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La dichiarazione di conformità di un impianto è il documento, rilasciato dal tecnico installatore dello stesso, con il quale si attesta la sua conformità alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste.
Questo documento venne istituito per la prima volta con la legge n. 46 del 1990, ormai sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, nato con l'intento di riordinare in un unico provvedimento legislativo le norme vigenti relative alla sicurezza degli impianti.
Lo scopo è stato anche quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, scongiurando soprattutto gli incidenti domestici dovuti al cattivo funzionamento degli impianti.
L'impresa installatrice è tenuta alla consegna del certificato di conformità, al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo integrale rifacimento.
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge, o per i casi nei quali non sia possibile reperire la dichiarazione di conformità, invece, il decreto 37/08 ha introdotto la cosiddetta Dichiarazione di Rispondenza, che deve essere redatta a cura di uno dei soggetti previsti dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i tipi di immobili, quindi anche per le civili abitazioni, e per tutti i tipi di impianti, come:
- impianti elettrici;
- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di automazione di porte e cancelli;
- impianti radiotelevisivi;
- impianti di riscaldamento, condizionamento e climatizzazione;
- impianti idro – sanitari;
- impianti gas;
- impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
- impianti di protezione antincendio.
Il certificato viene redatto sulla base di un modello pubblicato in allegato al D. M. 37/08.
Il modello è stato poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Per la Dichiarazione di rispondenza, invece, non esiste un modulo standard, ma nella pratica l'installatore dovrà redigere una sorta di relazione tecnica nella quale si attesti l'esecuzione dell'impianto alla regola dell'arte.
La dichiarazione di conformità di un impianto deve contenere una serie di dati obbligatori, così come da modello approvato dal Ministero del Lavoro, come il tipo di impianto, i dati del responsabile tecnico dell'impresa, del committente e del proprietario dell'immobile, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, i materiali impiegati e la rispondenza alle norme vigenti.
Il certificato deve contenere una serie di allegati, la cui assenza ne determina la nullità, che sono:
- il progetto dell'impianto, obbligatorio solo per immobili con determinate caratteristiche dimensionali;
- lo schema di impianto (laddove non c'è il progetto);
- la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta.
La Dichiarazione di conformità deve essere redatta in diverse copie, che vanno consegnate all'utilizzatore dell'impianto e al committente, due delle copie vanno firmate dal committente per ricevuta, e una di esse deve essere presentata dall'installatore allo Sportello Unico dell'Edilizia del comune in cui è ubicato l'impianto.
È importante che l'impresa rilasci al committente il certificato di conformità degli impianti perché, oltre ad attestare la corretta esecuzione degli stessi, il suo utilizzo è obbligatorio per diversi adempimenti burocratici, come la richiesta del certificato di agibilità di un immobile.
Altri adempimenti per il quali può essere richiesto il certificato sono la richiesta di nulla osta sanitario per le attività commerciali e quella di Certificato Prevenzione Incendi.
In ogni caso ricordiamo che per il mancato rilascio del certificato da parte dell'impresa, sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro.
La dichiarazione di conformità, inoltre, deve essere allegata all'atto di rogito in caso di vendita di un immobile o trasferimento a qualsiasi titolo.
Tuttavia, secondo le interpretazioni correnti della legge la mancata allegazione del documento nell'atto di rogito non ne determina la nullità.
In pratica l'allegazione del documento non è obbligatoria ma nel caso in cui esso non sia presente, ciò deve essere indicato nell'atto e l'acquirente dovrà impegnarsi a sue spese far adeguare l'impianto alle norme. Per questo motivo potrà richiedere al venditore uno sconto sul prezzo di acquisto.
La stessa documentazione prevista in caso di trasferimento dell'immobile, deve essere consegnata anche in caso di locazione, comodato o qualunque altro genere di utilizzo, anche se la legge consente di derogare a questo obbligo, su accordo di entrambe le parti.
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