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La cessazione della convivenza nelle detrazioni fiscali

Nella detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione la cessazione della convivenza non ferma il diritto al beneficio per il convivente sostenitore della spesa
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Per detrarre ci vuole possesso e detenzione


Le detrazioni fiscali previste per interventi sulla casa (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.) spettano sulla base di un titolo idoneo che giustifichi il possesso o la detenzione dell'immobile oggetto dei lavori.
Ciò deve risultare al momento di avvio dei lavori stessi o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve evincersi dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Nel dettaglio, ai fini del beneficio, il soggetto che sostiene la spesa deve possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

In caso di detenzione occorre altresì essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario o di chi altro abbia diritto reale di godimento (ad esempio usufruttuario).

Titolo per detrarre
In merito occorre tener presente che al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Ammesso ai benefici fiscali è anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.


Il familiare convivente


Possono godere delle detrazioni fiscali oggetto di trattazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell'immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori ed eseguano tutti gli adempimenti previsti (bonifico parlante, comunicazione Enea, ecc.).

I familiari conviventi sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Si rammenta che la parentela è quel vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o dallo stesso stipite (art. 74 c.c.). Il grado di parentela può essere in linea retta o collaterale. Quella retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote); quella collaterale si riferisce a persone che hanno uno stipite in comune ma non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio, ad esempio, c'è parentela in linea retta di primo grado; tra fratelli c'è parentela in linea collaterale di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di linea retta di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

L'affinità, invece, è quel vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.
Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Familiari conviventi
Ai fini della detrazione fiscale, dunque, sono parenti entro il terzo grado del possessore o detentore dell'immobile: suo padre e sua madre, i sui figli, i sui nonni, i suoi nipoti (figlio del figlio o della figlia), i suoi fratelli o le sue sorelle, i sui bisnonn; i sui pronipoti, i suoi nipoti (figlia o figlio del nipote), i sui zii.

Sono, invece, affini entro il secondo grado: sui suoceri, il figlio o figlia del suo coniuge, il nonno o la nonna del suo coniuge, i suoi cognati e le sue cognate.

Per quanto riguarda, invece, i conviventi di fatto occorre far riferimento alla definizione di cui alla legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ai sensi della quale, la convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.


Il venir meno della convivenza


Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi (da ultimo la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sul nuovo bonus facciate), la detrazione fiscale spetta ai sopracitati soggetti, a condizione che:

  1. siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;

  2. le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.


Fine convivenza
Con riferimento al punto a) dunque, l'importante è che la convivenza sussista all'inizio dei lavori o del sostenimento della spesa, con la conseguenza che l'eventuale successivo venir meno della convivenza stessa non farà decadere dal beneficio chi ne ha avuto diritto.

In merito al punto b) quanto detto sta significando, invece, che lo sgravio fiscale non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all'ambito privatistico, quali gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Quindi, ad esempio, la detrazione sarà persa nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal figlio su un immobile posseduto o detenuto dal padre ma utilizzato nell'esercizio dell'impresa di quest'ultimo. Oppure il caso del contribuente che effettua lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà della suocera il quale però risulta locato ad un terzo soggetto.

Si tenga, comunque, presente che per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

riproduzione riservata
Detrazione ristrutturazione: come funziona quando la convivenza cessa
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