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Sono state, quindi, confermate tutte le indiscrezioni che davano per scontato la proroga delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico che prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'IRES (imposta sul reddito delle società) una percentuale consistente delle spese sostenute per interventi edilizi volti alla diminuzione dei consumi energetici degli edifici.
Oltre alla proroga per tutto il 2020, dal 1° gennaio sono entrate in vigore diverse novità.
L'art. 1, comma 70, ha rivisto in maniera restrittiva lo sconto in fattura inizialmente esteso a tutti i richiedenti.
L'estratto della legge parla di "unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo".
Restano in vigore le altre limitazioni imposte in precedenza da altri provvedimenti, come:
1- riduzione della percentuale di detrazione da 65% a 50% per gli interventi di sostituzione di serramenti, installazione di schermaturesolari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili;
2- applicazione di due diverse percentuali di detrazione (65% o 50%) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione.
La percentuale da applicare è determinata dalla contestuale installazione o meno di sistemi di termoregolazione evoluti (vedi spiegazione dettagliata nei prossimi paragrafi).
Restano fissi al 65% gli impianti ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, e gli impianti dotati di generatore d'aria calda a condensazione;
3 - esclusione dalla detrazione per impianti di climatizzazione invernali dotati di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto;
4 - nuova ammissione all'ecobonus per la sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori, con percentuale di detrazione al 65%;
5 - introduzione di un superbonus per i condomini che contestualmente agli interventi di efficientamento energetico attuano misure finalizzate a diminuire il rischio sismico, con aumenti della percentuale di detrazione fino all'80% o addirittura all'85%.
A partire dalla di entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013, n. 90, la percentuale della detrazione fiscale è stata innalzata al 65%, in precedenza era del 55% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica.
Successivamente la Legge di bilancio per 2017 ha introdotto, relativamente alle parti comuni condominiali, la possibilità di innalzare la percentuale di detrazione al 70% o al 75%, ma solo in casi particolari.
Legge di bilancio 2018, poi, ha dato una ulteriore facoltà agli edifici in condominio, un superbonus dell'80% e 85%.
È importante sottolineare che la detrazione sul risparmio energetico è da tenere nettamente separata dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Esistono diverse categorie di intervento ammesse alla detrazione fiscale.
Per ognuna di esse sono definiti i requisiti specifici, la percentuale di detrazione e l'importo massimo di spesa.
Attenzione: a differenza della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie che prevede un tetto massimo di spesa (corrispondente a 96.000 euro per unità immobiliare), la detrazione sul risparmio energetico stabilisce invece dei tetti massimi di detrazione.
Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all'edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti.
Per questa categoria si guarda al risultato finale, che deve essere efficace.
Non interessa quali opere siano realizzate, quanto piuttosto la riduzione del consumo energetico finale raggiunto dall'intero fabbricato.
Per gli interventi di riqualificazione globale la percentuale di detrazione è fissa al 65%, con un tetto massimo di detrazione pari a 100.000 euro.
Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.
Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.
La Legge 190/2014 ha incluso fra gli interventi sull'involucro anche quelli di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n.311.
Il limite di detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.
Variano invece le percentuali di detrazione:
- 65% per interventi su coperture, pavimenti e pareti (serramenti esclusi);
- 50% per serramenti e schermature solari.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi. Sono ritenuti assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell'Unione Europea o della Svizzera.
Il limite della detrazione per l'installazione di pannelli solari è di 60.000 euro, con percentuale di detrazione fissa al 65%.
Sono agevolabili gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti dotati di:
- caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori di aria calda a condensazione;
- pompe di calore ad alta efficienza;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- generatori di calore a biomasse combustibili;
- micro-cogeneratori, che conducano ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Rientra nel bonus anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
È necessario sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo.
Non è invece agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione su edifici che ne erano sprovvisti o sistemi in aggiunta a quelli esistenti (ad esempio installazione di pompe di calore in aggiunta a riscaldamento con caldaia e termosifoni).
L'unica eccezione prevista riguarda i generatori di calore a biomasse combustibili.
