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Con la proroga del Bonus ristrutturazione disposto dalla Legge di Bilancio 2022 è possibile beneficiare, fino alla fine di quest'anno, della detrazione fiscale del 50%, in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Il Bonus ristrutturazioni potrà essere utilizzato, come ricorda l'Agenzia delle Entrate nella guida aggiornata a ottobre 2022, anche per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.
Nessuna fretta dunque per coloro che vogliano avviare lavori di riqualificazione della propria abitazione o delle parti comuni del condominio.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Quando si decide di effettuare dei lavori in casa ci si chiede se rientrino o meno nelle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge. Il groviglio di norme non aiuta di certo a districarsi nell'ambito di un argomento piuttosto complesso.
Per chi si appresta ad effettuare dei lavori di ristrutturazione, frequenti sono i dubbi in ordine alle tipologie di interventi ammessi al bonus ristrutturazione.
Facciamo dunque il punto della situazione illustrando quelli che sono i lavori ammessi, anche alla luce delle novità introdotte con l'ultima Manovra economica.
In questo articolo, tenendo conto di quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate, cercheremo di fare chiarezza affinché il lettore interessato possa essere più consapevole della situazione, evitando di incorrere in spiacevoli sorprese.
Gli interventi agevolabili, eseguiti sulle singole unità immobiliari situati sul territorio dello Stato, sono previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Non rientrano nei benefici fiscali i lavori di manutenzione ordinaria, salvo che siano riconducibili a più vasti interventi di ristrutturazione.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Mef, anche per la sostituzione delle porte interne, si potrà fruire, a partire dal 2021, dell'incentivo fiscale pari al 50%.
L'intervento, pur se eseguito in un edificio singolo, rientrerà nell'agevolazione fiscale, purché il lavoro sia riconducibile ad un intervento di manutenzione di carattere straordinario.
I lavori oggetto di detrazione ristrutturazione devono essere eseguiti su unità immobiliari residenziali, appartenenti a qualsiasi categoria catastale.
Sono infatti comprese anche le opere realizzate sulle pertinenze dell'immobile.
Da tenere distinti sono gli interventi oggetto di detrazioni fiscali che possono essere eseguiti nell'ambito degli edifici condominiali.
Gli interventi devono essere realizzati sulle parti comuni degli stabili condominiali e comprendono anche i lavori di manutenzione ordinaria, esclusi in caso di singole unità immobiliari.
Di seguito analizzeremo le varie tipologie di opere agevolabili, facendo degli esempi, al fine di aiutare il lettore contribuente a fare chiarezza su un argomento alquanto complesso.
Si considerano interventi di manutenzione straordinaria quelle opere o modifiche finalizzate:
Requisito necessario è che queste opere o modifiche non debbano comportare una variazione della volumetria complessiva degli edifici né mutamenti delle destinazioni d'uso.
Rientrano inoltre nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria quelli che determinano frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportano variazione delle superfici delle singole unità immobiliari.
Anche in questo caso requisito indispensabile è che non vi sia modifica della volumetria complessiva dei fabbricati o variazione dell'originaria destinazione d'uso.
Per manutenzione ordinaria si intendono invece gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che siano necessari per poter mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.
Si pensi alla tinteggiatura della facciata del condominio
Ricordiamo che gli interventi di manutenzione ordinaria, potranno essere oggetto di detrazione solo qualora riguardino parti comuni del condominio.
La detrazione fiscale ristrutturazione spetta a ciascun condominio in base alle quote millesimali.
Per far chiarezza facciamo alcuni esempi di manutenzione ordinaria che non sono oggetto di beneficio fiscale qualora gli interventi vengano realizzati su singola unità immobiliare:
Fanno parte degli interventi di restauro e risanamento conservativo quelli volti alla conservazione dell'immobile e finalizzati ad assicurarne la funzionalità.
Veniamo ora a gli interventi comportanti una vera ristrutturazione edilizia.
Quali sono le spese di ristrutturazione che possono essere scaricate nella dichiarazione dei redditi?
Si tratta di quei lavori diretti a trasformare l'edificio dando luogo ad un fabbricato del tutto o in parte diverso da quello originario. Casi di ristrutturazione edilizia sono, ad esempio:
Precisiamo, seguito intervento di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il beneficio fiscale non è riconosciuto, trattandosi a tutti gli effetti di una nuova costruzione.
In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento dell'edificio, la detrazione è ammessa solo in riferimento alle spese relative alla parte esistente, poiché l'ampliamento costituisce una nuova costruzione.
Costituiscono agevolabili anche altre tipologie di interventi, in particolare:
Se il Bonus ristrutturazione potrà essere utilizzato fino alla fine del 2024, si ferma invece al 31 dicembre 2022 la possibilità di effettuare interventi di rimozione delle barriere architettoniche con aliquota maggiorata al 75%.
La detrazione extra era stata introdotta infatti dalla Legge di Bilancio 2022 solo per l'anno in corso. Scaduto il termine le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche potranno nuovamente essere portate in detrazione avvalendosi del Bonus ristrutturazioni.
Confermati fino alla fine del 2024 lo sconto in fattura (previo accordo dell'impresa che ha eseguito i lavori) e la cessione del credito di imposta a terzi soggetti, comprese le banche, così come previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2022) che ha introdotto il Superbonus 110%.
Mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi attraverso il software online, il soggetto interessato potrà esercitare l'opzione in alternativa alla normale richiesta di detrazione fiscale. Il termine per la comunicazione, originariamente fissato al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione è slittato al 29 aprile.
Si segnala, inoltre, per quanto concerne gli adempimenti da effettuare per il riconoscimento del bonus, l'obbligo di inviare i dati ad Enea qualora i lavori realizzati comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile.
Oltre alle spese effettuate per poter porre in essere le opere oggetto di agevolazione, vi sono altre spese che il contribuente può detrarre dall'Irpef che non sono strettamente connesse alla realizzazione del lavoro da parte dell'impresa edile incaricata.
Si pensi a:
Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Quali sono i lavori per cui spettano le agevolazioni fiscali e qual è l'importo massimo che si può detrarre?
Per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024, in forza del cosiddetto bonus ristrutturazioni spetta la detrazione pari al 50% con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, in caso di proprietà esclusiva.
Stessa detrazione del 50% è ammessa nel caso ci si trovi in ambito condominiale e si effettuino lavori sulle parti comuni del condominio.
Per parti comuni del fabbricato si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, anche se esistono più proprietari nello stesso immobile, descritte agli articoli 1117 n. 1, 2, 3 del codice civile.
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