Isolamento a cappotto per edifici storici

L'isolamento a cappotto degli edifici storici e autorizzazioni alla luce dei nuovi charimenti introdotti dalla circolare del Ministero dei Beni Culturali 4/2021
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Isolamento a cappotto per edifici storici


In un precedente articolo, relativo alla realizzazione dei cappotti termici per edifici, ho messo in risalto la differenza dal punto di vista operativo di tale intervento, in rapporto alla tipologia edilizia, con particolare riferimento all'epoca di costruzione dell'immobile oggetto d'intervento.

Facciate esterne di edifici storici da trattare in modo differente per realizzare isolamento a cappotto
Tale differenza, diventa rilevante, in presenza di edifici ricadenti in aree particolari e sottoposti pertanto a specifiche norme di tutela, architettoniche e ambientali, spesso controverse e di non facile applicazione.
A fare un po di chiarezza in materia ha provveduto il Ministero della Cultura con la circolare 4/2021, in cui sono state riportate le risposte a tutti i quesiti posti dalle varie regioni italiane, circa le modalità esecutive di tali interventi.

Nella circolare in questione, si precisa che per gli interventi di efficientamento energetico, per i quali è prevista la posa del cappotto termico, bisogna richiedere l'autorizzazione paesaggistica.


Isolamento termico a cappotto e normative contrastanti


A livello normativo, tale autorizzazione richiesta fa riferimento al DPR 31/2017, in cui gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse paesaggistico, individuate dall'art. 142 del d.lgs 42/2004, comma 1.

Tale richiesta, ha preoccupato non poco gli operatori del settore, considerando la tempistica dell'iter di autorizzazione paesaggistica, il quale si completa in media in non meno di 4 mesi.

Sostituzione infissi esterni in edificio storico
I dubbi circa la necessità di tale autorizzazione, per poter effettuare degli interventi di minore importanza come la semplice manutenzione delle facciate o la sostituzione di infissi, hanno indotto le diverse amministrazioni comunali a chiedere chiarimenti in merito.

I dubbi scaturiscono anche dalla considerazione che le disposizioni non si differenziano molto da quelle già presenti prima dell'approvazione del DPR 31/2017, per le opere che prevedevano interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo, senza alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.


Isolamento termico e tutela ambientale semplificata


Alla luce di questa situazione generale, il Mibac ha ritenuto necessario fornire delle precisazioni sui criteri applicativi del DPR 31/2017, facendo distinzione tra gli interventi di lieve entità esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e a quelli sottoposti a un tipo di autorizzazione più semplice e veloce definita appunto procedura semplificata.
Edifici compresi in aree tutelate per cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica
Di conseguenza, si è precisato che gli interventi più importanti, come quelli descritti nell'Allegato A del DPR 31/2017, riguardanti in particolare gli edifici, compresi nei punti A1 e A6, occorre richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

In sintesi, tali interventi comprendono principalmente quelli su edifici storici.
Precisamente, le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune.

Per questi interventi è richiesto il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, anche in caso di interventi che abbiano finalità di consolidamento statico.


Isolamento a cappotto e problemi di cubatura


Tra gli interventi di natura statica sono compresi i lavori che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici.
Questo a patto che non comportino modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento o alla volumetria e all'altezza dell'edificio.

E a proposito di volumetria dell'edificio, riuscire a realizzare un cappotto termico senza modificarla solleva non pochi dubbi.

Cappotto termico con aumento della volumetria esistente
La risposta a tali dubbi è riportata nell'allegato B dello stesso DPR, in cui sono elencati gli interventi realizzabili con l'autorizzazione semplificata, compresi quelli che comportano incrementi volumetrici non superiori al 10%, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

Quest'ultimo aspetto, riguarda proprio la realizzazione dei cappotti termici.

In tali circostanze il Ministero ha chiarito come l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica dipende dalla natura del vincolo paesaggistico, dalla rilevanza paesaggistica e dall'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale presente nell'area in cui ricade l'edificio su cui si vuole intervenire.


Isolamento termico e complessità d'intervento


Appare chiaro a chi conosce le tecniche di applicazione dei cappotti termici, come sia molto complesso, se non addirittura impossibile, realizzare in alcuni casi un cappotto termico che garantisca contemporaneamente il contenimento dei consumi energetici e il rispetto delle norme citate.

