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IVA agevolata per lavori di ristrutturazione edilizia

IVA agevolata al 10% e al 4% per gli interventi di ristrutturazione: vediamo nel dettaglio per quali interventi è riconosciuta e i casi in cui non si applica.
Pubblicato il / Aggiornato il

IVA agevolata al 10% e al 4% per ristrutturazioni


Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi di ristrutturazione che consentono di usufruire delle agevolazioni fiscali.

IVA agevolata al 4%


Il regime dell'IVA al 4% riguarda tutte le spese derivanti dalla realizzazione delle opere murarie, dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento, idrico e così via relative all'esecuzione di opere complessivamente necessarie per la costruzione della prima casa.

Iva Agevolata prima casa per ristrutturazione
Per accedere all'aliquota agevolata dell'IVA al 4% è necessario possedere una serie di requisiti soggettivi, cioè propri del soggetto richiedente le agevolazioni, e oggettivi, cioè relativi al fabbricato:

- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- l'acquirente non deve essere titolare (neppure per quote) di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;

- l'immobile in questione deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la residenza, oppure nel Comune in cui l'acquirente intende trasferirsi entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.

L'IVA agevolata è riconosciuta anche per gli ampliamenti della primacasa con il vincolo però che dopo la parte ampliata non costituisca un'unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all'immobile risultante caratteristiche di lusso.


Iva Agevolata 10%


L'Iva agevolata 10% per lavori di ristrutturazione edilizia è applicabile sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

Si può fruire di questa agevolazione, però, solo se l'esecuzione dei lavori avviene nell'ambito di un regolare contratto di appalto e qualora l'appaltatore, ossia la ditta edile, fornisca beni di valore significativo.

L'elenco dei beni con IVA agevolata al 10% è individuato dal decreto 29 dicembre 1999 e riguarda beni quali:
ascensori e montacarichi;

• opere che consentono un risparmio energetico come la sostituzione degli infissi con infissi in vetro camera che rispettino i requisiti previsti, la sostituzione della caldaia con una a condensazione che utilizzi valvole termostatiche o sistemi di riscaldamento con fluido a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento, pannelli radianti, ecc.);

• installazione di pompe di calore ad alta efficienza e scambiatori geotermici a bassa entalpia;

isolamento termico delle pareti, delle coperture e dei solai;

• installazione di pannelli solari per acqua calda sanitaria;

• spese tecniche per attestazione prestazione energetica;

videocitofoni;

condizionatori e riciclo dell'aria;

sanitari e rubinetteria da bagni;

• impianti di sicurezza.

Iva agevolata per beni finiti
In particolare, per tali beni chiamati anche beni finiti, perché anche se incorporati nella costruzione conservano la propria individualità, è prevista l'applicazione di un'IVA agevolata sia quando l'acquisto è fatto direttamente dalla persona che commissiona i lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.


Su quali interventi è possibile applicare l'IVA ridotta?


Le indicazioni dettagliate in merito agli interventi di ristrutturazione casa sui quali è possibile fruire dell'agevolazione sono riportate nei riferimenti normativi, ma non sempre è semplice capire quali sono le regole da rispettare per rientrare nell'agevolazione.

Vediamo di seguito in dettaglio cosa dice la norma.


Ristrutturazioni edilizie


L'applicazione dell'IVA agevolata al 10% è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali, rientranti nel regime fiscale dedicato al recupero edilizio, ovvero al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione.

Nell'articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999 sono elencati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta al 10%.

Manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Fabbricati ammessi


I fabbricati civili che rientrano nell'agevolazione dell'IVA al 10% sono quelli che hanno più del 50% della superficie adibita a uso privato, cioè quelli definiti a prevalente destinazione abitativa.

Iva agevolata per ristrutturazione condomini
Le categorie di immobili ammesse sono:
• unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
• relative pertinenze;
parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
• edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
• edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività, quali conventi o ospizi.


Valore dei beni significativi


Come detto prima l'IVA agevolata al 10% si applica solo se l'esecuzione dei lavori avviene nell'ambito di un regolare contratto di appalto e qualora l'appaltatore, ossia la ditta edile, fornisca beni di valore significativo.

È quindi importante comprendere cosa sono i beni significativi, il cui elenco abbiamo già riportato prima (ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetti da bagno, impianti di sicurezza), per i quali vige la regola dell'applicazione dell'IVA al 10% fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del loro valore.

In prativa il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della prestazione il valore dei beni significativi.

Vediamo un esempio fornito nella guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie :

Esempio calcolo IVA agevolata sui beni significativi

IVA agevolata : quali i documenti necessari?


Per ottenere l'agevolazione dell'IVA al 10% non occorrono comunicazioni ad Enti istituzionali, né è obbligatorio il pagamento tramite bonifico, ma è indispensabile che i lavori di ristrutturazione siano eseguiti su abitazioni adibite a dimora di privati o in condomini la cui destinazione prevalente è di tipo abitativo.

Per usufruire dell'agevolazione occorre che Il prestatore d'opera o l'impresa compili correttamente la fattura indicando il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi di modo da stabilire l'importo esatto sul quale applicare l'IVA al 10% e quello invece soggetto all'aliquota ordinaria.
Nel caso dei condominio è compito dell'Amministratore compilare la documentazione utile per fruire dell'agevolazione.

