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Facciata condominiale

La facciata di un edificio in condominio dev'essere considerata parte comune a tutti i condòmini e di conseguenza tutti devono partecipare alle spese di conservazione.
Pubblicato il

Nozione su facciata di un edificio


FacciataChe cos'è la facciata di un edificio?

Nel caso di edificio in condominio, a chi appartiene?

Chi paga le spese inerenti la manutenzione di questa parte dell'edificio?

Come può essere utilizzata e da chi?

Queste le principali domande che ci si pone in materia di facciata di uno stabile in condominio.

Le risposte sono state fornite prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio, e anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012, con un'ulteriore conferma: l'art. 1117 c.c. attualmente in vigore menziona la facciata tra le parti comuni dell'edificio.

Ciò detto è comunque utile dare una definizione, visto che la legge si limita a menzionarla.

Nel dizionario della lingua italiana la facciata di un edificio viene definita come quella parte esterna principale di un fabbricato (ossia la parte anteriore o frontale) sia con riferimento alla struttura muraria, sia con riferimento alle soluzioni architettoniche (Dizionario Treccani).

Chiaramente in relazione ad un edificio in condominio dobbiamo considerare facciate, al di là delle esposizioni, tutti i lati dello stabile medesimo.

In pratica se nel gergo comune la facciata è il lato principale, in ambito giuridico non v'è alcuna differenza tra lato esterno ed interno di un edificio (la così detta facciata interna, perché si affaccia sul cortile, o posteriore, perché si affaccia su una strada secondaria, del condominio).


Proprietà della facciata


Se l'edificio è in condominio, chi è il proprietario delle facciate?

La facciata di un edificio – ha detto la Cassazione quand'è stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento – è annoverabile nella categoria dei muri maestri; di conseguenza costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza del fabbricato. Ulteriore conseguenza di tale fatto è quella che nell'ipotesi di edificio in condominio, essa, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni (Cass. 30 gennaio 1998 n. 945).

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012, l'art. 1117 c.c. non menzionava la facciata tra le parti comuni dell'edificio, ma era (ed è) altresì noto che lo stesso conteneva (e contiene) un'elencazione meramente esemplificativa dei beni, dei servizi e degli impianti comuni (cfr. tra le tante Cass. 4 giugno 2014 n. 12572).

Facciata condominialeAttualmente, si diceva in principio, l'art. 1117 c.c. cita esplicitamente la facciata tra i beni che devono considerarsi in condominio. Come dire: la legge è stata aggiornata sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Che cosa fa parte della facciata?

Spieghiamoci meglio: i balconi fanno parte della facciata e quindi devono essere considerati di proprietà comune?

Secondo la giurisprudenza, e sul punto la riforma non ha detto nulla, i balconi aggettanti fanno parte della facciata solo per la parte frontale e per quella inferiore (così detti sottobalconi) unicamente nel caso in cui gli elementi decorativi incidono sul decoro dell'edificio. A leggere bene le sentenze, in verità, sono solamente gli elementi decorativi a dover essere considerati parti comuni, non anche la parte strutturale di parte frontale ed inferiore (cfr. Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).

Ciò non è secondario in relazione ai costi di manutenzione della facciata.


Ripartizione delle spese per la facciata


Se la facciata è un bene comune, tutti i condòmini devono partecipare alle spese di manutenzione o di ristrutturazione facciata.

In tal senso nella succitata sentenza di Cassazione s'è detto che la facciata resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ. sent. 298 del 20.1.1977) (Cass. 30 gennaio 1998 n. 945).

Traendo le logiche conseguenze dal ragionamento svolto dalla Cassazione, pertanto, se gli elementi decorativi dei balconi aggettanti indicono sul decoro dell'edificio, le spese per la loro conservazione devono essere affrontate da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Ciò a meno che non si vogliano considerare di proprietà esclusiva anche le parti decorative della parte frontale e inferiore dei balconi. In tal caso la loro conservazione sarà onere del singolo condomino, con obbligo di rispetto del decoro dell'edificio, in ragione di quanto disposto dall'art. 1122 c.c.

È evidente che se la decorazione consiste in uno stucco, la spesa riguarderà lo stucco, ma se la decorazione si identifica nella struttura della parte frontale o inferiore, tutta quella parte dovrà essere mantenuta con costo a carico della collettività condominiale.


Uso della facciata


Se la facciata è bene condominiale, tutti i condomini possono farne uso ai sensi dell'art. 1102 c.c. e quindi nel limite del pari diritto degli altri condomini e senza alterare destinazione d'uso e decoro.

Sono solitamente ammesse, salvo diversa indicazione del regolamento, l'apposizione di targhe, insegne e condizionatori, nonché di canne fumarie a servizio d'impianti individuali (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038 e Trib. Bari 16 giugno 2014).

