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Il rifacimento dei pavimenti di un'abitazione esistente è spesso oggetto di dubbi per quanto riguarda le detrazioni fiscali. In effetti, come per molti altri interventi edilizi, la sua detraibilità dipende dal contesto dei lavori.
In alcuni casi non è detraibile, mentre in altri può beneficiare della detrazione 50 % sulle ristrutturazioni edilizie oppure della detrazione 65% sul risparmio energetico. Cerchiamo allora di chiarire i casi più frequenti.
La semplice sostituzione di una pavimentazione interna, se non accompagnata da altri interventi, si configura come un'opera di manutenzione ordinaria.
La normativa sulla detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie prevede la detraibilità delle opere di manutenzione ordinaria solo quando eseguite all'interno di spazi comuni condominiali.
In questo caso rientrano tra le spese detraibili la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo, la realizzazione di un nuovo sottofondo, la fornitura e la posa del nuovo pavimento.
Non ci sono caratteristiche particolari che debba avere il nuovo pavimento.
È detraibile un pavimento di materiale e colore diverso dal precedente, come pure un pavimento con le medesime caratteristiche.
Sono detraibili anche le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni di parti condominiali, senza dover per forza provvedere alla sostituzione di tutte le piastrelle. Stesso discorso è applicabile ad interventi di riparazione o sostituzione dei gradini delle scale comuni.
La detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale.
Le manutenzioni ordinarie non sono invece ammesse alla detrazione sulle ristrutturazioni quando sono eseguite su abitazioni private. Quindi, se il medesimo intervento di semplice sostituzione o riparazione del pavimento avviene all'interno di un'abitazione privata, non si potrà godere del beneficio fiscale.
Tuttavia la rimozione e sostituzione di un pavimento all'interno di un'abitazione privata può diventare detraibile qualora rientri in un intervento edilizio più vasto, classificabile come manutenzione straordinaria o ristrutturazione (che comporti ad esempio la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuovi muri divisori, lo spostamento dei servizi igienici, ecc.).
Il rifacimento di un pavimento in un'abitazione privata è detraibile anche quando si configura come un'opera necessariamente conseguente ad un'altra opera che, presa singolarmente, può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Ad esempio, se rinnovo completamente l'impianto idraulico del bagno (opera che può accedere alla detrazione sulle ristrutturazioni) e per procedere sono costretta a rimuovere la pavimentazione esistente e posarne una nuova, tutte le spese (comprese quelle di rimozione delle vecchie piastrelle, di fornitura e posa di quelle nuove) possono godere del beneficio.
La semplice sostituzione di un pavimento interno, sia che avvenga su parti condominiali che in un'abitazione privata, non può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico.
Tuttavia, se si tratta di un'opera funzionale alla realizzazione di un intervento di risparmio energetico, è possibile fare alcuni ragionamenti.
Prendiamo ad esempio una soletta che costituisce il pavimento controterra di un'abitazione. Isolando termicamente la soletta, o rifacendola con un nuovo vespaio isolato, è possibile beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 31 maggio 2007 ci fornisce un elenco delle spese detraibili in caso di interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
Non si parla in modo specifico di pavimentazione. Pertanto procediamo con logica.
Considerato che nel calcolo della trasmittanza totale di una soletta vengono fatti rientrare tutti gli strati che la compongono (pavimento compreso) e che per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è necessario raggiungere determinati valori di trasmittanza complessivi per la soletta che viene isolata, riterrei in questo caso detraibile, oltre al materiale coibente, anche il rifacimento del pavimento poiché anch'esso contribuisce al raggiungimento del valore finale.
Un'altra situazione molto frequente è la sostituzione della pavimentazione in occasione del rifacimento di un impianto di riscaldamento con pannelli radianti a pavimento.
Ormai sappiamo che la sostituzione, parziale o integrale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici e, a partire da gennaio 2015, generatori a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
Sempre la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007 ci fornisce, relativamente a questi interventi, le spese connesse detraibili:
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Nelle opere murarie necessarie all'installazione di un impianto radiante a pavimento possono rientrare anche la dismissione delle vecchie piastrelle e la fornitura/posa delle nuove?
L'Agenzia delle Entrate - con risoluzione n.283/E del 7 luglio 2008 - risponde al dubbio posto da un contribuente che aveva installato un impianto radiante a pavimento:
sono ammesse alla detrazione solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. […]
Si ritiene, a titolo di esempio, che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione sul risparmio energetico il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Quindi in caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione con installazione di pannelli radianti a pavimento, la dismissione e la fornitura/posa di nuove piastrelle non beneficia della detrazione sul risparmio energetico, ma si può comunque optare per quella sulle ristrutturazioni edilizie.
Il rifacimento o la nuova realizzazione di pavimenti esterni su parti comuni di edifici condominiali è un'opera sempre agevolabile con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Se invece si parla di spazi esterni privati il discorso è diverso. L'Agenzia delle Entrate indica che la posa di una nuova pavimentazione dove prima non era presente è detraibile, mentre nel caso di sostituzione di un pavimento esistente è necessario modificarne la superficie (intesa come forma dell'area pavimentata) e i materiali.
Per far rientrare nella detrazione il semplice rifacimento di una pavimentazione esterna privata conservandone medesima superficie e materiali, bisogna trovarsi nella situazione precedentemente descritta legata all'esecuzione di altre opere agevolabili.
Facciamo un esempio. Sotto la pavimentazione esterna del mio giardino passano delle tubazioni dell'impianto idraulico che devo sostituire completamente posando tubazioni più resistenti.
L'opera sull'impianto può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
Per procedere devo rimuovere la pavimentazione esistente e poi ripristinarla.
In questo caso il rifacimento del pavimento è un'opera necessariamente conseguente ad un intervento agevolabile, pertanto rientrano nella detrazione anche le spese relative alla pavimentazione.
La detrazione sul risparmio energetico non è ammessa né per la semplice sostituzione né per la posa di nuovi pavimenti esterni.
Tuttavia, qualora l'intervento relativo al pavimento esterno riguardi l'isolamento di una terrazza di copertura pedonabile, allora è possibile fare i medesimi ragionamenti che abbiamo affrontato per i pavimenti interni nel caso di isolamento di un solaio controterra.
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