Per avere diritto agli sgravi fiscali di ristrutturazioni IVA agevolata 10% e 4% , l'acquirente, nella persona del committente o in qualità di ditta edile, deve presentare al rivenditore l'autocertificazione con la quale si dichiara sotto la propria responsabilità di rientrare in uno dei casi previsti dalla Legge a cui spetta l'agevolazione fiscale dell'IVA ridotta al 4% o al 10%.

Il documento deve contenere necessariamente:

i dati dell'acquirente o della ditta;
i dati dell'immobile a cui sono destinati i beni;
la tipologia di intervento eseguito.


Il modello per l'Autocertificazione


Il modello da compilare per l'autocertificazione dell'IVA agevolata è disponibile gratuitamente su Internet, ed è possibile compilarlo e stamparlo comodamente da casa.

Riportiamo di seguito i contenuti principali:

Modello autocertificazione IVA al 4%
Modello autocertificazione IVA al 10%
Tale modello, è in formato pdf o word, per cui va aperto, scaricato gratis sul proprio computer, stampato e compilato.


Documenti da allegare alla Autocertificazione


Alla autocertificazione va allegata inoltre una serie di documenti in base alla tipologia di lavoro realizzato:

Per ristrutturazione prima casa IVA 4% e per ristrutturazione NON prima casa:
- copia della concessione edilizia (se richiesta);
- copia dell'atto preliminare (in caso di costruzione per conto terzi);
- fotocopia documento;
- fotocopia del codice fiscale.

Per lavori di ristrutturazioni edili, restauro, risanamento e manutenzione ordinaria e straordinaria IVA 10% ai documenti sopra indicati va aggiunta la documentazione che attesti l'inizio dell'Attività.

In quali casi l'IVA agevolata non è applicabile?


L'IVA agevolata al 10% che come abbiamo detto precedentemente si applica per i lavori di recupero edilizio, non è applicabile invece su:

• materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

• materiali o beni acquistati direttamente dal committente;

• prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

• prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva ordinaria alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.


