Detrazioni 50% e 65% per la sostituzione di pavimenti

La sostituzione di pavimenti può beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, ma bisogna fare attenzione al contesto dei lavori.
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Il rifacimento del pavimento non è sempre un'opera detraibile


pavimenti e detrazioni fiscaliIl rifacimento dei pavimenti di un'abitazione esistente è spesso oggetto di dubbi per quanto riguarda le detrazioni fiscali. In effetti, come per molti altri interventi edilizi, la sua detraibilità dipende dal contesto dei lavori.

In alcuni casi non è detraibile, mentre in altri può beneficiare della detrazione 50 % sulle ristrutturazioni edilizie oppure della detrazione 65% sul risparmio energetico. Cerchiamo allora di chiarire i casi più frequenti.


Rifacimento di un pavimento interno e detrazione sulle ristrutturazioni edilizie


La semplice sostituzione di una pavimentazione interna, se non accompagnata da altri interventi, si configura come un'opera di manutenzione ordinaria.
La normativa sulla detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie prevede la detraibilità delle opere di manutenzione ordinaria solo quando eseguite all'interno di spazi comuni condominiali.

In questo caso rientrano tra le spese detraibili la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo, la realizzazione di un nuovo sottofondo, la fornitura e la posa del nuovo pavimento.

Non ci sono caratteristiche particolari che debba avere il nuovo pavimento.
È detraibile un pavimento di materiale e colore diverso dal precedente, come pure un pavimento con le medesime caratteristiche.

Sono detraibili anche le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni di parti condominiali, senza dover per forza provvedere alla sostituzione di tutte le piastrelle. Stesso discorso è applicabile ad interventi di riparazione o sostituzione dei gradini delle scale comuni.
La detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale.

Le manutenzioni ordinarie non sono invece ammesse alla detrazione sulle ristrutturazioni quando sono eseguite su abitazioni private. Quindi, se il medesimo intervento di semplice sostituzione o riparazione del pavimento avviene all'interno di un'abitazione privata, non si potrà godere del beneficio fiscale.

Tuttavia la rimozione e sostituzione di un pavimento all'interno di un'abitazione privata può diventare detraibile qualora rientri in un intervento edilizio più vasto, classificabile come manutenzione straordinaria o ristrutturazione (che comporti ad esempio la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuovi muri divisori, lo spostamento dei servizi igienici, ecc.).

Il rifacimento di un pavimento in un'abitazione privata è detraibile anche quando si configura come un'opera necessariamente conseguente ad un'altra opera che, presa singolarmente, può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Ad esempio, se rinnovo completamente l'impianto idraulico del bagno (opera che può accedere alla detrazione sulle ristrutturazioni) e per procedere sono costretta a rimuovere la pavimentazione esistente e posarne una nuova, tutte le spese (comprese quelle di rimozione delle vecchie piastrelle, di fornitura e posa di quelle nuove) possono godere del beneficio.


Rifacimento di un pavimento interno e detrazione sul risparmio energetico


La semplice sostituzione di un pavimento interno, sia che avvenga su parti condominiali che in un'abitazione privata, non può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico.

Tuttavia, se si tratta di un'opera funzionale alla realizzazione di un intervento di risparmio energetico, è possibile fare alcuni ragionamenti.

pavimenti e detrazioni fiscaliPrendiamo ad esempio una soletta che costituisce il pavimento controterra di un'abitazione. Isolando termicamente la soletta, o rifacendola con un nuovo vespaio isolato, è possibile beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 31 maggio 2007 ci fornisce un elenco delle spese detraibili in caso di interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

Non si parla in modo specifico di pavimentazione. Pertanto procediamo con logica.
Considerato che nel calcolo della trasmittanza totale di una soletta vengono fatti rientrare tutti gli strati che la compongono (pavimento compreso) e che per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è necessario raggiungere determinati valori di trasmittanza complessivi per la soletta che viene isolata, riterrei in questo caso detraibile, oltre al materiale coibente, anche il rifacimento del pavimento poiché anch'esso contribuisce al raggiungimento del valore finale.

pavimenti e detrazioni fiscaliUn'altra situazione molto frequente è la sostituzione della pavimentazione in occasione del rifacimento di un impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento.
Ormai sappiamo che la sostituzione, parziale o integrale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici e, a partire da gennaio 2015, generatori a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.

Sempre la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007 ci fornisce, relativamente a questi interventi, le spese connesse detraibili:

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione
.

Nelle opere murarie necessarie all'installazione di un impianto radiante a pavimento possono rientrare anche la dismissione delle vecchie piastrelle e la fornitura/posa delle nuove?
L'Agenzia delle Entrate - con risoluzione n.283/E del 7 luglio 2008 - risponde al dubbio posto da un contribuente che aveva installato un impianto radiante a pavimento:
sono ammesse alla detrazione solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. […]
Si ritiene, a titolo di esempio, che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione sul risparmio energetico il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.


Quindi in caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione con installazione di pannelli radianti a pavimento, la dismissione e la fornitura/posa di nuove piastrelle non beneficia della detrazione sul risparmio energetico, ma si può comunque optare per quella sulle ristrutturazioni edilizie.



Pavimenti esterni e detrazione sulle ristrutturazioni edilizie


pavimenti e detrazioni fiscaliIl rifacimento o la nuova realizzazione di pavimenti esterni su parti comuni di edifici condominiali è un'opera sempre agevolabile con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

Se invece si parla di spazi esterni privati il discorso è diverso. L'Agenzia delle Entrate indica che la posa di una nuova pavimentazione dove prima non era presente è detraibile, mentre nel caso di sostituzione di un pavimento esistente è necessario modificarne la superficie (intesa come forma dell'area pavimentata) e i materiali.

Per far rientrare nella detrazione il semplice rifacimento di una pavimentazione esterna privata conservandone medesima superficie e materiali, bisogna trovarsi nella situazione precedentemente descritta legata all'esecuzione di altre opere agevolabili.
Facciamo un esempio. Sotto la pavimentazione esterna del mio giardino passano delle tubazioni dell'impianto idraulico che devo sostituire completamente posando tubazioni più resistenti.
L'opera sull'impianto può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
Per procedere devo rimuovere la pavimentazione esistente e poi ripristinarla.
In questo caso il rifacimento del pavimento è un'opera necessariamente conseguente ad un intervento agevolabile, pertanto rientrano nella detrazione anche le spese relative alla pavimentazione.


Pavimenti esterni e detrazione sul risparmio energetico


La detrazione sul risparmio energetico non è ammessa né per la semplice sostituzione né per la posa di nuovi pavimenti esterni.
Tuttavia, qualora l'intervento relativo al pavimento esterno riguardi l'isolamento di una terrazza di copertura pedonabile, allora è possibile fare i medesimi ragionamenti che abbiamo affrontato per i pavimenti interni nel caso di isolamento di un solaio controterra.