Un altro aspetto fondamentale che occorreva chiarire, risiede nell'individuazione delle tipologie di edifici su cui è possibile intervenire per realizzare un isolamento a cappotto termico, senza alterarne l'aspetto architettonico, visto che il patrimonio edilizio nazionale è abbastanza vasto è differenziato.


Isolamento termico: attenzione all'epoca di costruzione


Un chiarimento in tal senso è riportato nella conclusione della circolare Ministeriale citata, in cui si indicano le aree racchiuse nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, purchè considerate di interesse pubblico dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).

In tali aree l'autorizzazione paesaggistica è sempre richiesta, per gli interventi di isolamento a cappotto sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945.

Differenziare gli interventi all'interno di aree paesaggistiche, in virtù dell'epoca di costruzione del singolo edificio
L'introduzione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata da parte del Ministero, pur riducendo a 20 giorni l'iter di approvazione delle Soprintendenze, rispetto ai 105 giorni previsti dalla autorizzazione paesaggistica normale, rappresenta comunque un aggravio delle procedure previste dagli interventi di miglioramento energetico previsti dalla decreto Bilancio.

Gli unici interventi possibili di efficientamento energetico esenti da tale autorizzazione sono quelli relativi agli immobili di edilizia contemporanea realizzati dopo il 1945, a condizione che non alterino l'aspetto esteriore dell'edificio, anche in termini di finiture.

Come si può notare, anche in quest'ultimo caso, la condizione richiesta, non sembra voler aiutare a risolvere le perplessità di chi deve intervenire.


Isolamento termico frazionando gli interventi


Appare pertanto chiaro come realizzare un'opera completa di efficientamento energetico, mediante la sola realizzazione di un cappotto esterno, diventa una impresa ardua.
Per questa ragione, in molti casi occorrerà attuare una serie di interventi che nel loro complesso riducano le dispersioni termiche, anche senza rivestire completamente tutto l'edificio.

Isolamento termico tetto copertura eseguito all'interno
Per procedere in tal senso, è necessario impiegare materiali isolanti di nuova generazione, caratterizzati da spessori ridotti, unitamente a interventi di isolamento interno da praticare su quelle superfici, prive di particolari fregi e decorazioni.

Fa parte degli interventi sopracitati l'isolamento della copertura, per il quale si riscontrano meno difficoltà operative, tale facilitazione deriva dalla possibilità di poter intervenire all'interno di sottotetti abitabili e non, attraverso diverse tecniche di isolamento.

L'isolamento di tali coperture è possibile realizzarlo anche dall'esterno, ma in questo caso occorre porre molta attenzione al rispetto delle norme ministeriali citate.


Cappotti termici l'importanza delle opere accessorie


La sostituzione degli infissi esterni rappresenta per tali edifici, un'altro intervento utile a ridurre i consumi energetici, stante le dimensioni più grandi di essi rispetto a quelli di nuova generazione, a condizione che la loro posa avvenga in maniera corretta.

Gli errori frequenti riscontrabili nella posa degli infissi comprendono l'impiego di controtelai metallici, o comunque di sistemazione dei vani in maniera errata

Ricordo che qualora va sostituito per motivi tecnici il controtelaio, è buona regola utilizzare materiali che non siano conduttori, come ferro e alluminio.

Infissi esterni edifici storici provvisti di infissi di grande specchiatura da sostituire
Laddove è possibile, risulta utile impiegare un controtelaio isolante capace di interrompere la continuità del davanzale, al fine di evitare dispersioni tramite la costituzione di un ponte termico.

Bisogna, infine, posare con scrupolo il rivestimento isolante, in modo tale che esso risvolti nelle spallette laterali, fino a congiungersi con il controtelaio isolante precedentemente posato.


Isolamento a cappotto: l'importanza della corretta posa in opera


In merito alla corretta posa in opera del cappotto termico, ricordo quanto già illustrato in un precedente articolo, relativamente alla necessità di non impiegare materiali differenti dal punto di vista termico, nel rifinire il rivestimento laterale degli infissi, al fine di non alterare il comportamento termico dell'isolante, con conseguenti dispersioni termiche.

Materiale isolante per coibentare superfici interne
La realizzazione di un isolamento anche parziale, è previsto dalle norme che regolano le recenti agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

Esse prevedono che la realizzazione di un isolamento parziale può usufruire delle agevolazioni previste.

Infatti ,rientrano in tali agevolazioni, tutti gli interventi riguardanti le superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio rientrano tra quelli agevolati infatti.

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Isolamento a cappotto in murature di edifici storici
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