Anche il condominio, naturalmente, può deliberare ciò che ritiene più utile rispetto alla facciata purché non si tratti di innovazioni vietate in quanto pericolose o alterative del decoro dello stabile (art. 1120 c.c.).

riproduzione riservata
Parti comuni: la facciata dell'edificio
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Leonardo
    Leonardo
    Mercoledì 9 Marzo 2022, alle ore 04:02
    Ho installato una caldaia a condensazione, abito al primo piano e anche se abbiamo canne fumarie singole compresa quella dei vapori.
    Gli installatori non sono riusciti ad incamiciare un tubo quello dei vapori acquei causa a fine corsa curva a gomito, a quel punto per non spaccare tutto o meglio entrare nel box del vicino perché è stato un imprevisto , hanno eseguito un foro a parete che va dal mio bagno e forse sia il mio che il muro di una altra proprietà fuoriuscendo nel giardino di questo ultima ( le pareti sono in aderenza) dicendomi che è tutto a norma ed è consentito.
    Il propietario dell' altro fondo era stato avvisato con bigliettini ma essendo abbandonato non mi ha mai chiamato cosa che ho fatto io dopo aver reperito il numero, e ovviamente la signora si è incazzata , io gli ho detto che i tecnici mi hanno detto che è a norma ma a lei nn va giù visto che sta vendendo e quindi gli ho detto che troverò una soluzione, adesso io cosa dovrei fare?
    rispondi al commento
  • Giacroman
    Giacroman
    Giovedì 27 Gennaio 2022, alle ore 18:39
    Abito al piano terra con giardino, la palazzina consta di tre piani, tutta la facciata è in cortina.
    da tempo la parte bassa adiacente al camminato per umidità di risalita, i mattoncini si stanno sfogliando, eventuali lavori di sostituzioni, oppure applicazione di un battiscopa esterno.
    Tali spese rintrano nella parte comune come facciata.?
    rispondi al commento
  • Daniela Bottini
    Daniela Bottini
    Sabato 22 Maggio 2021, alle ore 21:16
    Per il montaggio della struttura atta alla ristrutturazione del tetto del condominio di cui sono proprietaria di un appartamento, la ditta incaricata ha dovuto necessariamente non solo occupare i miei poggioli, ma ha dovuto smontare le tend da sole dei terrazzi.
    Ultimati i lavori l'amministratore mi ha detto che le spese per quanto riguarda il montaggio delle tende sono a mio carico.
    Volevo sapere se questo comportamento e corretto anche dal punto di vista legale.
    rispondi al commento
  • Antonio D'avino
    Antonio D'avino
    Martedì 26 Gennaio 2021, alle ore 02:02
    Abito al piano terra di una bifamiliare, e sono proprietario al 50%.
    Da mesi ci sono infiltrazioni d'acqua che arrivano al mio appartamento dal piano di sopra, ed al piano di sopra arriva l'acqua direttamente dal tetto.
    Ho contattato una ditta per ripristinare il tetto, la spesa del tetto va ripartita al 50%, fin qui ci siamo.
    Ma le spese della crepa, formatasi al piano di sopra, con l'erosione dell'acqua come vanno ripartite?
    rispondi al commento
  • Marco Pepe
    Marco Pepe
    Venerdì 12 Giugno 2020, alle ore 10:12
    Ho un terrazzo di proprietà in un condomino le faccette a vista o modanature a vista sono rovinate dall'incuria del tempo:
    La spesa è a mio carico ho è ripartita in millesimi con tutti i condomini??
    rispondi al commento
  • Mimi1
    Mimi1
    Domenica 2 Febbraio 2020, alle ore 10:42
    Da un mese circa stanno ristruttarndo un appartamento in un condominio ed ho saputo che per evitare i vapori della doccia e quindi condensa fanno passare un tubo nella loro camera adiacenti il bagno piccolo cieco per uscire sul muro esterno del condominio bucando la cortina di mattoni.
    La mia domanda era questa, ma lo possono fare bucando la cortina esterna quando in tutto il condominio i bagni piccoli sono nati ciechi solo con aspiratore interno?
    rispondi al commento
  • Ringo1
    Ringo1
    Sabato 17 Agosto 2019, alle ore 13:07
    Vorrei sapere a chi tocca pagare la riparazione della facciata,quando questa è di proprietà, e del sottoterrazzo quando questo è di proprietà ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Ringo1
      Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 16:03
      Se facciata e sottoterrazzo sono di proprietà, le spese le paga il proprietario.
      rispondi al commento
      • Lucag1979
        Lucag1979 Lucag1979
        Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 16:04
        Salvo diversa indicazione degli atti d'acquisto.
        rispondi al commento
  • Ugo Bonessio
    Ugo Bonessio
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 17:37
    Una facciata cieca di un fabbricato costituisce anche muro che delimita un lato di un cortile privato di altra proprietà non facente parte del condominio.
    il proprietario del cortile deve concorrere alle spese di manutenzione ?
    Ugo
    rispondi al commento
  • Francesca18
    Francesca18
    Venerdì 28 Giugno 2019, alle ore 01:30
    Abito in un condominio sulla cui facciata poggia un pergolato in ferro.
    La maggior parte dei condomini vuole eliminarlo.
    Io sono contraria perché quando ho acquistato (sulla carta) il mio appartamento c'era detto pergolato e mi è piaciuta la casa anche per quello.
    Posso oppormi?
    In questo caso non c'è bisogno della unanimità?
    rispondi al commento
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