti comuni applicano dei diritti di segreteria che a volte raggiungono cifre importanti; a titolo di esempio, a Napoli, i diritti hanno un costo di circa 125,00 euro, mentre in altri comuni si arriva a 250,00 euro e oltre.
In aggiunta alle spese dei diritti di segreteria, bisogna prevedere la parcella del tecnico che può variare seguendo le fluttuazioni del libero mercato.
L'onorario non dipende più da tariffe minime decise dagli Ordini, essendo stato questo obbligo abrogato nel 2006 dalla Riforma Bersani. L'incarico può essere conferito a un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale.
Il tecnico deve essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo professionale e dotato di partita IVA. Dovrà rilasciare, dopo aver presentato la pratica, una fattura per prestazione professionale.
Si tenga conto che il professionista incaricato, oltre a formulare un'idea progettuale idonea alle esigenze della committenza, sarà impegnato in diverse attività articolate nel tempo, che vanno dai primi sopralluoghi al rilievo, l'eventuale interlocuzione con gli uffici preposti, la redazione e inoltro della CILA attraverso la compilazione dei modelli.
La fattura può essere detratta se i lavori rientrano tra quelli agevolabili con detrazione così come previste dalle normative ad oggi vigenti.
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