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L'installazione di pompe di calore su edifici esistenti può beneficiare di alcune detrazioni fiscali: la detrazione sul risparmio energetico, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie o il bonus mobili.
Queste detrazioni non sono cumulabili fra loro, ossia bisogna sceglierne solo una.
Va anche detto che le detrazioni citate presuppongono diversi requisiti per potervi accedere e che per ognuna è previsto un apposito iter burocratico. Quindi non è detto che per qualsiasi tipo di installazione di pompa di calore si possa scegliere indifferentemente una delle tre detrazioni. Sarà invece necessario valutare per ogni caso specifico quale delle tre è fattibile. A volte può capitare che sussistano i requisiti per accedere a più di una detrazione, pertanto dovremo valutare e scegliere quella più vantaggiosa.
Per una scelta consapevole cerchiamo allora di chiarire quali sono i requisiti richiesti per ogni detrazione e che tipo di procedura è necessario seguire.
Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico si possono applicare ad interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di impianto di riscaldamento: abitazioni, uffici, negozi e quant'altro. Nel caso di pompe di calore la condizione per accedervi è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle individuate dall'Agenzia delle Entrate i cui valori minimi dipendono dalla tipologia di funzionamento della pompa di calore che viene scelta (elettrica o a gas, aria-aria o acqua-aria o aria-acqua, ecc.).
Non sono agevolabili installazioni su edifici che non erano già provvisti di impianto di riscaldamento e nemmeno l'aggiunta di split ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.
Dal 2012 la detrazione fiscale è stata estesa anche ai casi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.
Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. È invece obbligatorio conservare la certificazione del produttore, le fatture e le ricevute dei bonifici. Ricordo a tal proposito che i pagamenti vanno effettuati con apposito bonifico. Per un approfondimento rimando all'articolo pagamenti per detrazioni fiscali sulla casa.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna poi trasmettere per via telematica all'Enea la scheda informativa relativa all'intervento realizzato. Per quanto riguarda la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore, per la comunicazione non è necessaria l'intermediazione di un tecnico abilitato. Il singolo cittadino può collegarsi al sito dell'Enea e compilare la scheda con i dati necessari. Tuttavia ritengo che la compilazione della scheda informativa non sia così facile per chiunque, soprattutto in certi passaggi di natura tecnica. Quindi consiglierei comunque di farsi affiancare da un tecnico di fiducia.
La ricevuta rilasciata dall'Enea e tutti gli altri documenti prima citati andranno poi consegnati al commercialista (o al caf, ecc.), che provvederà ad inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi, e successivamente dovranno essere conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Se l'intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico, si può valutare la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, solitamente definita 50%. Questo avviene per esempio quando le pompe di calore vengono installate senza dismettere l'impianto di riscaldamento esistente.
È importante sottolineare che, a differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali.
In realtà nella lista degli interventi agevolabili indicata dall'Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica pompe di calore. Si può però farle rientrare nella categoria caloriferi e condizionatori, per la quale è prevista la condizione che l'opera sia finalizzata al risparmio energetico.
Ma in quali condizioni installare una pompa di calore può portare ad un risparmio energetico? Quando si installano degli split per il condizionamento, nel caso in cui questi elementi, oltre a raffrescare, sono in grado anche di riscaldare, è possibile che, se utilizzati in modo razionale e alternato con un impianto di riscaldamento esistente, si ottenga un risparmio energetico globale.
Ciò può avvenire perché in genere la pompa di calore, quando la temperatura esterna non è troppo bassa (16-10°C), ha un'efficienza maggiore rispetto ad una caldaia tradizionale e pertanto, se utilizzata al posto della caldaia, consuma mediamente meno energia (intesa sia sotto forma di energia elettrica che di metano o altra fonte). Quando invece la temperatura esterna si abbassa (sotto i 10°C), la caldaia tende ad avere efficienza maggiore rispetto alla pompa di calore e pertanto risulterà più conveniente accendere la caldaia e spegnere la pompa di calore. Quindi, se adeguatamente utilizzato, il sistema integrato caldaia-pompa di calore può portare ad un effettivo risparmio energetico.
Il discorso fatto spiega perché installare degli split solo per il raffrescamento non è un intervento agevolabile, mentre lo diventa quando questi funzionano anche per riscaldare.
Per beneficiare della detrazione fiscale del 50% non è necessario fare la comunicazione mediante il sito dell'Enea come invece previsto per la detrazione sul risparmio energetico. È sufficiente preparare i documenti indicati in questo articolo e consegnarli al commercialista, caf o chi provvede alla vostra dichiarazione dei redditi.
Poiché la detrazione sulle ristrutturazioni ammette l'installazione di pompe di calore ma a condizione che si consegua un risparmio energetico, per non avere noie in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate sarebbe preferibile aggiungere ai documenti citati nell'articolo indicato un'attestazione scritta da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) in cui viene dichiarato che l'intervento porta effettivamente ad un risparmio energetico.
Dal 2013 si è aggiunto, oltre alle detrazioni precedenti, il cosiddetto bonus mobili. Tale detrazione è strettamente collegata a quella sulle ristrutturazioni edlizie nel senso che, per quanto concerne le abitazioni private, può accedervi solo chi per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e restauro beneficia già della detrazione sulle ristrutturazioni (ovviamente per opere distinte dall'installazione di pompe di calore, come ad esempio la sostituzione dell'impianto elettrico, idro-sanitario e di riscaldamento, la demolizione e costruzione tramezzi interni, ecc.). Il collegamento alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è il primo requisito.
Il secondo ed ultimo requisito è che gli elettrodomestici siano classificati in classe A+. Per quanto concerne il discorso condizionatori, non è necessario che vadano a sostituire integralmente un impianto di riscaldamento esistente (così come per la detrazione sul risparmio energetico), nè tantomeno che funzionino sia per il raffrescamento che per il riscaldamento. Si potrebbe trattare di semplici condizionatori per il raffrescamento, come anche condizionatori che funzionano sia per il raffrescamento che per il riscaldamento, l'importante è il rispetto della classe energetica, che deve essere categoricamente A+.
Per richiedere la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è necessario seguire la procedura già prevista per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
L'unica dfferenza è che per il bonus mobili è ammesso come metodo di pagamento, oltre al solito bonifico per le detrazioni fiscali, anche la carta di credito o di debito (ossia il bancomat). Non sono ammesse altre fome di pagamento, come ad esempio assegni o contanti.
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