L'ultimissimo pronunciamento della Cassazione chiarisce ulteriormente i limiti di attribuzione professionale di questa categoria rispetto agli Architetti ed agli Ingegneri.
Da anni, in Italia, va avanti la diatriba sulle rispettive competenze di Architetti, Ingegneri e Geometri, sorta sulla scorta di leggi risalenti addirittura ai primi decenni del '900, parliamo dei Regi Decreti 274/1929 e 2229/1939, che di fatto hanno identificato una serie di competenze esclusive dei tecnici laureati ed iscritti ai rispettivi albi professionali rispetto a quelle dei tecnici diplomati.
Senza contare che in Europa gli stessi tecnici laureati, Architetti ed Ingegneri, non hanno le stesse attribuzioni e ciò è costato più di un ammonimento all'Italia a regolamentare in maniera corretta i rispettivi compiti professionali, nel nostro paese, in ogni caso, si assiste costantemente alla presentazione di pratiche edilizie di progetti ed alla realizzazione di fabbricati firmati da Geometri, che generano continui ricorsi alla Magistratura da parte degli Ordini Professionali affinchè si facciano rispettare le leggi vigenti in materia.
Nonostante i continui pronunciamenti da parte della Cassazione, che ripetutamente ogni anno e spesso più volte l'anno ratifica i principi di massima dell'ordinamento in materia, si continua ad assistere a reiterate infrazioni alle norme in oggetto, in particolare giocando sul criterio di interpretazione del concetto, contenuto nei Regi decreti menzionati, di costruzioni civili di modesta entità, cui spesso i tecnici chiamati in causa si appellano per giustificare la correttezza del proprio operato.
L'ultimissima sentenza in materia della Cassazione, la 6402 dello scorso 21 Marzo 2011, ha fissato, ancora una volta, i concetti base in merito alle competenze professionali dei geometri, chiarendo in maniera un po' più decisa l'interpretazione da assegnare alla suddetta modesta entità delle costruzioni civili la cui progettazione sarebbe loro consentita.
In particolare, pronunciandosi su un ricorso relativo alla liceità della realizzazione di un fabbricato progettato da un geometra ed i cui calcoli strutturali erano controfirmati da un Ingegnere, la Cassazione ha ricordato che le competenze di un geometra sono limitate alla progettazione, direzione lavori e vigilanza di costruzioni civili di modesta entità che non comportino l'utilizzo anche parziale di strutture in cemento armato, con la sola eccezione di piccoli manufatti accessori di edifici a destinazione rurale o ad uso dell'industria agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e la cui utilizzazione non determini rischio di incolumità per le persone.
Di conseguenza, si statuisce la competenza esclusiva di Architetti e Ingegneri relativamente a qualunque costruzione civile le cui strutture siano in cemento armato, anche di modesta entità. Tale esclusività si estende anche al concetto di esclusione dei Geometri dalla firma di progetti controfirmati da Architetti o Ingegneri iscritti ai propri Albi professionali, non potendo essere assolutamente condivisi gli incarichi tra tecnici con competenze professionali differenti.
Una ulteriore conseguenza di questo pronunciamento va a ribadire e rafforzare le considerazioni di una recente sentenza del TAR Campania, la 9772/2010, che ha dichiarato illegittimo il titolo edilizio a costruire sulla base di un progetto redatto da un geometra in cui era previsto l'utilizzo del Cemento Armato, che fa il paio con un'altra sentenza, la 1213/2010 del TAR Abruzzo, sulle competenze di Ingegneri e Architetti in materia di costruzioni in cemento armato; da tutte queste valutazioni la Cassazione ha dedotto e stabilito la nullità assoluta del rapporto tra cliente e tecnico geometra, quando quest'ultimo effettua prestazioni non di sua competenza, nullità che non riconosce alcun diritto di pagamento professionale di una siffatta prestazione.
I commenti degli Ordini Professionali non si sono fatti attendere, manifestando soddisfazione per un pronunciamento che afferma, ancora una volta, la separazione delle competenze e delle attribuzioni professionali in ragione dei percorsi di studio, dei titoli, delle abilitazioni e dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali.