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Bonus ristrutturazione: cosa fare in caso di causale bonifico errata

Laddove il contribuente indichi nella causale del bonifico parlante un riferimento normativo sbagliato non ci sarà preclusione al diritto alla detrazione fiscale prevista
Pubblicato il

Il pagamento delle spese di ristrutturazione


Al fine di godere della detrazione IRPEF del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ecc.) di cui all'art. 16-bis del DPR n. 917/86 (TUIR), come ben noto, è necessario che il pagamento dell'onere sia effettuato con bonifico bancario o postale (anche on line), da cui risultino:

  1. la causale del versamento, con riferimento alla norma;

  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  3. il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

È questo il c.d. bonifico parlante. Nel caso in cui l'ordinante del bonifico sia persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo.
Ciò lo ha precisato tempo fa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.

Bonifico bonus ristrutturazione
Tuttavia, è possibile pagare con altre modalità diverse dal bonifico quelle spese come ad esempio oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, ecc., per le quali in genere sono previste specifiche modalità di assolvimento (come il bollettino di c/c postale).

Si tenga altresì presente che laddove vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio e che per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.


Il pagamento per l'ecobonus


Fermo restando le regole sopracitate anche per la detrazione spettante in merito alle spese di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus), ai fini di tale beneficio, le regole di pagamento dell'onere sono diverse a seconda che il contribuente sia titolare o meno di reddito d'impresa.

Nel dettaglio per chi non è titolare di reddito di impresa, il pagamento deve essere effettuato anche in tal caso con bonifico parlante (anche on line), da cui risultino: a) la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; b) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Bonifico ecobonus
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite la predetta modalità, salvo che determinano il reddito applicando il principio di cassa (Risposta Agenzia delle Entrate n. 46 del 2018).

Infatti, per chi determina il reddito d'impresa secondo il regime ordinario (e non di cassa), il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito, poiché vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.


La ritenuta sul bonifico parlante


Restano validi, sia ai fini del bonus ristrutturazioni che dell'ecobonus, anche i bonifici parlanti effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.

In questi casi, però, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter godere del beneficio, è necessario che l'istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d'acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Con riferimento alla ritenuta d'acconto si ricorda, infatti, che al momento del pagamento con bonifico parlante da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, Poste Italiane Spa e gli altri istituti di pagamento devono operare una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva. Nessuna ritenuta è operata, invece, in caso di pagamento con modalità diverse dal bonifico.

In caso di bonifico errato


Spesso può accadere che per distrazione oppure per confusione o ancora per scarsa conoscenza delle disposizioni normative previste, nel predisporre il bonifico parlante si indichi una causale errata. Ad esempio si riporta la causale prevista per la detrazione riguardante le spese di recupero del patrimonio edilizio quando in realtà l'intervento è inquadrabile come di riqualificazione energetica oppure viceversa.

Il contribuente, tuttavia, può stare tranquillo in questo caso poiché, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste non perderà il diritto al beneficio. Infatti, come si apprende anche dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, quando sul bonifico sono stati riportati, per mero errore materiale, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare n. 11/E del 2014).

Ciò in quanto, comunque, il comportamento del contribuente non inficia sulla corretta applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca/posta. Inoltre dalla stessa guida si apprende anche che se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello dedicato (quindi è stato eseguito un bonifico ordinario) o non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico stesso, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (Circolare n. 43/2016).

In sede di controllo, comunque, l'Amministrazione finanziaria verificherà se il comportamento risulta posto in essere per eludere il rispetto della normativa sull'applicazione della ritenuta.