riproduzione riservata
IVA per lavori edili
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Brigante1976
    Brigante1976
    Martedì 5 Dicembre 2023, alle ore 13:55
    Sono proprietario di un'abitazione nella quale risiedo.
    Devo far installare, in EDILIZIA LIBERA, una canna fumaria esterna in acciaio per l'estrazione dei fumi a cui collegare una stufa a pellet da acquistare?
    Posso usufruire dell'IVA agevolata al 10%?In questo caso, si tratta di opera di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Brigante1976
      Giovedì 7 Dicembre 2023, alle ore 16:41
      Sì, essendo un intervento di riqualificazione energetica dell'impianto esistente viene inquadrato nella manutenzione straordinaria.
      Può beneficiare dell'iva ridotta al 10% sia in sede di acquisto che nella posa in opera della stufa a pellet, compreso l'installazione della nuova canna fumaria, se l'acquisto viene effettuato dall'impresa o della ditta installatrice.
      Se l'acquisto lo fa Lei, l'aliquota iva applicata è del 22%.
        L'opera, inoltre, può beneficiare della detrazione fiscale del 50% della spesa sostenuta in 10 rate annuali di pari importo.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Se109510
    Se109510
    Sabato 21 Maggio 2022, alle ore 17:21
    Buongiorno, ho comprato la mia prima casa e ho spostato la residenza. Ho acquistato una caldaia con sconto in fattura del 65% così facendo posso accedere anche al bonus mobili. Ora dovrei fare dei lavori all'impianto elettrico e volevo sapere con che aliquota Iva posso farmi fare la fattura e se posso portarla in detrazione al 50% per ristrutturazione. Non ho fatto nessuna comunicazione in comune. Devo fare qualche comunicazione? Grazie mille 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Se109510
      Martedì 24 Maggio 2022, alle ore 12:41
      La sostituzione della caldaia con lo sconto in fattura del 65% non dà il diritto di beneficare del Bonus Mobili. La rifazione dell'impianto elettrico con la detrazione del 50%, invece, Le dà questa possibilità. Per questo tipo d'intervento non è richiesta alcuna autorizzazione mentre l'aliquota iva da applicarsi è quella agevolata al 10%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Fabymatty
    Fabymatty
    Mercoledì 11 Maggio 2022, alle ore 00:19
    Ho un quesito da porle...
    Ho regolare SCIA aperta per restauro e risanamento conservativo (leggero), se io proprietario acquisto direttamente il materiale elettrico ho diritto all'IVA agevolata al 10% per il solo acquisto del materiale?
    rispondi al commento
  • Cristina
    Cristina
    Mercoledì 23 Febbraio 2022, alle ore 11:12
    Buongiorno, sto ristrutturando la mia abitazione, ho una SCIA aperta.
    Per la sostituzione del cancello pedonale e carrabile vorrei affidarmi ad un fabbro di fiducia, senza chiedere alla ditta appaltatrice di occuparsi della fornitura e messa in opera.
    Qualora decidessi di provvedere in tal senso, l'IVA che devo pagare al fabbro è pari al 22%?
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Cristina
      Giovedì 24 Febbraio 2022, alle ore 17:51
      L'iva rimane agevolata al 10% ed ha la facoltà di detrarre la spesa nella misura del 50%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Paolo
    Paolo
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 18:24
    Ho appena ristrutturato l'appartamento e dichiarato la chiusura lavori (dicembre 2021.
    Iil falegname però mi deve ancora fatturare, è possibile applicare l'IVA al 10% o essendo la fattura posteriore alla chiusura lavori si applica l'IVA al 22%. .
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Paolo
      Giovedì 17 Febbraio 2022, alle ore 13:09
      No, l'iva rimane al 10% se nella fatturazione sarà indicato "a saldo" dell'intervento precedente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Simone.bellocchio
    Simone.bellocchio
    Sabato 22 Gennaio 2022, alle ore 18:38
    Ho una SCIA aperta per ristrutturazione- Ho una ditta a cui ho affidato i lavori e che sto pagando con IVA al 10%.
    Alcuni lavori di pavimentazione esterna, li fare fare ad una seconda ditta: anche in questo caso potrei usufruire del 10% previa compilazione del modulo di autocertificazione?
    Anche se ho già una ditta a cui ho appaltato la gran parte dei lavori?
    SB
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Simone.bellocchio
      Lunedì 24 Gennaio 2022, alle ore 11:07
      Sì, l'aliquota iva rimane invariata. E' consigliabile rimanere immutato il rapporto iniziale, cioè che la ditta subappaltatrice fatturi all'impresa madre e quest'ultima fatturi a Lei. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Salvatore
    Salvatore
    Giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 19:27
    I lavori eseguiti per ripristino e messa in sicurezza dei danni, sulla propria abitazione privata, causati da una alluvione possono avere una agevolazione fiscale?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Salvatore
      Martedì 30 Novembre 2021, alle ore 21:37
      Purtroppo no. L'unica agevolazione è data sull'iva al 10%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Rossella5
        Rossella5 Pasquale
        Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 00:20
        Come si fa ad usufruire dell’iva al 10% per alluvione se non c’è nessuna cila o scia aperta e se le prestazioni sono fatti da artigiani (no impresa appaltata)?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Rossella5
          Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 18:20
          Per beneficiare dell'iva agevolata al 10% non è necessario nessun provvedimento autorizzativo comunale. V
          a applicata a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili a destinazione residenziale (art. 7, comma 1, lettera b della legge n. 488/1999).
          Cordiali saluti.  
          rispondi al commento
  • Luca
    Luca
    Mercoledì 10 Novembre 2021, alle ore 19:42
    Vi risulta che una ditta edile che sta svolgendo lavori di ristrutturazione da fatturare al cliente privato con IVA al 10% può acquistare i materiali chiedendo l'applicazione dell'IVA al 10% e poi fatturati al cliente privato?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luca
      Giovedì 11 Novembre 2021, alle ore 18:17
      A tutti gli acquisti fatti direttamente dal Committente o dall'impresa (pavimenti, rivestimenti, sanitari, ecc.) si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Nella fatturazione al cliente, poi, la ditta applicando l'aliquota ridotta al 10%, andrà in credito iva nei confronti dello Stato. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Stefania
        Stefania Pasquale
        Martedì 8 Febbraio 2022, alle ore 17:54
        Posso fare una domanda collegandomi alla sua risposta?
        Nel caso in cui il pavimento venisse comprato dall'impresa con aliquita al 22% e poi emessa fattura con aliquota ridotta al 10% la base imponibile sarebbe quella originaria oppure quella maggiorata dell'iva al 22%?
        Vorrei insomma evitare di dover pagare 22%+10% di IVA.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Stefania
          Lunedì 14 Febbraio 2022, alle ore 11:24
          Per correttezza la base imponibile rimane la stessa in fase di acquisto e non quella di pagare due volte l'iva. Sarà, poi, l'impresa edile ad evere un credito iva che andrà a compensare nelle successive liquidazioni. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Danielenap
    Danielenap
    Lunedì 18 Ottobre 2021, alle ore 10:55
    Vorrei approfittare della sua disponibilità per avere ulteriori chiarimenti sulla possibilità di accedere all'IVA ridotta al 4%.
    Dal mese di Luglio abbiamo un nuova abilitazione (SCIA) su un immobile F3 il cui permesso a costruire era scaduto da circa 3 anni.
    Lo stato è da considerarsi "in corso di costruzione" e in particolare nella SCIA abbiamo inserito lavori di completamento quali: riadattamento dei vani, completamento degli impianti idrico termo sanitario ed elettrico che erano stati interrotti tre anni fa.
    Ci troviamo secondo lei di fatto nella possibilità di usufruire dell'aliquota IVA ridotta?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Danielenap
      Martedì 19 Ottobre 2021, alle ore 18:26
      Sì, se l'immobile è stato acquistato con i benefici "prima casa". Naturalmente va redatta l'apposita autocertificazione per la richiesta dell'iva ridotta al 4% come riportata nell'articolo. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
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