Inoltre, sono agevolabili i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Questi dispositivi devono garantire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro, ad eccezione dei micro-cogeneratori per i quali è posto un limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro.
I dispositivi multimediali per il controllo da remoto non hanno invece limite massimo di detrazione.
Diverse invece le percentuali di detrazione:
- 65% per caldaie a condensazione con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, per apparecchi ibridi, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici, micro-cogeneratori e dispositivi multimediali per il controllo da remoto;
- 50% per caldaie a condensazione senza contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti ed inoltre per generatori di calore a biomasse combustibili.
Per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali esistono alcuni casi particolari che permettono di innalzare la percentuale di detrazione a 70% o 75%.
Gli interventi che coinvolgono l'involucro del condominio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, possono godere della detrazione in misura del 70% delle spese sostenute.
La percentuale sale al 75% in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.
Le detrazioni inerenti questi casi particolari sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
In tutti gli altri casi restano invariati i tetti massimi di detrazione e le percentuali elencati nei paragrafi precedenti.
Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta, in alternativa all'ecobonus e al sismabonus, una detrazione:
- nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore;
- nella misura dell'85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari componenti l'edificio.
L'edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato di impianto di riscaldamento (ad eccezione del solo caso dell'installazione di pannelli solari dove l'esistenza dell'impianto di riscaldamento non è obbligatoria).
A differenza della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, valida solo per le abitazioni, la detrazione sul risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.), compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.
La prova di esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento , ed anche dal pagamento dell'IMU.
Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di ampliamento o di nuova costruzione dell'immobile .
Inoltre, per le ristrutturazioni che prevedono il frazionamento di un'unità immobiliare, il beneficio è ammesso solo in caso di realizzazione di un unico impianto di riscaldamento centralizzato.
Per tutti gli interventi agevolabili citati è necessario produrre ed essere in possesso dei seguenti documenti:
- l'asseverazione, da parte di un professionista abilitato che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti.
Nel caso di semplice sostituzione di serramenti, di installazione di caldaia a condensazione o di pompa di calore di potenza nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore;
- l'attestato di prestazione energetica, che riporterà i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento. In caso di sostituzione di serramenti, installazione di schermature solari, installazione di pannelli solari o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale la certificazione energetica non è richiesta;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, da compilare con i dati di chi usufruirà della detrazione e dell'edificio, indicando il tipo di intervento eseguito e il relativo costo.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere a ENEA, per via telematica, copia dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa.
L'invio di questa comunicazione richiederà l'intervento di un tecnico, a meno che non si tratti del caso di sostituzione di serramenti, installazione di schermature solari, installazione di pannelli solari o sostituzione dell'impianto termico, per i quali il comune cittadino può collegarsi autonomamente al sito di ENEA e inviare i documenti.
C'è però da rilevare che non sempre i passaggi della procedura sono comprensibili per chiunque, poiché si fa riferimento a trasmittanze, potenze nominali, etc.
Pertanto, per queste pratiche è sempre consigliabile chiedere l'assistenza di un esperto.
Una volta effettuata la comunicazione per via telematica, è necessario conservare i seguenti documenti, che dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate:
- provvedimento autorizzativo comunale (Permesso a costruire, Scia, Cila, o una autodichiarazione se sono interventi di edilizia libera);
- l'asseverazione (se il tipo di intervento non la richiede, certificazione dei produttori);
- la ricevuta di invio telematico effettuato a ENEA;
- le fatture relative agli interventi;
- le ricevute dei bonifici.
Per i pagamenti è molto importante rispettare le scadenze e le modalità previste dalla detrazione sul risparmio energetico. Il loro mancato rispetto potrebbe infatti comportare il decadimento della detrazione.
Ai fini della detrazione sul risparmio energetico è fondamentale effettuare i pagamenti esclusivamente con modello di bonifico apposito per le detrazioni fiscali, specificando l'intenzione di beneficiare di questo specifico bonus.
Potrete trovare tutti i dettagli nell'articolo inerente i pagamenti per le detrazioni fiscali, di cui consiglio la lettura.
Le spese documentate saranno poi detratte dall'Irpef o dall'Ires in 10 rate annuali di pari importo.
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