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La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie 50%, detta anche Bonus Casa, è in vigore ormai da parecchi anni. Tuttavia, molti contribuenti sono spesso confusi in merito agli adempimenti e ai documenti da produrre per ottenerla.
Ciò avviene perché, da un lato, la normativa sulle detrazioni è in continua evoluzione e dall'altro, la lista dei documenti richiesti può variare in base al tipo di intervento da eseguire.
Procediamo, allora, con un riepilogo aggiornato dei documenti da produrre in caso di detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, chiarendo i dubbi più frequenti.
I contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie 50% devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia Entrate, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:
Ricordiamo, poi, che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere ad ENEA le informazioni relative ad alcuni lavori specifici di recupero del patrimonio edilizio, che, al contempo, comportino un risparmio energetico e/o utilizzino fonti rinnovabili.
Pertanto, alla lista sopra citata va aggiunto:
Trovo ora utile approfondire le voci della lista che originano i dubbi più frequenti.
Quando si eseguono opere per le quali la normativa vigente prevede un titolo abilitativo, che può configurarsi come un permesso di costruire, una SCIA o una CILA, è obbligatorio conservare, ai fini della detrazione, copia di tutta la documentazione consegnata e approvata dagli uffici tecnici comunali.
Qualora la normativa edilizia non richieda la presentazione di pratiche comunali, il beneficiario della detrazione deve firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui attesti che gli interventi realizzati rientrano fra quelli agevolabili e riporti la data di inizio lavori.
La comunicazione all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) è normata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche.
All'articolo 99 del Decreto, è specificato che l'obbligo di invio della comunicazione ASL subentra quando in cantiere sono presenti, anche non contemporaneamente, almeno due imprese o quando in cantiere opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (quest'ultimo caso, semplificando, riguarda opere di una certa consistenza).
Quando sussistono i requisiti citati, deve essere inviata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione, con raccomandata a.r. o altre modalità stabilite dalla Regione, in cui vanno riportati: le generalità del committente dei lavori, l'ubicazione dei lavori, la natura dell'intervento da realizzare, i dati identificativi delle imprese esecutrici e la data di inizio delle opere.
Se il cantiere non rientra nei requisiti sopra indicati, la comunicazione ASL non è da effettuare e, ai fini della detrazione, non è da esibire alcun documento sostitutivo.
In merito alla necessità di comunicazione ASL è sempre buona regola chiedere assistenza ad un tecnico abilitato ed esperto in materia di sicurezza dei cantieri.
A tal proposito, si segnala che nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva deve essere inviata esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro.
Ai fini della detrazione ristrutturazione 50%, i bonifici devono essere effettuati dalla medesima persona a cui sono intestate le fatture e che sarà anche beneficiaria dell'incentivo.
Per i pagamenti è necessario utilizzare un particolare modello di bonifico, detto parlante, da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Quando non è possibile effettuare i pagamenti con questo apposito modello di bonifico, sono ammesse altre modalità di pagamento. Mi riferisco, in particolare, ai diritti di segreteria e agli oneri da versare al Comune e alle imposte di bollo.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, sul bonifico parlante andranno riportati i codici fiscali di tutti gli interessati.
Come già accennato, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere a ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
La trasmissione delle informazioni a ENEA riguarda gli interventi che beneficiano della detrazione per ristrutturazione e che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili. Quindi, non è da fare sempre.
Gli interventi edilizi e impiantistici soggetti a tale adempimento sono individuati in tre macro categorie:
Attenzione ai requisiti richiesti per accedere alla detrazione: è sempre buona norma avvalersi di un tecnico esperto in detrazioni fiscali.
Ricordo, infine, che la comunicazione ENEA va inviata per via telematica attraverso l'apposito sito entro 90 giorni dalla fine lavori.
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