riproduzione riservata
Bonifico lavori di ristrutturazione ed errore nella causale
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Peppe
    Peppe
    Giovedì 11 Maggio 2023, alle ore 13:24
    Per un efficientamento energetico superbonus 110%, mia moglie nel bonifico parlante, al posto di inserire nella causale del versamento i riferimenti della CILAS e i riferimenti catastali ha scritto "bonifico".
    Nel mio bonifico anch'esso parlante e dello stesso importo (partito da stesso conto), ho compilato tutto correttamente.
    Posso perdere la detrazione?
    Ho anche una certificazione della ditta dove dichiara che il bonifico di mia moglie è relativo al numero CILAS ......
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Peppe
      Venerdì 12 Maggio 2023, alle ore 15:24
      Ha già fatto tutto, non mi resta che rammerntarLe che la circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che il mero errore di compilazione del bonifico parlante, non comporta la perdita dei benefici. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Simo
    Simo
    Martedì 28 Giugno 2022, alle ore 17:33
    Sto eseguendo lavori di ristrutturazione ecobonus 110%.
    Nei bonifici parlanti purtroppo non ho mai inserito la causale riportata nelle fatture.
    In particolare non ho mai inserito la dicitura "per efficientamento energetico ma ho sempre riportato la dicitura " per ristrutturazione edilizia ai sensi della legge 77 del 2020 e alcune volte ho semplicemente riportato il numero di fattura a cui si riferisce il bonifico.
    In caso di controlli potrebbero esserci problemi per il finanziamento?
    È possibile rimediare all'errore?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Simo
      Mercoledì 29 Giugno 2022, alle ore 17:36
      Non ci sono problemi, ha operato correttamente indicando il riferimento della legge n. 77/2020 o riportando gli estremi della fattura. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Ciampim
    Ciampim
    Lunedì 27 Giugno 2022, alle ore 15:25
    Ho ristrutturato casa nel 2021 pagando la sostituzione degli infissi con tre bonifici parlanti.
    Su due bonifici ho correttamente selezionato la causale "recupero patrimonio edilizio" mentre sulla terza ho selezionato "arredo mobili" anche su tutte e tre ho specificato la dicitura "manutenzione straordinaria".
    Pe richiedere la detrazione del 50% anche a questo bonifico?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ciampim
      Mercoledì 29 Giugno 2022, alle ore 17:31
      È chiaramente un errore materiale che non pregiudica in nessun modo le detrazioni fiscali anche sul terzo bonifico. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Marenhait
    Marenhait
    Lunedì 4 Aprile 2022, alle ore 22:08
    Sto eseguendo lavori di ristrutturazione ECO e SISMA BONUS 110%.
    Faccio un esempio pratico con cifre indicative:
    Importo lavori complessivo 100k
    Importo lavori SISMA 30k
    Importo lavori ECOBONUS110% 50k
    Importo lavori 50% 20k.
    Fattura pagata in acconto pari al 20% con bonifico parlante per lavori ecobonus con le relative causali.
    Il cantiere è partito regolarmente e al primo SAL mi trovo a dover pagare il 30% per lavori sisma bonus.
    Teoricamente avendo già versato il 20% dovrei saldare solo il 10% rimanente.
    La domanda è : posso scalare al primo salla fattura in acconto versata.
    Anche se ho fatto bonifico parlante per ecobonus e non sisma bonus?
    Se si devo far fare qualche dichiarazione particolare all'impresa?
    Marco
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Marenhait
      Giovedì 7 Aprile 2022, alle ore 10:13
      Nel Suo caso va tenuto un libretto di contabilità lavori separato per ogni tipologia di bonus usufruito in modo da poter avere importi e detrazioni fiscali certificate nelle giuste percentuali. Nello specifico se la fattura di acconto ha riguardato l'Ecobonus, potrà detrarre questo importo già nel sal di riferimento, relativo però, agli interventi di efficientamento energetico e saldare il residuo. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Dorali
    Dorali
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 18:37
    Se sul bonifico parlante per la ristrutturazione di casa è stato inserito un numero di fattura errato cosa succede?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Dorali
      Venerdì 11 Febbraio 2022, alle ore 19:22
      È un errore materiale che non pregiudica in nessun modo le detrazioni fiscali. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Vins
    Vins
    Martedì 28 Dicembre 2021, alle ore 12:56
    Ho effettuato un bonifico per pagare l'acconto dei lavori di ristrutturazione.
    Per errore ho inserito il mio codice fiscale nel campo del beneficiario e il nr di partita IVA dell'impresa edile nel campo del fruitore della detrazione.
    Mi era stato applicato lo sconto in fattura ed io quindi avevo ceduto il credito.
    Adesso cosa succede, il mio errore meramente formale crea dei problemi? In tal caso come rimediare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vins
      Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 10:04
      E' un errore materiale che non inficia la detrazione. Una ulteriore conferma la può avere dal professionista che Le ha redatto la comunicazione all'AdE per la cessione del credito. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Stefania
    Stefania
    Martedì 28 Dicembre 2021, alle ore 10:00
    A giugno ho effettuato un bonifico parlante per richiedere la cessione del credito su lavori di ristrutturazione della cucina.
    Purtroppo nella causale ho indicato un numero di SCIA errato (ho digitato 2 volte lo stesso numero), mentre la data di presentazione della SCIA è corretta.
    Crede che l'Agenzia delle Entrate potrebbe creare problemi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Stefania
      Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 10:00
      La circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che il mero errore di compilazione del bonifico parlante, non comporta la perdita dei benefici. In ogni caso l'indicazione dati della Scia sono facoltativi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Luigi
    Luigi
    Giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 22:06
    Cedendo il credito di ristrutturazione del mio appartamento ad un Istituto Bancario, mi sono accorto che nel bonifico parlante dell'impresa edile che ha eseguito i lavori per le opere murarie per installazione caldaia con il 65%,  ho messo la causale ristrutturazione generica al 50%.
    Devo fare qualcosa o mi "accontento del 50% ?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luigi
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 17:37
      Se l'intervento è da Ecobonus del 65%, con la dichiarazione del tecnico che dimostra l'efficientamento energetico raggiunto, è giusto che non perda tale beneficio. La circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che il mero errore di compilazione del bonifico parlante, non comporta la perdita dei benefici, anche scambiando le tipologie di interventi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mario Brescia
    Mario Brescia
    Giovedì 8 Luglio 2021, alle ore 19:04
    Sto facendo una ristrutturazione edilizia e per errore ho pagato tre bonifici parlanti invertendo il codice fiscale del fruitore della detrazione, cioè io, con la partita IVA dei fornitori.
    Come si fa a ripetere il bonifico parlante senza fare pagare due volte la ritenuta d'acconto la fornitore?
    Basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
    Il problema è la cessione del credito alla banca, accetterà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? .
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mario Brescia
      Lunedì 12 Luglio 2021, alle ore 18:44
      La circolare n. 11/E del 2014 chiarisce che il mero errore di compilazione del bonifico parlante, non comporta la perdita dei benefici. In ogni caso Le consiglio di farsi fare dall'impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, con la quale quest'ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (Circolare n. 43/2016). Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
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