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Chi è il direttore dei lavori?
Quali sono le sue responsabilità?
Cosa accade se la persona che ha assunto il ruolo di direttore dei lavori non avrebbe potuto assumerlo?
Rispondiamo nell'ordine a tali quesiti.
Tizio commissiona all'impresa Omega la costruzione di una villa in un terreno di sua proprietà.
Oppure ancora il condominio Alfa delibera il rifacimento della facciata e affida i lavori alla ditta Beta.
In questo contesto, pur non essendo obbligatorio, spesso viene nominato un direttore dei lavori.
Chi è esattamente il direttore dei lavori?
Secondo la dottrina il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).
Insomma Tizio, per essere certo che l'impresa Omega stia operando per il meglio, ha la facoltà di nominare un tecnico di sua fiducia che sovraintenda ai lavori e impartisca all'appaltatore le più idonee indicazioni per il raggiungimento dello scopo prefissato dal committente.
Può accadere che il direttore dei lavori non esegua correttamente il proprio lavoro?
La risposta è positiva ma si badi: quella del direttore dei lavori è obbligazione di mezzi non di risultato.
Insomma, come il medico deve curare bene pur non avendo l'obbligo di guarire il paziente, così il direttore dei lavori deve agire per far sì che la costruzione sia eseguita secondo il progetto e a regola d'arte ma non può dare certezza di ciò.
Se, però, in questo suo compito sbaglia, proseguendo il parallelo è come se il medico sbagliasse cura, allora dovrà rispondere delle proprie colpe.
Nel gennaio del 2012 quando la Cassazione, tornando sull'argomento della responsabilità del direttore dei lavori ha specificato che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218 cfr. in tal senso anche Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).
Questo a livello generale.
Entrando nello specifico, è sempre la Cassazione a parlare, Il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.
Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728) (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).
Non tutti i professionisti tecnici possono assumere l'incarico di direzione dei lavori; le leggi che disciplinano le professioni tecniche, infatti, pongono dei limiti all'assunzione degli incarichi.
La sentenza n. 2040 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 4 febbraio 2015, ci aiuta a dare una dimensione tangibile a queste affermazioni e di conseguenza a rispondere al terzo dei quesiti che abbiamo posto in principio, ossia: che cosa accade se la persona che ha assunto il ruolo di direttore dei lavori non avrebbe potuto assumere?
Nel caso risolto dalla giudici di piazza Cavour con la sentenza appena citata, un geometra aveva assunto l'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione di un fabbricato su un terreno di proprietà dei committenti.
La professione di geometra è principalmente regolata dal regio decreto n. 274 del 1929; quivi è previsto che i geometri non possano assumere incarichi per la direzione dei lavori di fabbricati civili in cemento armato. Questa prescrizione non è prevista espressamente ma la si ritrae dell'elencazione degli incarichi assumibili, tra i quali non è annoverato quello appena citato. La Suprema Corte di Cassazione è unanimemente orientata in tal senso (cfr. tra le tante Cass. 6 giugno 2000 n. 11287). Unica eccezione: le piccole costruzioni accessorie in cemento armato di edifici rurali e per uso di industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone (art. 16, lett. i) r.d. n. 274/1929).
E se nonostante questi divieti il geometra assumesse comunque questo incarico? Secondo la Corte di Cassazione, così si dice nella sentenza n. 2040, il contratto di direzione dei lavori dev'essere considerato nullo e da ciò discendono due conseguenze:
a) i committenti non possono chiedere i danni derivanti da responsabilità professionale per l'incarico assunto (da valutarsi, aggiungiamo noi, la possibilità di agire per un'ipotesi di danno da responsabilità extracontrattuale o comunque in via penale per esercizio abusivo della professione, ipotesi da valutare caso per caso);
b) il direttore dei lavori, trattandosi di contratto nullo, non può domandare il compenso pattuito per l'opera svolta.
Insomma, il direttore dei lavori ha ampia autonomia nella gestione e organizzazione del proprio incarico ma non deve fallire e chi lo assume deve avere le carte in regola per poterlo fare. L'azione del direttore dei lavori dev'essere orientata all'ottenimento della migliore realizzazione dell'opera.
Qualora fosse dimostrabile che i vizi dell'opera sarebbero stati evitabili se il direttore dei lavori fosse stato più presente in cantiere, egli difficilmente andrebbe esente da responsabilità: insomma sarebbe tenuto a risarcire il committente per il danno subito.
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