Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicazione dell'Iva agevolata per la commissione di lavori extracapitolato.
Con la Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2011, Interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - N. 39) della Tabella A, Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito all'applicazione dell'Iva agevolata per la richiesta di lavori extracapitolato commissionati direttamente allo stesso costruttore da cui si acquista la prima casa.
Come è noto l'aliquota agevolata del 4% si applica al caso di immobili in costruzione, quando essi sono realizzati e rivenduti direttamente da imprese o cooperative e sono edifici che presentano i requisiti di prima abitazione, e quindi non caratteristiche di lusso.
Il contribuente, socio di una cooperativa che realizza appunto alloggi non di lusso, che ha presentato l'interpello da cui è scaturita questa risoluzione, chiedeva quale fosse la corretta aliquota dell'Imposta sul Valore Aggiunto da applicare per il pagamento di alcune migliorie, non comprese nel capitolato stipulato, commissionate alla stessa ditta appaltatrice da cui stava acquistando l'immobile da destinare a prima casa e fatturate dalla stessa.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha privilegiato l'applicazione di un'aliquota del 4%.
L'AdE ha infatti motivato la risposta con il fatto che delle migliorie extracapitolato apportate in fase di costruzione dell'immobile non sono da intendersi quali interventi di ristrutturazione, in quanto l'immobile non è ancora completato.
Si tratta cioè di opere che si inseriscono nel processo di costruzione dell'immobile stesso al fine di assicurarne una migliore funzionalità attraverso l'inserimento di nuovi materiali o particolari accorgimenti costruttivi.
Quindi se il socio della cooperativa che richiede le migliorie possiede tutti i requisiti per usufruire dell'Iva agevolata per l'acquisto di prima casa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), tali agevolazioni si possono estendere anche alle richiesta di ulteriori lavori non compresi in capitolato.
Resta da intendersi, ovviamente, che tali migliorie non devono essere tali che dopo l'intervento la casa diventi un immobile di lusso, e non corrisponda più ai requisiti di prima casa.