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Negli ultimi anni, i bonus per l'esecuzione di lavori presso le proprie abitazioni sono stati, oggetto di importanti riforme, essenzialmente dovute all'avvicendarsi dei nuovi Governi, aventi posizioni molto diverse, in alcuni casi diametralmente opposte in termini di bonus fiscali.
In particolare, le ultime Manovre fino a oggi hanno confermato i principali bonus fiscali, ma hanno fortemente ampliato i requisiti di accesso e ridotto la vantaggiosità, attraverso la diminuzione delle percentuali detraibili.
Ciò al fine di garantire il rispetto degli accordi presi in ambito europeo, da sempre poco aperto a una politica agevolativa eccessivamente ampia, formalizzati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR).
In particolare, pur avendo prorogato importanti bonus fiscali, già in vigore negli anni passati, in alcuni casi sono state previste graduali diminuzioni dell'aliquota detraibile.
Con specifico riferimento al comparto casa, le ultime Manovre hanno prorogato le seguenti agevolazioni fiscali:
Gli interventi che consentono di usufruire dell'agevolazione fiscale pari al 50%, riguardano:
L'agevolazione è prevista per le spese sostenute nell'anno solare, nel rispetto del principio di cassa a favore dei soggetti contribuenti che hanno sostenuto costi per gli interventi agevolabili.
I beneficiari della detrazione fiscale pari al 50% sono:
Tali soggetti devono possedere l'immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell'intervento di recupero edilizio a titolo di proprietà, nuda proprietà e altro diritto reale ( usufrutto, diritto di superficie e abitazione).
In alternativa, i soggetti indicati devono possederlo a titolo di detenzione, locazione e comodato uso (Circolare Ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E).
Possono, altresì, usufruire della detrazione anche il futuro acquirente dell'immobile o ancora i familiari conviventi con il possessore intestatario dell'immobile o convivente more uxorio.
Sono ammessi al beneficio fiscale anche il soggetto che ha stipulato un contratto preliminare di vendita, purché il contratto sia registrato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione e a condizione che sia messo in possesso dell'immobile.
Gli interventi agevolati devono riguardare:
Il riferimento normativo all'immobile di tipo residenziale, comporta l'automatica esclusione di altre tipologie di edifici a diversi usi destinati.
In particolare, deve ritenersi escluso il diritto a usufruire della detrazione pari al 50% per le spese sostenute per interventi eseguiti su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Tra gli interventi soggetti a detrazione 50% si annovera il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti; essi rientrano a tutti gli effetti tra quelli di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo.
Naturalmente è necessario che la trasformazione in abitazione non comporti un aumento di volume.
Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione edilizia, occorre adempiere a specifici obblighi dichiarativi e, in particolare:
Per ottenere l'agevolazione fiscale, occorre effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale, ove risulti:
Per gli interventi realizzati da più soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale devono essere indicati i relativi codici fiscali.
Se invece i lavori di ristrutturazione sono realizzati su parti condominiali comuni, occorre indicare il codice fiscale dell'amministratore di condominio o di qualsiasi altro condomino che provvede al pagamento.
L'art. 16, comma 2 bis, D.L. n. 63/2013 (convertito con L. 90/2013), come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che:
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
Il soggetto che intende avvalersi della detrazione o, in alternativa, un intermediario abilitato devono, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inviare telematicamente la comunicazione a ENEA, utilizzando il sito www.efficienzaenergetica.enea.it.
Con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti su parti condominiali comuni, è previsto l'obbligo di conservare specifica documentazione, da esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, occorre essere in possesso di:
In alternativa a tale documentazione, per gli interventi su parti comuni, il condomino può farsi rilasciare apposita certificazione da parte dell'amministratore che attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, nonché l'indicazione della quota che il contribuente può portare in detrazione.
Il bonus arredi è confermato per tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, con una graduale riduzione delle aliquote.
Si tratta di una agevolazione fiscale che consente di portare in detrazione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La Legge di Bilancio 2022, come rilevato, ha diminuto, a partire dal 1 gennaio 2023, l'importo massimo di spesa detraibile a euro 5.000 (per il 2022 il limite di spesa è pari a euro 10.000).
ATTENZIONE !Può usufruire del bonus mobili solo chi ha usufruito anche del bonus ristrutturazioni.
La detrazione in esame si applica con riferimento a spese documentate e sostenute per l'acquisto di:
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/2013, ha chiarito che rientrano nell'agevolazione fiscale del 50% determinate categorie di mobili quali, a titolo esemplificativo:
Devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del c.d. bonus mobili porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici agevolabili rientrano, secondo quanto disposto a titolo esemplificativo dall'Agenzia delle Entrate:
Gli interventi di riqualificazione energetica, diversi da quelli c.d. trainanti previsti dall'art. 119 Decreto Rilancio, che danno diritto alla detrazione pari al 110%, consentono di usufruire di una minore percentuale di detrazione dal 50 al 65%.
Tali agevolazioni sono state introdotte dall'art. 1, comma 344-349, Legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) e poi confermate, con modifiche, dalle successive Manovre Finanziarie.
Nella maggior parte dei casi è possibile portare in detrazione le spese al 65%. In alcuni casi è tuttavia detrarre al 50% le spese.
L'incentivo consente al beneficiario di ottenere un rilevante sconto, ai fini delle imposte sui redditi in sede di dichiarazione, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
La percentuale massima detraibile varia in base alla tipologia di intervento e, conseguentemente, all'indice di prestazione energetica conseguito.
In particolare, dal 1 gennaio 2018, gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF/IRES sono i seguenti:
Come noto, Il Decreto Rilancio, emesso dall'Esecutivo in piena emergenza sanitaria, aveva esteso l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura a quasi tutti i bonus riguardanti il comparto casa.
La precedente Manovra 2020 aveva limitato il campo di applicazione di tali modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale sia da un punto di vista oggettivo (a esempio, ecobonus e sismabonus) sia soggettivo, prevedendolo, nella maggior parte dei casi per i soggetti c.d. incapienti.
L'emersione di una serie di frodi, legate ai bonus edilizi, ha "costretto" gli ultimi Governi a fare dietrofront in materia di fruibilità dei bonus edilizi.
In particolare, a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del Tuir e per gli interventi in materia di ecobonus, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d'imposta.
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