Quando occorre la notifica preliminare per l'avvio di un cantiere?

La legge in materia di sicurezza sul lavoro prescrive che, prima dell'inizio dei lavori in un cantiere edile, venga inviata un'apposita notifica alla ASL di zona.
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Scopo della notifica preliminare


La notifica preliminare contribuisce ad aumentare la sicurezza nei cantieri.In aggiunta agli altri obblighi di legge (tra cui ad esempio la presentazione e ottenimento del titolo abilitativo edilizio, la richiesta di nulla osta per edifici vincolati o ricadenti in zone con vincolo paesaggistico, il deposito del progetto strutturale per gli interventi rilevanti in relazione alla prevenzione del rischio sismico e la nomina del responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), l'articolo 99 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prescrive l'invio di un'apposita notifica preliminare prima dell'inizio di lavori edili.

Questo adempimento ha l'obiettivo primario di informare gli organi di vigilanza competenti dell'avvio di nuovi cantieri nel rispettivo territorio di competenza, in modo da poter pianificare eventuali ispezioni e controlli: si tratta quindi di un provvedimento volto a ridurre la possibilità di incidenti e infortuni.


Quando è richiesta la notifica preliminare


L'invio della notifica preliminare è richiesto per la quasi totalità dei cantieri edili.La notifica preliminare è necessaria in numerosi casi (praticamente coincidenti con quelli per cui si richiede la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento), e più precisamente quando sul cantiere:

- si trovano a lavorare, anche non contemporaneamente, due o più imprese esecutrici;

- pur essendoci una sola impresa, si presume un'entità di lavoro pari ad almeno duecento uomini-giorno: in altre parole, quando la durata e l'entità dei lavori richiedono almeno duecento giornate lavorative totali, intese non come periodo di calendario ma come somma delle giornate lavorative prestate (anche contemporaneamente) dai singoli operai e lavoratori autonomi operanti sul cantiere;

- quando, in seguito all'esecuzione di varianti in corso d'opera, venga a manifestarsi una delle due situazioni di cui sopra.

Perciò, l'invio della notifica preliminare può essere richiesto anche per gli interventi, come ad esempio quelli di manutenzione ordinaria, per i quali normalmente non è prevista la presentazione di una pratica edilizia.


Contenuto della notifica preliminare e modalità di invio


La notifica deve essere inviata prima del reale inizio dei lavori.La notifica preliminare va redatta su un apposito modulo (generalmente reperibile nei siti internet istituzionali della varie Aziende Sanitarie Locali) e deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- data della comunicazione, ovviamente antecedente all'effettivo inizio dei lavori;

- l'indirizzo del cantiere (comune, via e numero civico);

- i dati anagrafici del committente (nome, cognome, indirizzo di residenza e codice fiscale);

- i dati anagrafici del responsabile dei lavori, che quasi sempre coincide con il committente oppure con il Direttore dei Lavori;

- i dati anagrafici del responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: si tratta di tecnici (architetti, ingegneri o geometri) in possesso di una specifica abilitazione;

- la natura delle opere di progetto e la tipologia di intervento, facendo riferimento a quanto indicato sul titolo abilitativo e/o alla classificazione contenuta nel Regolamento Edilizio comunale o nel Testo Unico sull'edilizia;

- la probabile data del reale inizio dei lavori, e la loro durata presunta;

- il numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere;

- il numero massimo di ditte esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere, non necessariamente nello stesso momento, e inoltre i loro dati identificativi (ragione sociale, partita Iva, codice fiscale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, eccetera);

- ammontare complessivo dei lavori, così come risultante dal computo metrico estimativo o dal Contratto di Appalto.

La notifica va redatta e firmata dal Responsabile dei Lavori, oppure direttamente dal Committente (o dal suo legale rappresentante in caso di persona giuridica).

Le modalità di invio possono variare in base all'ente di riferimento: è infatti generalmente possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno, l'invio tramite fax o anche per via telematica, con la posta elettronica certificata o un apposito sito internet. Presso alcuni enti quest'ultima modalità è anzi l'unica prevista, ed è quindi opportuno informarsi preventivamente. Si deve inoltre autenticare il file con un kit per la firma digitale.

Gli enti destinatari sono la ASL di zona, la Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) e, se per l'esecuzione delle opere è richiesta una pratica edilizia, anche il Comune, cioè a seconda dei casi lo Sportello Unico per l'Edilizia, il servizio Edilizia Privata o l'Ufficio Tecnico.

Inoltre, una copia della notifica preliminare dovrà essere esposta in modo visibile presso il cantiere (esattamente come avviene per i cartelli con l'indicazione di committente, progettista, Direttore dei Lavori, ditta esecutrice, estremi della pratica edilizia, eccetera) e tenuta a disposizione per eventuali controlli insieme alla restante documentazione obbligatoria (progetto, piano di sicurezza, Durc...).

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Notifica preliminare per l'avvio di un cantiere edile
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  • Alessio.santamaria@hotmail.it
    [email protected]
    Lunedì 18 Luglio 2016, alle ore 11:22
    Salve,in riferimento alla ristrutturazione che sto facendo, vorrei sapere se rientra anche nel mio caso, ovvero:La ditta che farà la ristrutturazione sarà una sola, successivamente, interverrà un altra ditta per cambiare gli infissi e porta blindata, sono obbligato a presentare questa comunicazione?grazie.alessio
    rispondi al commento
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