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Pavimenti e detrazioni fiscali
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  • Liaa
    Liaa
    Venerdì 5 Novembre 2021, alle ore 15:02
    È possibile avere il 65% di sconto per l'istallazione di un pavimento in PVC o click in seguito ad una sostituzione di caldaia con una a condensazione per cui abbiamo avuto l'ecobonus del 65%.
    rispondi al commento
  • Luio2
    Luio2
    Martedì 31 Dicembre 2019, alle ore 08:01
    Buon giorno, ho letto con interesse il suo articolo, vorrei chiederle,Sto facendo una ristrutturazione completa di una casetta indipendente con Scia, ora parlando con l artigiano che farà la posa della piastrelle mi dice che dovrei comprare io le piastrelle e quindi fatturarle a mio nome.Lui mi farà solo la fattura di manodopera per la posa.Posso portare in detrazione 50% la fattura di sole piastrelle?Se si, la fattura deve avere una dicitura specifica? Oltre il bonifico specifico per ristrutturazioni?Visto che attualmente sono residente in altro domicilio, la fattura come avrà riferimento che è per la nuova casa?Grazie mille
    rispondi al commento
  • Luigi16
    Luigi16
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 15:33
    Sto facendo dei lavori di manutenzione ordinaria.
    Ho rifatto completamente il bagno e buttato giù un piccolo muretto che separava la cucina dal salotto (circa 1metro x 70cm d’altezza).
    Quindi le piastrelle si sono rovinate e le ho sostituite.
    Le posso detrarre?
    rispondi al commento
  • Giulio2
    Giulio2
    Giovedì 9 Novembre 2017, alle ore 11:45
    Ho acquistato un box in un condominio vicino a casa e l'ho reso pertinenziale al mio appartamento.
    Il box è usato, costruito anni fa, ma non gli è mai stata fatta la pavimentazione, che risulta grezza in cemento con un fastidioso scalino in entrata (fatto originariamento per prevedere un pavimento in futuro).
    Adesso vorrei piastrellare il box e vorrei sapere se posso usufruire della detrazione.
    Ho letto che per spazi privati "la posa di una nuova pavimentazione dove prima non era presente è detraibile", ma la mia domanda è: un box è considerato una spazio "esterno"?
    Il box in questione è interno all'edificio, con il portellone sulla parete esterna della casa.
    Quindi si affaccia verso l'esterno.
    In sostanza, nel mio caso, posso chiedere la detrazione del 50% delle spese, salvo chiaramente effettuare il bonifico parlante?
    Giulio
    rispondi al commento
  • Arnold69
    Arnold69
    Lunedì 10 Luglio 2017, alle ore 23:14
    SALVE A TUTTI, HO QUESTO QUESITO DA PROPORRE E MI SERVIREBBE PER FAVORE UN AIUTO. NEL 2016 HO FATTO VARI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA MIA CASA AL MARE (DEFINITA AL CATASTO VILLETTA) PER PROBLEMI GRAVI DI INFILTRAZIONE. IL GEOMETRA HA PROVVEDUTO A FARE LE ANALISI IN LOCO  E A PRODURRE LA PERIZIA E IL COMUNE ERA STATO INFORMATO DEGLI INIZI LAVORI E SOCIETÀ COMPETENTE. FATTURE E BONIFICI FATTI COME SEMPRE IN MODO CORRETTO PER AVERE I RIMBORSI FISCALI ORA LA MIA COMMERCIALISTA CHE TRA L'ALTRO MI HA CONTATTATO ALLA FINE DELLA CONSEGNA DEL 730 QUANDO AVEVA I DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DA UN SACCO DI TEMPO MI DICE CHE POTREBBERO ESSERCI DEI PROBLEMI. SULLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE CHE HO DOVUTO RIFARE PER I PROBLEMI DI INFILTRAZIONE LA AGENZIA DELLE ENTRATE NON AVVALORA QUESTO TIPO DI LAVORI SUL DISCORSO CHE LA MIA ABITAZIONE (RICORDO A CATASTO SEGNATA COME VILLETTA)  NON E A SCHIERA, MA INDIPENDENTE. VOLEVO CAPIRE COME PROCEDERE PERCHÉ' NON CI STO A PERDERE TUTTO QUEL RIMBORSO FISCALE. GRAZIE ARNALDO
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Arnold69
      Martedì 11 Luglio 2017, alle ore 12:04
      Purtroppo le detrazioni fiscali non sono possibili per manutenzione ordinaria di parti private di immobili. Lavori di manutenzione ordinaria sono detraibili solo per parti comuni di edifici condominiali. Prima di effettuare un intervento (per quanto in questo caso urgente) è sempre meglio chiedere consulenza riguardo alle detrazioni.
      rispondi al commento
  • Sara.m.
    Sara.m.
    Domenica 11 Giugno 2017, alle ore 14:16
    Il rifacimento degli impianti è inquadrabile come manutenzione straordinaria, che avrebbe bisogno di presentare per lo meno una CILA in comune. Non avendola presentata, non le resta che provare a continuare a beneficiare della detrazione nella speranza di non ricevere controlli e di conseguenzaa dover esibire la pratica comunale.
    rispondi al commento
  • Deddo001
    Deddo001
    Martedì 16 Maggio 2017, alle ore 22:11
    Ti risponderà qualcuno più esperto, ma non credo che esista ristrutturazione o manutenzione straordinaria (come credo sia nel tuo caso) senza cila, scila o DIA cioè senza la relativa comunicazione e conseguente autorizzazione dell'amministrazione di propria competenza, per poi beneficiare delle detrazioni. 
    rispondi al commento
  • Deddo001
    Deddo001
    Sabato 13 Maggio 2017, alle ore 11:06
    Nel caso di possibilità in ambito ristrutturazione detrarre le spese per pavimentazioni, cioè laddove si verifichino i requisiti da voi ampiamente esposti, si può beneficiare anche di iva agevolata 10%? O vale solo per i cosìddetti beni finiti? Oppure si deve ricorrere al "giro" attraverso la ditta esecutrice dei lavori? Grazie. Sto impazzendo 
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Deddo001
      Domenica 11 Giugno 2017, alle ore 14:21
      Iva al 10% se pavimenti forniti e posati da medesima ditta. Iva al 22% se acquistati da una ditta e posati da un'altra. Iva al 22% se acquistai e posati con fai da te.
      rispondi al commento
  • Deddo001
    Deddo001
    Sabato 13 Maggio 2017, alle ore 11:02
    Nel caso in cui fosse possibile la detrazione dei pavimenti (anche eseterni), quindi di ristrutturazione e modifica ecc, si può usufruite anche di iva agevolata?
    rispondi al commento
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